Art. 14 — Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in materia di protezione delle galline ovaiole e registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231

L'articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Sanzioni amministrative e penali). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i divieti di cui all'articolo 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.200 a euro 18.600 per ogni unita' produttiva trovata non conforme e al divieto di esercizio dell'attivita' di allevamento nelle medesime unita' produttive, fino all'avvenuto adeguamento delle stesse. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che non rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione della lettera b), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unita' produttiva trovata non conforme. 3. Nel caso di ripetizione della violazione di cui al comma 2, anche in presenza del pagamento in misura ridotta, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta, a fine ciclo produttivo, la sospensione dell'esercizio dell'attivita' di allevamento da uno a tre mesi per ogni unita' produttiva trovata non conforme, fermo restando che in tale periodo di sospensione dell'attivita' non vanno computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario. 4. L'autorita' sanitaria competente, valutata la gravita' delle carenze riscontrate nel corso dei controlli di cui all'articolo 5, in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate ai sensi dello stesso articolo 5, comma 1, lettera b), puo' sospendere l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. Tale sospensione e' automaticamente revocata in caso di ripetizione della violazione e non puo' essere concessa in caso di recidiva. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.030 a euro 6.180 e al divieto di esercizio dell'attivita' di allevamento fino all'avvenuta registrazione, che consegue d'ufficio con spese a carico del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 7. 6. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio dell'attivita' di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione dell'esercizio dell'attivita' di allevamento di cui al comma 3 e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del codice penale, alla revoca, se ne e' in possesso, della registrazione di cui all'articolo 4, nonche' al ritiro delle uova immesse sul mercato durante i relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi sono destinate alla distruzione o all'industria non alimentare. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Testo vigente dal 20 agosto 2013

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