Codice penale

Art. 567 c.p. — Alterazione di stato

[1]Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

[2]Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsita'. 271

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

271

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 settembre - 10 novembre 2016, n. 236 (in G.U. 1ª s.s. 16/11/2016 n. 46) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma, "nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziche' la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni."

Testo vigente dal 17 novembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 236/2016

    Ha colpito questo articolo
    10 novembre 2016

    Non è accolta l'eccezione di parziale inammissibilità basata sull'assunto che il giudice a quo intenda, tra l'altro, prospettare un diretto contrasto dell'art. 567, comma secondo, cod. pen. con l'art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Proprio la mancata menzione dell'art. 117, primo comma, Cost. nell'atto introduttivo fa ritenere che i riferimenti alla norma convenzionale, presenti in motivazione, svolgano solo un ruolo rafforzativo delle censure relative alla denunciata carenza di proporzionalità tra l'intervento repressivo attuato mediante la norma censurata e l'esigenza di tutela ad esso sottesa. Per costante giurisprudenza costituzionale, le norme della CEDU non sono parametri direttamente invocabili per affermare l'illegittimità costituzionale d'una disposizione dell'ordinamento nazionale, ma costituiscono norme interposte la cui osservanza è richiesta dall'art. 117, primo comma, Cost. ( Precedenti citati: ordinanze n. 21 del 2014, n. 286 del 2012, n. 180 del 2011 e n. 163 del 2010 ).

    Art. 567 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 106/2007

    Questione infondata
    23 marzo 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 567, secondo comma, cod. pen., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui commina la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato mediante false dichiarazioni, in quanto la pena sarebbe irragionevolmente elevata rispetto a quella prevista per altre condotte non solo simili ma anche più gravi. Posto che la determinazione del trattamento sanzionatorio per condotte penalmente rilevanti rientra nella discrezionalità legislativa, censurabile solo in caso di scelte manifestamente arbitrarie, nella specie il giudice a quo ha richiamato, quali tertia comparationis , fattispecie non assimilabili, per la diversità delle condotte (art. 567, primo comma, e art. 578 cod. pen.) e del bene giuridico protetto (art. 578 cod. pen.). - Sulla discrezionalità legislativa in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio v., citate, sentenze n. 325/2005 e n. 26/1979 e ordinanza n. 229/2006.

    Art. 567 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 578 c.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 500/1989

    Questione inammissibile
    10 novembre 1989

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto è richiesta dal giudice 'a quò una pronunzia additiva in materia penale, del tutto irrilevante nel processo in corso.

    Art. 495 c.p. · Art. 567 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 17 novembre 2016.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 21 settembre - 10 novembre 2016, n. 236 (in G.U. 1ª s.s. 16/11/2016 n. 46) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma, "nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziche' la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art567 · fonte del testo

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