Corte costituzionale

Sentenza n. 176/1970

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/12/1970 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 144 del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1969 dal

pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Stazzi Ernesto,

iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 23 aprile 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale, dinanzi al pretore di Roma,

per violazione di domicilio a carico di Ernesto Stazzi, veniva

accertato che l'imputato, fidanzato della figlia del querelante, aveva

ricevuto dalla moglie di quest'ultimo il permesso di frequentare

l'abitazione familiare.

Il pretore, con ordinanza del 12 febbraio 1969, riteneva rilevante

e non manifestamente infondato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della

Costituzione, il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 144

del codice civile, nella parte in cui dichiara il marito "capo della

famiglia", in quanto integrante l'art. 614 del codice penale.

Sulla non manifesta infondatezza della questione - premesso che,

per costante giurisprudenza, titolare del diritto di escludere gli

estranei dal domicilio domestico è il capo della famiglia e il suo

divieto non può essere sopraffatto dal consenso della moglie, mentre

il consenso del pater familias prevale sul volere contrario degli altri

- il pretore afferma che tale situazione, che è di evidente disparità

di trattamento, si baserebbe sul citato art. 144, il quale, non

giustificato dalla tutela dell'unità familiare, offenderebbe la

dignità dell'altro coniuge, ridotto ad una condizione di mera

subordinazione.

Al riguardo, osserva che la denunziata disposizione del codice

civile, invertendo il sistema secondo il quale, ai sensi dell'art. 29

della Costituzione, la predetta tutela costituisce una deroga

eccezionale al principio della parità dei coniugi, favorirebbe una

situazione di discordia e, al limite, di disgregazione dell'unità

familiare, che apparirebbe, invece, protetta non dal sacrificio della

posizione paritetica dei coniugi, ma, anzitutto, dal contemperamento

degli interessi, e, successivamente, dalla tutela della volontà che

appaia meglio idonea ad assicurare tale unità.

La violazione del principio di eguaglianza viene, poi, prospettata

per l'ingiusta discriminazione di sesso.

Sulla rilevanza della questione, il pretore sostiene che

l'aprioristica preminenza della volontà del marito rende superflua

ogni indagine sulla fondatezza e la finalità della contraria volontà

della moglie, mentre l'eventuale dichiarazione di illegittimità

costituzionale della citata disposizione consentirebbe al giudice di

dare la prevalenza a quella manifestazione di volontà più idonea a

tutelare gli interessi e l'unità della famiglia, con evidenti riflessi

sul profilo penalistico della questione sottoposta al suo esame.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1969.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione

della parte privata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto

depositato il 13 maggio 1969, nel quale chiede che la questione sia

dichiarata non fondata.

Deduce l'Avvocatura che il contenuto effettivo della potestà

maritale, conservata nel nostro ordinamento per garantire l'unità

della famiglia, non si esaurisce in quei diritti che il denunziato art.

144 del codice civile attribuisce al marito, dopo averlo genericamente

proclamato "capo della famiglia", ma ne comprende altri, che la

giurisprudenza ha precisati e desunti dal progressivo evolversi della

coscienza sociale.

Sostiene, altresì, che il pretore avrebbe potuto risolvere la

questione in via meramente interpretativa, dato che le più recenti

pronunzie della Cassazione hanno statuito, in piena conformità con il

precetto dell'art. 29 della Costituzione e con i principi seguiti da

questa Corte, che il diritto di proibire l'ingresso nell'abitazione

familiare spetti, bensì, al marito, ma nell'ipotesi inversa, il

consenso del marito non possa ledere il diritto di libertà domestica

conferito a ciascun convivente; e, quando ciò avvenga, il divieto

della moglie e dei figli prevarrebbe su quello del marito.

Per quanto, poi, attiene più direttamente alla questione di

legittimità costituzionale dell'art. 144 (da limitarsi alla sola parte

di esso integrante l'art. 614 cod. pen.), l'Avvocatura nega che sia

fondata, sia perché la regola della prevalenza del divieto del marito

sul consenso della moglie non varrebbe a concretare una posizione di

preminenza e, rispettivamente, di soggezione, sicché non discenderebbe

necessariamente dalla di lui qualità di capo della famiglia; sia

perché in ogni caso, l'eventuale discriminazione fra i coniugi avrebbe

la sua giustificazione nella esigenza di garantire l'unità familiare.

Il che escluderebbe anche la violazione del principio di

eguaglianza. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione denunzia a questa Corte, in

riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, l'art. 144 del codice

civile, nella parte in cui definisce il marito capo della famiglia.

Integrando l'art. 614 del codice penale (violazione di domicilio),

detta norma conferirebbe solo al marito la titolarità dello ius

prohibendi e del conseguente diritto di querela.

2. - La questione è irrilevante.

Quale che sia la decisione della Corte, essa non avrebbe alcuna

influenza sul giudizio a quo: infatti, al massimo, si potrebbero

riconoscere alla moglie poteri pari a quelli del marito (melius,

dichiarare illegittimo l'art. 144 cod. civ. nella parte in cui non

attribuisce alla moglie la stessa potestà del marito); ma anche in tal

caso l'opposizione del marito basterebbe a far sì che l'ingresso di

terzi nella casa coniugale, quantunque consentito dalla moglie,

costituisca egualmente reato di violazione di domicilio.

Vero è che, secondo l'ordinanza di rimessione, una volta che sia

riconosciuta la parità dei due coniugi, sarebbe il giudice a stabilire

se prevale il consenso dell'uno o l'opposizione dell'altro; epperò una

tale dichiarazione di illegittimità costituzionale non potrebbe mai

essere pronunciata dalla Corte senza invadere la competenza del potere

legislativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 144, prima parte, del codice civile, in relazione all'art.

614 del codice penale e in riferimento agli artt. 3 e 29 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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