Art. 414-bis c.p. — Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia

[1]((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu' delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

[2]Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o piu' delitti previsti dal primo comma.

[3]Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita' di carattere artistico, letterario, storico o di costume)).

Testo vigente dal 23 ottobre 2012

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art414bis · fonte del testo

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