Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/06/1981 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 603 del

codice penale (plagio) promosso con ordinanza emessa il 2 novembre

1978 dal giudice istruttore del Tribunale di Roma, nel procedimento

penale a carico di Grasso Emilio, iscritta al n. 638 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 52 del 21 febbraio 1979.

Visti gli atti di costituzione di Grasso Emilio, delle parti

civili Pallante Maria e Cerocchi Luisa, nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Mauro Mellini per Grasso Emilio, l'avv. Giovanni

Maria Flick per Pallante e Cerocchi e l'avvocato dello Stato Franco

Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso dell'istruttoria formale a carico di Emilio Grasso,

imputato del delitto di plagio, il Giudice istruttore presso il

Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 2 novembre 1978, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 del

codice penale, in riferimento agli artt. 25 e 21 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo la norma denunziata viola il principio di

tipicità di cui all'art. 25, in quanto appare sfornita nei suoi

elementi costitutivi di ogni chiarezza. Il legislatore, prevedendo una

sanzione penale per chiunque sottoponga una persona al proprio potere

in modo da ridurla in totale stato di soggezione, avrebbe in realtà

affidato all'arbitraria determinazione del giudice l'individuazione in

concreto degli elementi costitutivi di un reato a dolo generico, a

condotta libera e ad evento non determinato. Il pericolo di arbitrio,

sotto il profilo della eccessiva dilatazione della fattispecie penale,

sarebbe tanto più evidente considerando come il riferimento al

"totale stato di soggezione" può condurre ad una applicazione della

norma a situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite e

spesso riconosciute e protette dall'ordinamento giuridico, quali il

proselitismo religioso, politico o sindacale. D'altra parte non

conferirebbe maggior chiarezza alla determinazione concreta della

fattispecie, l'osservazione che la soggezione psichica deve essere

"totale". Un caso del genere potrebbe infatti ricorrere nel campo

della patologia mentale, ove peraltro l'art. 603 c.p. non opera, in

quanto suppone come soggetto passivo non un incapace ma una persona

normale. Negato che anche l'ipnosi indotta possa, allo stato delle

attuali conoscenze, ridurre in tale stato di soggezione, il giudice a

quo rileva che un potere di suggestione esercitabile da persona

dotata di particolare fascino potrebbe al limite realizzare un plagio.

In tal modo l'art. 603 c.p. tutelerebbe la libertà morale e

psichica che sarebbe lesa, oltre che da mezzi fisici in grado di

determinare conseguenze organiche, anche da mezzi psichici che

inducano situazioni particolari ed eccezionali, analoghe in un certo

modo alla neurosi, e dipendenti da meccanismi meramente psichici

provocati da un'azione psichica esterna; tali situazioni

annullerebbero il potere critico, renderebbero eterodiretta la

volontà, proprio per l'azione psichica esterna della suggestione. Si

configurerebbe, in tal modo, un carattere schiettamente patologico

dello stato di soggezione, analogo a quello che può verificarsi nel

demente e nello schizofrenico, per cui, ai fini della precisazione del

significato della norma, sarebbe fondamentale il ricorso a nozioni

extra giuridiche, per la determinazione dei concetti di soggezione

psichica e suggestione non forniti dal legislatore.

Se, per quanto rilevato, appare indispensabile, al fine della

precisazione del significato della norma incriminatrice del reato di

plagio, il rinvio (per altro non esplicito da parte del legislatore) a

fonti extra giuridiche, dette fonti, d'altra parte, fornirebbero un

parametro incerto per la definizione univoca del significato del reato

di plagio.

Infatti nella prevalente dottrina si ritiene che la seduzione,

sotto qualsiasi forma, non può essere causa di vera malattia mentale,

cioè di quella condizione patologica che sola può consentire a una

"persona normale" di cadere in potere di un'altra persona.

Le descrizioni dei fenomeni di condizionamento psichico

consentirebbero, in definitiva, solo di affermare ciò che è già

noto e cioè che il patrimonio psichico di ciascuno deriva in massima

parte dal comportamento altrui, così come è normale che chi si trovi

in uno "status" culturale più modesto, finisca col subire

un'influenza più marcata dalla manifestazione dell'altrui pensiero.

Per quanto attiene alla suggestione, questa si risolverebbe

nell'evidenziare solo la possibilità che uno psichismo agisca su un

altro psichismo, nel senso, cioè, che esistono dei meccanismi

psichici per cui tra due soggetti si instauri un rapporto di prevalenza

psicologica dell'uno rispetto all'altro.

Ora poiché non tutte le situazioni di prevalenza psicologica

costituiscono un illecito, il giudice dovrebbe a proprio arbitrio

ritenere colpevole di plagio, non chiunque agisca per imporre ad altri

il proprio modello, ma chi, secondo i valori e i parametri culturali

propri del giudicante, avrà attuato un rapporto autorità-soggezione,

ritenuto illecito e tale da configurare la sussistenza del "totale

stato di soggezione" della vittima. Ma in tal modo il giudice verrebbe

a sostituirsi al legislatore, con violazione dell'art. 25 della

Costituzione.

Per quanto riguarda l'art. 21 Cost., ritiene il giudice a quo che

la libertà di manifestazione del pensiero incontri un limite

nell'interesse della integrità psichica della persona, solo in quanto

si concretizzi in mezzo di pressione violenta o subdola, quali la

minaccia o la frode; ciò stante, l'evento della soggezione

psicologica di un soggetto ad altro soggetto, in quanto risultante

dall'adesione ai modelli di comportamento da altri proposti, non può

costituire illecito senza intaccare il diritto costituzionalmente

protetto. Sarebbe, allora, indispensabile che le idee non vengano

giudicate attraverso il filtro di una logica e di giudizi di valore

propri dell'interprete, essendo ciò espressamente vietato dal

richiamato art. 21 della Costituzione, sicché, ove si voglia accedere

alla tesi che il contenuto della norma dell'art. 603 c.p. si risolva

nella tutela della libertà morale, l'ambito della protezione dovrebbe

essere circoscritto, in sede interpretativa, nelle dimensioni che ne

consentano la compatibilità con l'art. 21 della Costituzione.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso da l'avvocatura

generale dello Stato, Emilio Grasso, rappresentato e difeso dagli

avvocati Mauro Mellini e Rocco Ventre, le parti civili costituite

Maria Pallante e Cerocchi Luisa, rappresentate e difese dagli avvocati

Rinaldo Taddei e Giovanni Maria Flick.

3. - La difesa di Emilio Grasso conclude per l'accoglimento

dell'eccezione di legittimità riportandosi alle argomentazioni

contenute nell'ordinanza di rimessione.

