Art. 720 c.p. — Partecipazione a giuochi d'azzardo

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[1]Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, e' colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

[2]La pena e' aumentata:

[3]1° nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

[4]2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 luglio 1942

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 237/1975

    Questione infondata
    30 ottobre 1975

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 718, primo e secondo comma, e 720, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo del diverso trattamento dei cittadini che tengono o agevolano un giuoco d'azzardo o vi prendano parte in qualsiasi località del territorio nazionale rispetto a quei soggetti che, invece, sono autorizzati, da un complesso di norme particolari derogatorie della disciplina generale fissata dal codice penale, ad esercitare o a partecipare a tali giuochi: questione sostanzialmente identica a quella già dichiarata non fondata con sentenza n. 80 del 1972, cui sono seguite ordinanze di conferma.

    Art. 718 c.p. · Art. 720 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 14 cost.

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  • Ordinanza n. 69/1974

    Questione infondata
    13 marzo 1974

    Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del cod. pen. già dichiarate non fondate con la sentenza n. 80 del 27 aprile 1972 e con l'ordinanza n. 194 del 13 dicembre 1972.

    Art. 718 c.p. · Art. 720 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 90/1973

    Questione infondata
    19 giugno 1973

    È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. la questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 cod. pen., già dichiarata non fondata con sentenza n. 80 del 1972 e manifestamente infondata con successiva ordinanza n. 194 dello stesso anno.

    Art. 718 c.p. · Art. 720 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art720 · fonte del testo

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