Art. 656 c.p. — Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 210/1976

    Questione infondata
    3 agosto 1976

    Non sono fondati i due profili che il Pretore di San Giovanni Valdarno prospetta per giustificare la riproposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 cod. pen. con riferimento all'art. 21 della Costituzione, che questa Corte ha dichiarato non fondata con la sentenza n. 199 del 1972.

    Art. 298 c.p.p. · Art. 97 cost. · Art. 24 cost. · Art. 112 cost.

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  • Sentenza n. 199/1972

    Illegittimità dichiarata
    29 dicembre 1972

    La sentenza n. 19 del 1962 ha rigettato le censure di illegittimità costituzionale sollevate in ordine all'art. 656 cod. pen., in quanto ha ritenuto che la tutela costituzionale dei diritti, come quello cui ha riguardo l'art. 21, ha sempre un limite non derogabile nell'esigenza che attraverso il loro esercizio non vengano sacrificati beni anche essi voluti garantire dalla Costituzione, e che tale deve ritenersi non solo la tutela del buon costume, cui l'articolo stesso fa espresso riferimento, ma anche il mantenimento dell'ordine pubblico, che è da intendere come ordine legale su cui poggia la convivenza sociale. Ora non sembra contestabile che anche la diffusione di notizie comunque consapevolmente inventate o alterate, così da non corrispondere alla realtà effettuale, deve ritenersi suscettibile di compromettere l'ordine che si vuole proteggere, allorché, in considerazione del contenuto delle medesime o delle circostanze di tempo e di luogo della diffusione stessa, risultino idonee a determinare un turbamento consistente nell'insorgenza di un completo ed effettivo stato di minaccia dell'ordine stesso. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

    Art. 656 c.p. · Art. 21 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost.

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  • Ordinanza n. 80/1962

    Questione infondata
    7 luglio 1962

    (Nella specie la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 del Codice penale, in relazione all'art. 21 della Costituzione, era già stata decisa con sentenza n. 19 del 1962). Cfr.: 24/1956 D ed altre ivi richiamate.

    Art. 656 c.p. · Art. 21 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 29 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Commette contravvenzione chi pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico (art. 656). La Commissione parlamentare, ritenendo che la parola «tendenziose» richiami il dolo specifico di turbare l'ordine pubblico, ne propose la soppressione. Ma quell'aggettivo si riferisce obiettivamente alla qualità delle notizie, e non all'elemento intenzionale. Sono tendenziose non solo le notizie che tendono ad uno scopo illecito, ma altresì quelle che hanno in sè la capacità di produrre un effetto dannoso indipendentemente dalla volontà dell'agente. La «tendenziosità» anche subiettiva delle notizie, d'altra parte, si ha quasi sempre nella loro origine, perchè esse vengono messe in giro allo scopo di nuocere all'ordine pubblico, e sono poi ripetute e diffuse da una quantità di persone per mera imprudenza, cioè per colpa. È manifesto che, in questo caso, il quale, ripeto, è il più comune, le notizie non cessano d'essere tendenziose anche rispetto alla loro divulgazione colposa. Il termine: «notizie tendenziose», pertanto, non esclude e non implica il dolo; il che è precisamente proprio delle contravvenzioni, le quali sono punibili tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa, senza che sia da farsi distinzione fra le due ipotesi, fuori dei casi (che qui non vengono in considerazione) in cui la legge faccia dipendere da tale distinzione un determinato effetto giuridico (articoli 42 e 43).

    Relazione al Codice penale (1930), n. 215

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art656 · fonte del testo

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