Art. 720 c.p. — Partecipazione a giuochi d'azzardo
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[1]Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, e' colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
[2]La pena e' aumentata:
[3]1° nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
[4]2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 luglio 1942
