[1]Inosservanza delle norme regolamentari e degli ordini impartiti dalle autorita' preposte al servizio del lavoro.

[2]Chiunque non osserva i provvedimenti legalmente dati dagli organi preposti al servizio del lavoro o dall'autorita' che ha la vigilanza sugli enti mobilitati a' sensi dell'art. 9, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire seimila, salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato.

[3]Nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico puo' essere stabilita, per la violazione di norme da esso prevedute, la pena dell'arresto sino a sei mesi o quella dell'ammenda sino a lire seimila.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art34 · fonte del testo

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