L'avvocatura dello Stato chiede invece che la questione sia

dichiarata infondata sostenendo, per quanto riguarda l'art. 25 della

Costituzione, che l'art. 603 è norma elastica ma non atipica.

L'art. 603 contiene nozioni che, correttamente interpretate,

assumerebbero un significato specifico. Presupposti per la sua

applicabilità sarebbero: un rapporto di prevalenza del soggetto

attivo su quello passivo, tale che comporti il totale assorbimento del

secondo nella sfera d'influenza del primo in conseguenza di specifiche

e reiterate attività di quest'ultimo; la separazione del soggetto

passivo dal contesto sociale in cui ha vissuto o comunque da qualsiasi

altro contesto sociale da lui autonomamente scelto; la previsione e

volizione dell'evento da parte del soggetto attivo.

Quanto al contrasto della previsione incriminatrice con l'art. 21

della Costituzione l'avvocatura rileva che una corretta

interpretazione della norma ordinaria comporta l'esclusione di detto

contrasto.

Il diritto di formare liberamente il proprio pensiero rivestirebbe

priorità logica sul diritto di estrinsecarlo; pertanto si

verificherebbe la lesione del primo diritto mediante l'esercizio del

secondo, quando la manifestazione (estrinsecazione) del pensiero del

soggetto attivo abbia l'unico scopo di impedire al soggetto passivo il

ricorso a qualsiasi altra fonte di conoscenza e di scelta. In tali

casi l'art. 603 viene correttamente applicato, in quanto l'esercizio

del diritto di manifestazione (estrinsecazione) del pensiero assume

nel concreto un significato analogo a quello dell'esercizio di

qualsiasi altro mezzo di coazione illecita.

4. - La difesa delle parti civili nel concludere per

l'infondatezza della questione, osserva preliminarmente che

l'ordinanza del G.I. appare sovrapporre e confondere, nella sua pure

amplissima motivazione, i diversi profili, rispettivamente concernenti

sia l'accertamento di fatto (e pertanto l'eventuale difficoltà delle

prove), sia per contro la configurabilità in diritto della

fattispecie in oggetto.

Quanto a tale configurazione, la previsione del dolo generico e

della condotta libera, sebbene diano alla norma una indubbia

latitudine di realizzabilità, giustificata peraltro dalla rilevanza

del bene tutelato che si collega con l'art. 2 della Costituzione,

troverebbe una precisa, logica ed esauriente delimitazione del reato

nell'individuazione dell'evento "totale stato di soggezione".

Il "totale stato di soggezione", comunque attuato, comunque subito

o cercato dal soggetto passivo, comunque strutturato all'interno (nei

rapporti tra agente e soggetto passivo), si risolverebbe pur sempre ed

univocamente in una preclusione e in un impedimento alla prosecuzione

o instaurazione di rapporti autonomi tra il soggetto passivo ed i

terzi.

Si tratterebbe di garantire che il rapporto tra soggetto attivo e

passivo non diventi talmente assorbente ed esclusivo, da impedire che

il soggetto passivo possa verificarlo criticamente (o avere quanto

meno la possibilità di verificarlo criticamente) alla luce di altri

rapporti.

Quanto al contrasto dell'art. 603 c.p. con l'art. 21 Cost. Ia

difesa delle parti civili osserva che in una corretta interpretazione

dell'art. 603 c.p. doverosamente coerente ai principi e ai valori

costituzionali, non viene in considerazione, in alcun modo, una

problematica di diritto alla manifestazione del pensiero, né a

livello individuale, né a livello di proselitismo e propaganda.

Non interesserebbero invero, in una corretta e logica

interpretazione della norma, né il tipo né il contenuto dei rapporti

interindividuali che si instaurano tra plagiato e plagiante.

Conseguentemente, non interesserebbe la norma penale l'eventualità

che tali rapporti possano risolversi anche in manifestazioni di

pensiero, qualunque esse siano.

Interessa invece soltanto la circostanza che, in uno con

l'instaurazione di tali rapporti, si impedisca al plagiato la

possibilità di avere altri rapporti concomitanti ed antagonisti con i

primi. Proprio la possibilità di esercitare il diritto

costituzionalmente garantito dall'art. 21 della Costituzione, postula

a favore del soggetto passivo anche e soprattutto un diritto ad

informarsi ed a formare il proprio pensiero attingendo a diverse

fonti, anziché dover attingere esclusivamente e coattivamente ad una

unica fonte.

La difesa del Grasso ha presentato memoria in cui con ampie e

approfondite argomentazioni vengono ribadite e svolte le conclusioni

già rassegnate. Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo solleva la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 603 del codice penale sotto due distinti

profili: a) la norma in parola contrasterebbe con l'art. 25, comma

secondo, della Costituzione perché priva del requisito della

tipicità, il quale, coerentemente al principio della riserva assoluta

di legge in materia penale, "richiede una puntuale relazione di

corrispondenza fra fattispecie astratta e fattispecie reale"; b) la

medesima norma lederebbe inoltre l'art. 21, comma primo, della

Costituzione nella parte in cui la sua portata "ecceda la funzione di

tutela dell'integrità psichica della persona di fronte alle

aggressioni che possono verificarsi".

2. - Con la prima censura il giudice a quo lamenta la violazione

del principio di tassatività della fattispecie contenuto nella

riserva assoluta di legge in materia penale.

In riferimento all'art. 25 della Costituzione questa Corte ha più

volte ripetuto che a base del principio invocato sta in primo luogo

l'intento di evitare arbitri nell'applicazione di misure limitative di

quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla libertà personale.

Ritiene quindi la Corte che, per effetto di tale principio, onere

della legge penale sia quello di determinare la fattispecie criminosa

con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre

un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio

di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere

richiede una descrizione intellegibile della fattispecie astratta, sia

pure attraverso l'impiego di espressioni indicative o di valore (cfr.

ad es. sentenze 21/1961 e 191/1970) e risulta soddisfatto fintantoché

nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilità

di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato

delle attuali conoscenze appaiano verificabili. Implicito e ulteriore

sviluppo dei concetti ai quali questa giurisprudenza si è ispirata

comporta che, se un simile accertamento difetta, l'impiego di

espressioni intellegibili non sia più idoneo ad adempiere all'onere

di determinare la fattispecie in modo da assicurare una

corrispondenza fra fatto storico che concretizza un determinato

illecito e il relativo modello astratto. Ogni giudizio di conformità

del caso concreto a norme di questo tipo implicherebbe un'opzione

aprioristica e perciò arbitraria in ordine alla realizzazione

dell'evento o al nesso di causalità fra questo e gli atti diretti a

porlo in essere, frutto di analoga opzione operata dal legislatore

sull'esistenza e sulla verificabilità del fenomeno. E pertanto nella

dizione dell'art. 25 che impone espressamente al legislatore di

formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico

della chiarezza e dell'intelleggibilità dei termini impiegati, deve

logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che

esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà.

