Art. 720 c.p. — Partecipazione a giuochi d'azzardo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1942 al 30 novembre 1946. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, e' colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

[2]La pena e' aumentata:

[3]1° nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

[4]2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 giugno 1942, n. 788

2

La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720 del Codice penale sono triplicate". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.

Testo in vigore dal 25 luglio 1942 al 30 novembre 1946

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 237/1975

    Questione infondata
    30 ottobre 1975

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 718, primo e secondo comma, e 720, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo del diverso trattamento dei cittadini che tengono o agevolano un giuoco d'azzardo o vi prendano parte in qualsiasi località del territorio nazionale rispetto a quei soggetti che, invece, sono autorizzati, da un complesso di norme particolari derogatorie della disciplina generale fissata dal codice penale, ad esercitare o a partecipare a tali giuochi: questione sostanzialmente identica a quella già dichiarata non fondata con sentenza n. 80 del 1972, cui sono seguite ordinanze di conferma.

    Art. 718 c.p. · Art. 720 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 14 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 69/1974

    Questione infondata
    13 marzo 1974

    Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del cod. pen. già dichiarate non fondate con la sentenza n. 80 del 27 aprile 1972 e con l'ordinanza n. 194 del 13 dicembre 1972.

    Art. 718 c.p. · Art. 720 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 90/1973

    Questione infondata
    19 giugno 1973

    È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. la questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 cod. pen., già dichiarata non fondata con sentenza n. 80 del 1972 e manifestamente infondata con successiva ordinanza n. 194 dello stesso anno.

    Art. 718 c.p. · Art. 720 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 luglio 1942

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 luglio 1942.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 giugno 1942, n. 788

    La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720 del Codice penale sono triplicate". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art720 · fonte del testo

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