Corte costituzionale

Ordinanza n. 294/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1996 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1995 dal

pretore di Foggia nel procedimento penale a carico di Moffa Michele,

iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che Michele Moffa, condannato, con sentenza emessa in data

2 marzo 1992, alla pena di dieci giorni di arresto e di lire

ottomilioni di ammenda per una serie di violazioni edilizie,

unificate insieme ad altri reati di altra natura, ai sensi dell'art.

81 cpv., cod. pen., otteneva, in data 14 febbraio 1994, dopo il

passaggio in giudicato della sentenza, la concessione edilizia in

sanatoria e richiedeva al pretore di Foggia, in qualità di giudice

dell'esecuzione, la pronuncia di estinzione dei reati a norma

dell'art. 22 della legge n. 47 del 1985;

che il pretore di Foggia, con ordinanza emessa il 25 maggio 1995,

rilevato che l'art. 22 citato individua nel rilascio in sanatoria

della concessione edilizia una causa estintiva dei reati

contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, cui

viene attribuita rilevanza giuridica prima che intervenga sentenza

irrevocabile di condanna, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dello stesso art. 22 nella parte in cui non prevede la

estinzione dei reati anche in caso di condanna con sentenza passata

in giudicato, facendone cessare l'esecuzione e gli effetti penali;

che la disposizione de qua si porrebbe in contrasto con gli artt.

3 e 24 della Costituzione sotto il profilo della disparità di

trattamento e della restrizione del diritto di difesa rispetto alle

ipotesi in cui le cause di estinzione del reato spiegano efficacia

anche nei confronti della cosa giudicata, nonostante la eadem ratio

della causa estintiva, collegata in entrambi i casi ad un evento che

fa venir meno il disvalore giuridico della fattispecie criminosa;

che nell'ordinanza di rimessione si afferma, sotto il profilo

della rilevanza, che, se è vero che l'estinzione investe le sole

contravvenzioni urbanistiche e non anche i concorrenti reati di altra

natura per i quali il Moffa aveva riportato la condanna (quali le

violazioni di cui all'art. 650 cod. pen. e della legge antisismica),

e che il giudice, con la sentenza in esame, aveva unificato tutti i

reati contestati sotto il vincolo della continuazione, è pur vero

che, ai fini dell'applicazione della causa estintiva, non sussistono

impedimenti normativi al frazionamento del reato continuato nei vari

episodi criminosi;

che se poi ciò fosse ritenuto inammissibile in presenza della

cosa giudicata, si porrebbe, secondo il giudice rimettente, il

problema della legittimità costituzionale della disciplina

impeditiva;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della

questione, versandosi in materia riservata alla discrezionalità

legislativa e, comunque, per la infondatezza;

Considerato che il legislatore, con l'art. 22, terzo comma, della

legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha adottato una formulazione degli

effetti estintivi, sui reati contravvenzionali previsti dalle norme

urbanistiche vigenti, derivanti dal rilascio delle concessioni in

sanatoria così detta ordinaria (accertamento di conformità: art.

13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47), che non prevede, in mancanza

di espressa dizione (che coinvolga l'esecuzione e gli effetti penali

delle sentenze irrevocabili di condanna già pronunciate),

l'estensione degli stessi effetti sul giudicato già formatosi (cfr.,

per fattispecie analoga riferita agli artt. 38, primo e terzo comma,

e 44 della legge n. 47 del 1985, la sentenza n. 369 del 1988);

che la anzidetta norma, con questa interpretazione, adottata dal

giudice a quo conformemente al diritto vivente, certamente non si

pone in contrasto con il principio di eguaglianza e di

ragionevolezza, poiché la sanatoria è intervenuta in un momento

successivo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la

cui definitività si è realizzata quando l'imputato si trovava

ancora in situazione di illegalità (formale) per avere compiuto

opere edilizie abusive senza avere il titolo abilitativo;

che rientra nella discrezionalità del legislatore, una volta

individuata una causa estintiva del reato, fissare, in relazione allo

status dell'azione penale, i limiti temporali di questa causa

estintiva, che deriva, si noti, da una iniziativa dello stesso

responsabile dell'abuso (richiesta di concessione in sanatoria il cui

rilascio è subordinato al pagamento a titolo di oblazione di una

misura maggiorata del contributo di concessione, perfino in caso di

concessione gratuita: art. 13, primo e terzo comma, della legge n.

47 del 1985);

che, d'altro canto, l'art. 22 della legge n. 47 del 1985 nel

testo originario, dandosi carico della natura formale dell'infrazione

(mancanza del titolo abilitativo in presenza di piena conformità

delle opere alla programmazione edilizia), prevedeva la sospensione

dell'azione penale, interpretata temporalmente fino all'esaurimento

del procedimento di sanatoria nella fase amministrativa (fino alla

pronuncia del comune), mentre con la modifica da ultima introdotta

con il d.-l. 25 maggio 1996, n. 285 (art. 8, ottavo comma) la

sospensione è stata estesa fino alla definizione del giudizio di

impugnazione dell'eventuale rifiuto della sanatoria avanti al

tribunale amministrativo regionale, così consentendosi un maggiore

spazio all'interessato per ottenere la sanatoria e far valere le

proprie ragioni di tutela avanti al tribunale amministrativo

regionale e realizzare, in caso di accoglimento e rilascio della

sanatoria, anche l'effetto estintivo;

che con tale meccanismo si realizza anche un incentivo per una

sollecita definizione delle iniziative di sanatoria;

che la fattispecie è analoga a quella presa in considerazione a

proposito del condono-sanatoria previsto dai Capi IV e V della legge

n. 47 del 1985 e con riferimento agli artt. 38 e 44, della stessa

legge, in relazione alla quale è stato affermato "che non può

ritenersi "irrazionale" il non avere previsto, a favore dei

richiedenti la concessione in sanatoria già condannati con sentenza

definitiva, l'estinzione della esecuzione della pena. D'altro canto,

situazioni diverse sono, certamente, quelle nelle quali si trovano da

una parte i soggetti imputati, durante il procedimento penale e

dall'altra i soggetti condannati, a seguito della sentenza

definitiva: le predette situazioni ben possono, pertanto, essere

diversamente disciplinate dalla legge" (sentenza n. 369 del 1988);

che, infine, nessun contrasto, come delineato dal giudice a quo

può configurarsi con l'art. 24 della Costituzione, in quanto la

tutela giurisdizionale non viene affatto lesa, mentre vi è solo una

non previsione di effetti rispetto a situazioni definite con il

giudicato penale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di

Foggia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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