Sarebbe infatti assurdo ritenere che possano considerarsi

determinate in coerenza al principio della tassatività della legge,

norme che, sebbene concettualmente intellegibili, esprimano situazioni

e comportamenti irreali o fantastici o comunque non avverabili e tanto

meno concepire disposizioni legislative che inibiscano o ordinino o

puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono

considerarsi inesistenti o non razionalmente accertabili. La

formulazione di siffatte norme sovvertirebbe i più ovvii principi che

sovraintendono razionalmente ad ogni sistema legislativo nonché le

più elementari nozioni ed insegnamenti intorno alla creazione e alla

formazione delle norme giuridiche.

Da quanto premesso, risulta pertanto che la compiuta descrizione di

una fattispecie penale non è sufficiente ai fini della legittimità

costituzionale di una norma che, data la sua struttura e la sua

formulazione astratta, non consenta una razionale applicazione

concreta.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 603

sollevata dal giudice a quo in riferimento all'art. 25 della

Costituzione, s'incentra così da un lato sull'intelleggibilità del

precetto, e dall'altro lato sull'indagine che il fenomeno ipotizzato

dal legislatore sia effettivamente accertabile dall'interprete in base

a criteri razionalmente ammissibili allo stato della scienza e

dell'esperienza attuale.

3. - Nell'esame della questione così prospettata occorre anzitutto

procedere all'individuazione della fattispecie criminosa che l'art.

603 designa con lo specifico termine di "plagio", differenziandola

dalle altre previste nel capo terzo del secondo libro del codice

penale (delitti contro la libertà individuale) e cercare di stabilire

nel suo preciso contenuto giuridico l'esatto attuale significato

lessicale della parola, tenendo conto che nel corso di due millenni

con essa sono state espresse diverse figure criminose.

L'indagine storica ha ampiamente accertato che, come già avvertono

antichi scrittori latini, plagium deriva dal greco e viene usato nel

linguaggio giuridico sin forse dal III secolo a.C. per designare

l'azione di impossessarsi, trattenere o fare oggetto di commercio un

uomo libero o uno schiavo altrui.

Marziale, nel suo famoso epigramma 52, adopera la parola in senso

figurato, paragonando la falsa attribuzione di opere letterarie altrui

all'illecito assoggettamento di schiavi altrui al proprio servizio,

dando così vita ad un secondo significato, che ancora oggi sopravvive

nelle lingue moderne (v. l'italiano plagio, il francese plagiat,

l'inglese plagiarism, il tedesco Plagiat), indicante l'azione di farsi

credere autore di prodotti dell'ingegno altrui e quella di riprodurli

fraudolentemente. Questo delitto nel linguaggio comune è chiamato

plagio e più specificatamente plagio letterario. Esso è espresso non

però sotto il nome di plagio nelle leggi italiane sulla stampa (v.

artt. 61 e 62 della legge 18 marzo 1926, n. 562) e in varie

legislazioni straniere. Presso vari autori e anche in antiche leggi

viene usato il termine di "plagio politico" per indicare l'azione di

arruolare illegittimamente taluno contro la propria volontà in armate

straniere di terra o di mare.

L'individuazione nel diritto romano di una figura specifica di

reato, separandola e distinguendola da quella di furto e di altri

crimini e riunendo sotto la denominazione di plagio determinate e

precisate fattispecie, è opera della lex Fabia di autore incerto, ma

collocabile fra la fine del III e l'inizio del II secolo a.C.,

ampiamente citata e commentata dai giuristi romani (Gaio, Ulpiano,

Paolo, Callistrato) e oggetto di accurate indagini anche nella recente

dottrina romanistica. Nelle Sententiae di Paolo, nella Collatio legum

mosaicarum et romanarum, nel Codice Teodosiano, nel Codice

Giustinianeo, nel Digesto, un titolo è dedicato alla legge. Essa

prevedeva l'ipotesi di chi avesse dolosamente tenuto celato o

incatenato un uomo libero ingenuo o liberto o ne avesse fatto oggetto

di vendita, donazione o permuta, nonché l'ipotesi che il reato fosse

compiuto da uno schiavo o per propria iniziativa o anche con la

consapevolezza del suo padrone. Contemplava anche come plagium i

medesimi atti compiuti su uno schiavo altrui contro la volontà del

suo proprietario; sembra che rientrasse in questa figura di reato

anche l'azione di chi induceva lo schiavo a fuggire dal proprio

padrone.

Nelle leggi barbariche e nelle fonti giuridiche medioevali il

termine plagium è costantemente usato a designare l'atto di colui che

sottopone illegittimamente un essere umano a schiavitù o lo

trasferisce contro la sua volontà in altri luoghi facendolo oggetto

di negozi giuridici, crimine represso con gravissime pene (v. ad es.

il cap. 78 dell'Editto di Teodorico del VI secolo). La lex

Visigothorum del V e VI secolo sottopone a gravi sanzioni afflittive e

patrimoniali gli uomini liberi e i servi che abbiano plagiato uomini

liberi o servi altrui. La lex Salica del V e del VI secolo e la Lex

Frisionum dell'VIII secolo equiparano il plagio di nobili e di uomini

liberi all'omicidio.

Il medesimo significato legale tecnico dei termini plagium,

plagiator e del verbo plagiare si mantiene costante nel diritto

intermedio, come può constatarsi dai vari lessici e repertori

giuridici.

4. - Nel diritto antico e sino all'inizio dell'età moderna il

reato di plagio era inerente all'istituto giuridico della schiavitù

inteso come stato della creatura umana non avente personalità

giuridica: la sua repressione nelle varie legislazioni mira a

proteggere da invasioni illecite da parte di terzi il diritto di

proprietà dei padroni degli schiavi nonché a colpire la riduzione in

schiavitù o in condizione di fatto analoga di un uomo libero.

