Corte costituzionale

Ordinanza n. 514/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1991 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 dal Pretore di Sassari nel

procedimento penale a carico di Valentino Saba iscritta al n. 471 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 88, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Valentino Saba,

imputato di violazione degli artt. 16 e 17 del regio decreto 14

luglio 1898, n. 404, per aver omesso di custodire convenientemente il

bestiame bovino di sua proprietà, il Pretore di Sassari ha

dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento

all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 33 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui circoscrive la

depenalizzazione solo alla norma contenuta nell'art. 672 del codice

penale (omessa custodia e malgoverno di animali) e mantiene in vita

la sanzione penale per "la condotta sostanzialmente uguale o al

limite meno grave sotto il profilo della tutela di beni rilevanti per

l'ordinamento" contemplata negli artt. 16 e 17 del regio decreto 14

luglio 1898, n. 404 (Approvazione del regolamento per la repressione

dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna);

che nella ordinanza di rinvio si espone che, a seguito della

legge n. 689 del 1981, la contravvenzione prevista dall'art. 672 del

codice penale per l'omessa custodia ed il malgoverno di animali non

costituisce più reato ed è soggetta alla sola sanzione

amministrativa pecuniaria, mentre - in forza degli artt. 16 e 17 del

regio decreto n. 404 del 1898 - il soggetto che, nei propri fondi,

non custodisca il bestiame di sua proprietà in modo da evitare che

sia danneggiata la proprietà altrui "è punito o con l'arresto fino

a tre mesi o con l'ammenda fino a. 400.000 se si ritiene che l'art.

434 del codice penale abrogato sia stato sostituito dal vigente art.

650 del codice penale oppure fino alla pena massima dell'art. 636 del

codice penale";

che, ad avviso del giudice a quo, tale situazione darebbe vita

ad una ingiustificata "disparità di trattamento tra i cittadini che

vivono nelle regioni ove trova applicazione il regio decreto n. 404

del 1898 e quelli che vivono altrove" giacché, per questi ultimi, la

omessa custodia di bestiame o rappresenta una condotta irrilevante

per l'ordinamento o è punita con la sola sanzione amministrativa,

mentre le fattispecie regolate dagli artt. 16 e 17 del regio decreto

n. 404 del 1898 rendono applicabile una più grave sanzione di natura

penale;

che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che nelle tre ipotesi di illecito contemplate

nell'art. 672 del codice penale l'oggetto della tutela penale è

costituito dalla incolumità pubblica, che può essere esposta a

pericolo dalla omessa custodia o dal malgoverno di animali o da altri

comportamenti che rendano pericolosi gli animali per le persone;

che, invece, negli artt. 16 e 17 del regio decreto 14 luglio

1898, n. 404, l'oggetto della tutela penale è rappresentato dalla

proprietà fondiaria che si intende salvaguardare da sconfinamenti e

danneggiamenti ad opera di animali privi di adeguata custodia;

che, in ragione della diversità dei beni protetti, le due

normative poste a confronto dal giudice remittente sono

insuscettibili di comparazione sotto il profilo del differente regime

sanzionatorio previsto per la loro violazione e della scelta

discrezionalmente compiuta dal legislatore di depenalizzare solo la

contravvenzione prevista dall'art. 672 del codice penale;

che, pertanto - a parte ogni considerazione sulla sopravvivenza

delle disposizioni dettate dagli artt. 16 e 17 del regio decreto n.

404 del 1898 - la questione di legittimità costituzionale dell'art.

33 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Sassari va dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 33 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non comprende tra i

casi di depenalizzazione le fattispecie contemplate negli artt. 16 e

17 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 (Approvazione del

regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in

Sardegna), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Pretore di Sassari con la ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:514 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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