A partire dalla fine del secolo XVIII con la progressiva

accettazione del principio dell'uguaglianza dello stato giuridico

delle persone e con la conseguente progressiva abolizione

dell'istituto della schiavitù (proclamata per la prima volta

legislativamente dalla Francia rivoluzionaria nel 1791, revocata

subito dopo e definitivamente stabilita nel 1848, dall'Inghilterra nel

1833, dagli Stati Uniti nel 1863 e dietro il loro esempio da molte

altre Nazioni), con la convenzione internazionale di Saint-Germain del

1919 la quale dichiarava illecita la schiavitù in tutte le sue forme,

compreso il lavoro forzato, la pseudo-adozione, il concubinaggio

forzato, la schiavitù per debiti ed altre situazioni di fatto, con la

convenzione internazionale di Ginevra del 1926 e con quella del 1956

si è necessariamente da tempo trasformata la nozione del reato di

plagio. Esso non può più essere configurato come un delitto contro la

proprietà di esseri umani, ma è esclusivamente concepito come un

delitto contro la libertà individuale.

Le legislazioni preunitarie italiane, tranne due, non contenevano

norme che vietassero specificatamente la schiavitù e il commercio di

schiavi, ma solo norme che punivano la riduzione di uomini liberi e

particolarmente di fanciulli in condizioni di servaggio. Così il

Codice penale francese del 22 febbraio 1810, in vigore per molti anni

negli Stati sottoposti al dominio e all'influenza napoleonica, pur non

usando espressamente il termine plagiat, noto comunque nel linguaggio

forense e giudiziario, puniva agli artt. 341, 344 l'arresto illegale e

il sequestro di persona e agli artt. 345 - 355 il rapimento, la

sottrazione, la sostituzione di minori con altri, la falsa

attribuzione di maternità, il trasferimento illegale di minori,

inoltre l'esposizione e l'illegale abbandono in un ospizio di un

minore di 7 anni.

Anche il "Codice per lo Regno delle Due Sicilie" del 21 maggio

1819, in vigore dal 1 settembre del medesimo anno, senza parlare

espressamente di plagio, contempla vari delitti contro l'asservimento

di persone. Così all'art. 119 la pirateria contro nazionali del

regno. Agli artt. 403 e 405 punisce l'abbandono e l'esposizione di

minori di sette anni e il loro illegittimo abbandono in un ospizio.

Anche il regolamento sui delitti e sulle pene per lo Stato Pontificio

del 20 settembre 1832, in vigore il 1 novembre, all'art. 126 sanziona

con gravi pene l'ingaggio e l'arruolamento di sudditi pontifici per

porli al servizio militare di principi esteri e agli artt. 305-309

l'esposizione, l'occultamento, la sostituzione di un fanciullo e la

supposizione di parto senza designare questi reati come plagio.

L'arruolamento non autorizzato di sudditi per servire in truppe

estere è contemplato anche all'art. 112 del codice penale per gli

Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 5 novembre 1820 in vigore al

1 gennaio 1821 ed anche all'art. 129 n. 4 del codice criminale per gli

Stati Estensi del 14 dicembre 1855 in vigore il 1 maggio 1856. Il

primo di questi codici sanziona all'art. 390 l'esposizione e

l'abbandono di minori di sette anni. Entrambi ed anche il Codice

penale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna del 29 novembre 1859 in

vigore il 1 maggio 1860 non usano il termine di plagio.

Il reato di riduzione in situazione analoga alla schiavitù è

invece espressamente contemplato (senza però adoperare il termine

tedesco Menschenraub e il suo equivalente Plagium), nella nuova

edizione del Codice penale per l'impero d'Austria del 3 settembre 1803

pubblicata il 27 maggio 1852, la quale nella parte prima, capo nono,

sotto il titolo "della pubblica violenza", prevista "mediante

trattamento di una persona in modo proprio della schiavitù" al

paragrafo (decimo caso) dichiara un principio essenziale per lo stato

giuridico della persona, affermando che non si tollera "nell'Impero

d'Austria la schiavitù, né l'esercizio d'una podestà ad essa

relativa", e che diviene "libero ogni schiavo nel momento in cui

tocca l'imperiale territorio austriaco od anche soltanto una nave

austriaca, ed acquistando parimenti la sua libertà anche in Istato

estero, nel momento in cui per qualsivoglia titolo viene rilasciato

come schiavo ad un suddito dell'Impero austriaco". Nello stesso

paragrafo è severamente represso con la pena da 10 sino a 20 anni di

carcere duro il traffico di schiavi.

Il medesimo codice al paragrafo 90 punisce chi "senza saputa ed

assenso della legittima autorità riduce coll'astuzia o colla forza in

suo potere una persona per consegnarla contro la di lei voglia ad una

forza estera", ai paragrafi 92 e 93 commina gravi sanzioni per

l'ingaggio non autorizzato e la restrizione non autorizzata della

libertà personale.

5. - Delle legislazioni italiane preunitarie una sola, il codice

penale pel Granducato di Toscana del 20 giugno 1853 in vigore il 1

settembre dello stesso anno, usa il termine di "plagio" in un preciso

significato giuridico nell'art. 358 posto nella Sezione II, capo I,

"Dei delitti contro la libertà personale e la privata tranquillità e

il buon nome altrui". "paragrafo 1. Chiunque, per qualsivoglia scopo,

in grazia del quale il fatto non trapassi sotto il titolo di un altro

delitto, si è ingiustamente impadronito di una persona suo malgrado,

od anche d'una persona consenziente, che sia minore di 14 anni,

soggiace come colpevole di plagio, alla casa di forza da tre a sette

anni, o, nei casi più leggieri, alla carcere da uno a tre anni.

paragrafo 2. E quando il plagiario abbia consegnato la persona, di cui

si è impadronito, ad un servigio estero militare o navale, o l'abbia

fatta cadere in schiavitù, è punito sempre con la casa di forza da

cinque a dodici anni".

La parola "plagio" ricorre nel medesimo codice all'articolo 119 P.

1. "Chiunque fuori del caso di plagio, arrola, senza la permissione

del Governo, uno o più toscani sotto le bandiere di un altro Stato,

che non sia in guerra con la Toscana, incorre nella carcere da uno a

cinque anni".

Nel seguente art. 359 la pena prevista nel paragrafo 2 del

precedente articolo è comminata a colui che "ha tolto arbitrariamente

all'autorità domestica un minore di 14 anni tutto che consenziente,

affinché professi una religione diversa da quella in cui è nato",

fatto questo che, secondo uno dei maggiori commentatori del codice

toscano, Giuseppe Puccioni, dovrebbe intendersi come un delitto affine

a quello del plagio.

Le fattispecie delittuose contemplate in questo codice col nome di

plagio sono ampiamente esaminate nei commenti dello stesso Puccioni e

di Francesco Carrara. Secondo il primo, gli estremi del delitto di

plagio sarebbero per la scienza penale: "1) violazione della libertà

personale di un uomo; 2) operata con violenza o fraude su quelli che

sono sui juris; con dissenso del padre o del tutore in quelli alieni

iuris subiecti; 3) animo di far lucro....Il codice... riconosce plagio

in qualsivoglia fine purché il fatto non trapassi sotto il titolo di

un altro delitto" lo distingue dagli altri delitti contro la libertà

personale e in particolare da quello previsto nell'art. 360 (carcere

privato), dall'arresto illegittimo, dal ratto e dalla violenza

carnale. "I Codici Francese ed Italiano" nota il Puccioni "confondono

il plagio con i delitti di arresto, e detenzione arbitrarii, di carcere

privato, o di riscatto, onde attinger non possiamo da essi notizia

alcuna positiva".

Il Carrara, commentando l'art. 358 scriveva: "...la nozione del

plagio secondo i dettati delle scuole e delle migliori legislazioni

contemporanee può circoscriversi in questi termini - la violenta o

fraudolenta abduzione di un uomo per farne lucro o per fine di

vendetta - . I criteri essenziali di questo reato sono tre: 1) che

siasi sottratto un uomo; 2) che siasi sottratto con frode o violenza;

3) che siasi sottratto per fine di farne lucro, o per esercitare

sopra di lui una vendetta". Questa nozione del Carrara è ancora

citata e richiamata in dottrina ed accolta in alcune pronunzie

giudiziarie del nostro tempo.

L'esame delle precedenti legislazioni degli Stati italiani mostra

pertanto la difficoltà di trarre da esse una nozione precisa e sicura

del reato di plagio e i criteri per distinguerlo fra i delitti contro

la libertà personale. Da questo esame risulta però anche in modo

indubbio che la fattispecie criminosa chiamata plagio, come anche

tutte quelle contemplate nei vari codici, quali delitti contro la

libertà personale, sono sempre state concepite come attuate

esclusivamente mediante un'azione fisica del colpevole e individuate

attraverso elementi oggettivi.

6. - Il primo codice penale italiano

unitario pubblicato il 22 novembre 1888, in vigore il 30 giugno 1889,

nel libro II, titolo II, "dei delitti contro la libertà", capo III

sotto il titolo "dei delitti contro la libertà individuale" disponeva

all'art. 145: "Chiunque riduce una persona in schiavitù o in altra

condizione analoga è punito con la reclusione da dodici a venti

anni". La fattispecie prevista "riduzione in schiavitù o in altra

situazione analoga" era denominata nelle rubriche ufficiali del

progetto e figurava in varie edizioni del codice come "plagio". Essa

si qualificava nel suo contenuto, attraverso il confronto con gli

altri delitti contro la libertà individuale previsti nello stesso

capo e precisamente distinguendola dalla privazione illegittima della

libertà personale (art. 146) rubricata negli indici ufficiali del

progetto come "sequestro di persona commesso da privato", dal

"sequestro di persona commesso da pubblico ufficiale" (art. 147),

dalla sottrazione o dalla illegittima ritenzione per fine di libidine

o di matrimonio (artt. 340 e 341), dalla sottrazione di minore di 15

anni col consenso di essa ai genitori o tutori o a chi ne abbia la

cura o la custodia (art. 148 rubricato come "sottrazione di

minorenne"), dalla "perquisizione personale arbitraria" (art. 149),

dagli "abusi di potere verso persona carcerata o arrestata" (artt.

150 - 152), dalla "pena del pubblico ufficiale che agisce per un fine

privato" (art. 153), dalla "violenza privata" (art. 154), dalle

"minacce" (art. 156).

La fattispecie di cui all'art. 145 del codice del 1889 (plagio)

presupponeva pertanto un'azione umana esclusivamente fisica, il cui

risultato era quello di porre la vittima in una condizione materiale

di dipendenza da altri senza avere l'effetto, nell'ambito

dell'ordinamento italiano, dato il principio in esso vigente della

libertà giuridica di ogni essere umano, di far perdere alla vittima

lo stato giuridico di uomo libero o di mantenerla nella condizione

giuridica di individuo privo di questo stato o in stato inferiore.

Considerazione questa che nella redazione del progetto del codice

aveva indotto la Commissione della Camera dei Deputati a proporre la

soppressione della disposizione dell'art. 141 (divenuta nel testo

definitivo l'art. 145).

7. - Il codice penale italiano del 1930 usa il termine plagio in

un significato del tutto nuovo, diverso da quello dei precedenti

codici e in particolare da quello del 1889 e diverso anche da quello

originario antico.

Mentre il codice del 1889 indicava nel titolo II del libro II i

delitti contro la libertà, ordinandoli in 6 capi, di cui il III

comprendeva i delitti contro la libertà individuale (artt. 145-156),

il nuovo codice raccoglie nel capo III del libro II i delitti contro

la libertà individuale, distinguendoli in 5 sezioni, le cui tre prime

sono intitolate: I - dei delitti contro la personalità individuale;

II - dei delitti contro la libertà personale; III - dei delitti

contro la libertà morale.

La prima sezione comprende 5 articoli (600 - 605). Il 600 ha un

contenuto letterale identico a quello dell'art. 145 del precedente

codice del 1889, articolo, il quale, come già detto, era rubricato

sotto il nome di "plagio" e corrisponde pedissequamente al testo di

questo: "Chiunque riduce una persona in stato di schiavitù o in una

condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da 5 a

15 anni". (Rispetto al testo dell'art. 145 del codice del 1889 vi è

solo l'aggiunta delle due parole: "alla schiavitù" che qualificano

superfluamente l'aggettivo "analoga", e l'ammontare della pena che

nell'art. 145 era da 12 a 20 anni). Nell'art. 600 del codice del 1930

la disposizione già contenuta nell'art. 145 del precedente codice non

è più chiamata "plagio", ma "riduzione in schiavitù".

Segue l'art. 601 "tratta e commercio di schiavi", il 602

"alienazione e acquisto di schiavi" e quindi il 603, intitolato

"plagio": "Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo

da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione

da 5 a 15 anni".

Chiude la sezione l'art. 604, intitolato: "fatto commesso

all'estero in danno di cittadino italiano", prescrivendo che le

disposizioni di questa sezione "si applicano altresì, quando il fatto

è commesso all'estero in danno di cittadino italiano".

8. - Dai lavori preparatori del codice penale del 1930 risulta che

la formulazione di quello che doveva divenire l'art. 603 (art. 612 del

progetto), l'individuazione del reato in esso previsto e l'aggiunta

nei delitti contro la personalità individuale di una fattispecie

criminosa non indicata nel codice del 1889, e diversa da quella

dell'art. 600 del nuovo codice e dell'art. 145 del precedente, erano

state oggetto di lunghe e complesse discussioni fra i commissari. La

maggioranza dei membri della commissione parlamentare aveva affermato

l'opportunità di mantenere l'antica denominazione di "plagio" alla

riduzione in schiavitù o in condizione analoga e si era dichiarata

contraria alla proposta di aggiungere una nuova fattispecie ignorata

dai precedenti codici, insistendo sull'opportunità di non apportare

modifiche alle configurazioni tradizionali.

I commissari denunziavano infatti il pericolo che, usando termini

antichissimi, da essi considerati lessicalmente sicuri, consacrati da

oltre duemila anni nel linguaggio e nell'esperienza legislativa e

forense per indicare ex novo istituti sino allora sconosciuti, si

confondessero concetti giuridici basilari e s'incorresse in mancanza

di chiarezza. La medesima maggioranza insisteva sull'indeterminatezza

della norma così proposta.

Uguali opinioni esprimevano le commissioni reali degli avvocati e

procuratori di Napoli e Roma e la Corte di appello di Napoli, negando

l'esistenza di una specifica figura criminosa chiamata plagio che si

distinguesse dalla schiavitù.

L'opinione dei membri della commissione parlamentare si traduceva

in un preciso ordine del giorno votato a grande maggioranza,

esprimente l'avviso che gli articoli del progetto 609 e 612

(rispettivamente 600 e 603 del codice) fossero fusi in un solo

articolo.

Il guardasigilli nella sua relazione al progetto definitivo non

teneva alcun conto del risultato della votazione e non riteneva di

fondere i due articoli, allegando come argomento "il vantaggio

indiscutibile della chiarezza e per la considerazione che trattasi di

figure delittuose distinte". Affermava di eliminare "ogni dubbio" in

ordine alle discussioni circa l'art. 145 del codice del 1889 "intese

a stabilire se per 'schiavitù o altra analoga condizione ' fosse da

intendere schiavitù e condizione di diritto, ovvero anche di fatto".

Va rilevato che alla disposizione dell'art. 612 del progetto

"chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla

in tale stato di soggezione da sopprimerne totalmente la libertà

individuale, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni", venivano

soppresse le parole "in tale stato di soggezione da sopprimerne

totalmente la libertà individuale", dando così vita all'attuale art.

603 del codice. E singolare che di una variazione così importante del

testo, non vi sia alcun accenno nella relazione del guardasigilli al

re e manchi ogni giustificazione dei motivi concettuali e pratici che

avrebbero indotto a tale variazione.

La relazione del guardasigilli, la quale commentava il testo del

progetto e non il testo definitivo, senza tener conto del mutamento,

contemplava come figura distinta, ma parallela alla riduzione in

schiavitù, il plagio, affermando che questo reato "consiste nel

sottoporre taluno al proprio potere in modo da ridurlo in tale stato

di soggezione da sopprimerne totalmente la libertà individuale". E

aggiungeva, "lo stato di soggezione suddetto è qui uno stato di

fatto. Lo status libertatis, come stato di diritto rimane inalterato,

ma la libertà individuale della vittima è soppressa. Tra il

colpevole e la vittima si stabilisce, in sostanza, un rapporto tale

che il primo acquista sulla seconda completa padronanza e dominio,

annientandone la libertà nel suo contenuto integrale, impadronendosi

completamente della sua personalità". E dopo aver detto che in questo

delitto "il consenso della vittima non può escludere il reato, non

essendo la libertà individuale, nel suo complesso, riferibile alla

personalità umana, un diritto disponibile", la relazione prosegue con

un passo il quale di per se stesso mostra l'ambiguità della norma: "E

da avvertire come l'espressione 'sopprimere totalmente la libertà

individuale ' non sarebbe con esattezza interpretata se si ritenesse

che debbano risultare soppresse, nella loro totalità, tutte, niuna

esclusa, le manifestazioni nelle quali la libertà può esplicarsi;

essa, invece, è apparsa come la più congrua per esprimere il

concetto di negazione da parte dell'agente, della personalità della

vittima, e per differenziare il plagio da altri delitti contro la

libertà individuale, ad es. il sequestro di persona, nei quali non si

riscontra il rapporto di soggezione anzidetto, che investe e lede la

personalità umana. Non sarebbe, pertanto, da escludere il plagio se,

per avventura, alla vittima, assoggettata al potere dell'agente, fosse

residuata una qualche libertà, ad es. di locomozione, o di

corrispondere per lettera con terzi, ecc.".

Da questa relazione, sia pure lacunosa e scarsamente motivata del

progetto, risulta che da un lato, riproducendo letteralmente nell'art.

600 la formula dell'art. 145 del codice precedente, ma aggiungendo ex

novo la disposizione dell'articolo 603, il delitto di riduzione in

schiavitù o in situazioni analoghe, veniva ad essere limitato nella

sua estensione, circoscrivendo, nell'intenzione dei compilatori,

attività criminose dirette a violare soltanto lo stato di diritto

della vittima. Dall'altro lato con la disposizione dell'art. 603

s'intendeva punire attività criminose dirette a costituire in altri

uno stato di fatto di totale soggezione.

La nozione di schiavitù o condizione analoga alla schiavitù

intesa come condizione di diritto contemplata negli articoli 600 - 602

del codice e che la relazione del guardasigilli intendeva distinguere

dalla fattispecie dell'art. 603 non teneva comunque conto dell'art. 1

della Convenzione di Ginevra 25 settembre 1926 divenuta legge interna

italiana con il r.d. 26 aprile 1928, n. 1723 richiamata nella medesima

relazione e rinnovata nella convenzione di Ginevra 7 novembre 1956

approvata con legge 20 dicembre 1957, n. 1304. Nell'elenco delle varie

situazioni che la convenzione considera "istituzioni e pratiche

analoghe alla schiavitù" varie di esse sono condizioni di fatto e non

di diritto perché realizzabili senza che alcun atto o fatto normativo

le autorizzi. Ne consegue che condizione analoga alla schiavitù deve

interpretarsi come condizione in cui sia socialmente possibile per

prassi, tradizione e circostanze ambientali, costringere una persona

al proprio esclusivo servizio, laddove il plagio deve necessariamente

ipotizzare anche una conculcazione dell'interno volere. Ed infatti dai

lavori preparatori del codice del 1930 e dalle varie relazioni emerge

che la fattispecie di cui all'art. 603 viene implicitamente ipotizzata

quale avente sulla vittima un effetto psichico annientandone la

libertà nel suo contenuto integrale, anche se nessuno dei commissari

e lo stesso guardasigilli avesse mai esplicitamente affermato che il

delitto potesse attuarsi senza una padronanza sulla persona realizzata

mediante una attività fisica umana.

Nel codice del 1930 risulta pertanto individuata, distinguendola

da quella dell'art. 600, una fattispecie penale che per la prima volta

è chiamata con l'antichissimo termine di "plagio", concretizzando

legislativamente nel solo ordinamento italiano la modifica del valore

lessicale della parola. Nello stesso tempo non viene conservata per

l'art. 600 quella che era la denominazione della identica fattispecie

prevista nell'art. 145 del codice del 1889 ed indicata nelle rubriche

ufficiali del progetto di questo codice come "plagio". Essa viene

invece denominata "riduzione in schiavitù".

La nuova norma, la quale prevedeva una pena gravissima, era

sconosciuta alle precedenti legislazioni italiane e a quelle europee.

Né risulta che in altri ordinamenti sia stata recepita la

disposizione dell'art. 603 del codice italiano vigente o che sia stata

prevista e repressa l'attività criminosa indicata in questo articolo

distinguendola dalla riduzione in schiavitù o in situazione analoga.

9. - Nell'esame della dottrina e della giurisprudenza in ordine

all'art. 603 possono distinguersi cronologicamente due distinti

periodi, il primo fra il 1930 e il 1960, il secondo dal 1961 ai nostri

giorni.

Sino al 1960 la dottrina aveva costantemente cercato di

interpretare l'art. 603, configurando teoricamente una totale

soggezione di fatto del soggetto passivo con soppressione

dell'autonomia della vittima, tentando di distinguere la figura del

plagio dagli altri delitti contro la libertà individuale e di

renderla autonoma rispetto ad essi e soprattutto rispetto al sequestro

di persona, di cui all'art. 605.

Dagli scritti dei vari autori risulta l'incertezza e talvolta

affiorano anche i contrasti per la determinazione degli elementi

costitutivi del reato non chiaramente indicati dalla norma dell'art.

603 e in particolare per l'identificazione del risultato dell'azione

criminosa indicato quale "totale stato di soggezione" e per stabilire

il significato e la portata di questi termini sia pure attraverso

esempi di fattispecie. Questi esempi costantemente si riducono a casi

di parziale, ma non mai di totale soggezione.

Dai commenti all'art. 603 anteriori al 1960 non è dato ricavare

nemmeno approssimativamente le attività con le quali questo stato

può concretamente realizzarsi, attraverso quali modalità, e nemmeno

stabilire se sia possibile accertare il compimento di questo reato.

Quasi tutti gli autori nei primi anni di vita del codice indicano,

sulle orme del Carrara, quale elemento distintivo, soprattutto

rispetto al sequestro di persona, lo scopo di porre la vittima al

servizio del plagiante e di ricavare dall'attività di tale servizio

un lucro o comunque un profitto. I concetti espressi dal Carrara,

secondo alcuni, potrebbero essere di guida per l'interpretazione del

codice vigente. Più tardi, altri autori, nella varietà delle

molteplici interpretazioni proposte, hanno invece negato che questo

elemento sia imprescindibile per determinare il fondamento del reato.

Altri ancora affermano che il motivo o il fine dell'azione sono

indifferenti per la nozione del reato e si richiamano alle

dichiarazioni della relazione del guardasigilli la quale sembra

caratterizzare il reato soprattuto in base al risultato dell'azione

plagiante: "Ciò che il giudice deve avere di mira, per accertare se

esista il plagio, è, in altre parole, il rapporto di completa

soggezione tra colpevole e vittima, di guisa che quest'ultima, privata

della facoltà di liberamente volere e di liberamente determinarsi,

costituisca quasi una res in potere del primo. Quando ciò egli

accerti, il delitto di plagio assorbisce ogni altro attentato alla

libertà personale, compreso lo stesso sequestro di persona".

Pertanto emerge chiaramente come nei primi trenta anni di vita del

codice non fosse stato risolto in modo soddisfacente il problema di

condurre in ipotesi concreta ed univoca la formula normativa dell'art.

603.

La dizione letterale di questa non consentiva ipotesi che

corrispondessero a quella che per secoli era stata l'accezione

tradizionale del plagio, quali ad esempio il sottoporre persone al

lavoro obbligatorio, il rapire fanciulli per appropriarsi della loro

attività di mendicanti, il fornire donne ad harem di sovrani assoluti

ed altri. Il testo, invece, nella presumibile intenzione del

legislatore, sembra avere riguardo al totale stato di soggezione

supponendo che sia possibile verificare la condizione di "schiavo di

fatto" distintamente da quella di "schiavo di diritto", condizione la

prima in cui il fattore psichico ha maggiore rilievo di quello esterno

ossia il tenore di vita del plagiato.

In tal modo la posizione interpretativa di chi tendeva a fornire

una connotazione tipica all'azione plagiante, al rapporto fra

plagiatore e plagiato e allo status di questo ultimo, risultava

inappagante. Il fatto stesso di punire in sostanza con l'art. 603 un

fenomeno di privazione della personalità, di riduzione da persona a

cosa eterodiretta, fenomeno della cui verificabilità in concreto ben

si poteva dubitare, induce inizialmente la dottrina ad interpretazioni

che contraddittoriamente oscillano tra l'esteriorizzazione e

l'interiorizzazione del plagio. Pertanto taluni autori, mentre

cercavano di definire l'elemento materiale del reato, parlavano di

padronanza corporea e di padronanza psichica, senza porsi però il

problema della dipendenza di un fenomeno dall'altro, negavano che il

reato potesse essere caratterizzato da un dolo specifico, affermavano

che il consenso della vittima non esclude il delitto, aprendo così la

via alla distinzione, peraltro inafferrabile, tra persuasione e

suggestione, tra negazione della personalità e libero convincimento.

10. - La giurisprudenza sull'art. 603 fornisce un sicuro dato

oggettivo che avvalora in modo decisivo il dubbio affacciato in

dottrina della possibilità di dare alla norma, quale è lessicalmente

formulata, un'applicazione univoca. Nei primi quaranta anni di vita

del codice si sono avuti rarissimi processi di plagio tutti di

assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" o "perché

il fatto non costituisce reato" o perché il fatto non costituiva il

reato di plagio, ma doveva essere diversamente rubricato.

Nelle motivazioni di queste sentenze, esponendo le ragioni per

escludere nelle specie la sussistenza del reato di plagio, si cerca,

seguendo le vaghe e indeterminate indicazioni espresse nella relazione

del guardasigilli, di individuare gli elementi costitutivi di questo

reato. Si ripete che tale delitto mira a trarre profitto dalla persona

della vittima considerata come cosa atta a rendere servigi, ad essere

prestata, ceduta, alienata, perdendo la sua personalità e i suoi

diritti per divenire una cosa, oggetto di diritti patrimoniali; che

l'elemento materiale consiste "nella costituzione tra il soggetto

attivo e quello passivo di un rapporto di fatto, per il quale questo

ultimo venga sottoposto al potere dell'altro con conseguente

privazione della facoltà di liberamente volere ed annientamento della

volontà nel suo integrale contenuto". In queste prime sentenze, pur

affermando "che il legislatore abbia voluto equiparare lo stato di

soggezione, quale stato di fatto derivante dal plagio, allo stato di

diritto derivante dalla riduzione in schiavitù" ed abbia inteso

prevedere come assoggettamento completo "un insieme di restrizioni e

di limitazioni tali da investire la personalità nel suo complesso, la

volontà nel suo integrale contenuto", non si dice mai esplicitamente

ma nemmeno esplicitamente si esclude che le attività con le quali il

colpevole raggiungerebbe il risultato espresso nell'art. 603, di

totale assoggettamento della vittima e di annientamento della

personalità e della volontà di questa, siano di natura psichica.

In talune sentenze del 1956 e del 1957 per conferire operatività

alla norma si comincia a rendersi conto che l'attività del plagiante

non può avere interamente l'effetto delineato dal legislatore

nell'art. 603. Si afferma pertanto che la privazione della facoltà di

liberamente volere e di liberamente autodeterminarsi riduce la vittima

"quasi una res" in potere del colpevole. E in altra sentenza il

medesimo concetto di interpretare le parole "totale stato di

soggezione" in senso riduttivo è espresso dicendo che perché

sussista il plagio "fra i due soggetti deve esistere un rapporto tale

di padronanza, di dominio, di potere che l'uno, essendo la sua volontà

e la sua personalità ' quasi completamente annullate ', possa

considerarsi ' quasi come una res ' in potere dell'altro".

Per la prima volta nel 1961 la Corte di cassazione in una

sentenza, con la quale accoglieva un ricorso per mancanza di

motivazione sull'affermazione della responsabilità dell'imputato,

dichiarava esplicitamente la natura psichica di questo reato e dei

suoi elementi costitutivi. Il plagio, affermava il Supremo Collegio,

"consiste appunto nella instaurazione di un rapporto psichico di

assoluta soggezione del soggetto passivo al soggetto attivo, in modo

che il primo viene sottoposto al potere del secondo con completa o

quasi integrale soppressione della libertà del proprio determinismo".

E, lamentando che i giudici di merito avessero trascurato "di

compiere un'indagine a fondo sulla relazione psichica tra i due

soggetti, onde rilevarne in concreto la sussistenza o meno

dell'elemento materiale del reato" aggiungeva che, al contrario del

reato di sequestro di persona, "le condizioni materiali di vita del

soggetto passivo non hanno altro valore che quello di un mero

riscontro indiziario: ciò che più conta, invece, sono le sue

condizioni psichiche".

Anche questa sentenza intende accogliere l'interpretazione

dell'art. 603 c.p. per cui il "totale stato di soggezione" provocato

dall'azione plagiante non comporta necessariamente la totale

soppressione della libertà di determinazione del plagiato.

I concetti espressi nella sentenza del 1961 sono stati applicati

nell'unica pronunzia di condanna per il reato di plagio della Corte di

Assise di Roma 14 luglio 1968, confermata dalla Corte di Assise in

appello con sentenza 28 novembre 1969 e dalla Corte di cassazione con

sentenza 30 settembre 1971. È espressamente affermato che per la

consumazione del plagio "non è richiesta una padronanza fisica sulla

persona, ma un dominio psichico, al quale può eventualmente

accompagnarsi, ma non necessariamente, una signoria in senso materiale

e corporale; per effetto di questo dominio psichico dell'agente lo

status libertatis della vittima, inteso come stato di diritto, rimane

inalterato, ma è la sua libertà individuale quale entità concreta di

fatto che viene soppressa". Si ribadisce ancora questa concezione,

aggiungendo che per effettuare questo reato, non occorre che il

colpevole si impadronisca materialmente del soggetto passivo e

ripetendo quanto affermato nella precedente sentenza del 1961, che, a

differenza del sequestro di persona, le condizioni materiali della

vittima non hanno altro valore che quello di mero riscontro

indiziario, contando invece le condizioni psichiche. Si precisa

inoltre che "sul piano giuridico, il delitto di plagio si concretizza

nella cosciente e volontaria instaurazione, con qualunque mezzo

attuata, di un assoluto dominio psichico e eventualmente fisico, su di

una persona, nella negazione della sua personalità per effetto della

soppressione della libertà nelle essenziali sue manifestazioni".

Nella sentenza si descrive l'azione psichica del plagiante, affermando

che: "L'art. 603 c.p. tutela la libertà nella sua stessa originaria

essenza, nei fattori dinamici, nel potere di influsso, nella facoltà

di critica e di scelta, di ricerca e di decisione, di coscienza e di

volontà. Tali facoltà, che ineriscono all'attività psichica,

possono venire lese non solo mediante mezzi fisici che determinino

conseguenze organiche, ma anche mediante mezzi psichici che inducano

situazioni particolari ed eccezionali, analoghe in certo modo alle

neurosi e dipendenti da meccanismi meramente psichici, provocati da

un'azione psichica esterna". E nella sentenza di appello si precisa

ancora che "il delitto di plagio si realizza anche quando l'agente

aggredisce la sfera psichica di altra persona in modo da annullare la

di lei personalità, sostituendovi la propria, sottraendole ideali,

propositi, e imponendole i propri, disgregando ogni consapevolezza

della propria individualità, facendone un cieco seguace del proprio

volere, delle proprie idee, un automa privo di ogni facoltà di

critica, soggiogato dalla più forte volontà di chi lo guida in un

mondo non suo, in cui le idee sono accettate come l'unica possibilità

di espandere la propria personalità".

Con questa sentenza, che aveva provocato numerose e vivacissime

polemiche nel campo giuridico e nel campo medico, dando luogo anche a

due distinte iniziative legislative al Senato e alla Camera dei

Deputati, entrambe concludenti per l'abrogazione dell'art. 603 del

codice penale, veniva così definita la nozione giuridica del plagio,

respingendo le interpretazioni sino allora seguite dalla dottrina e dai

commentatori del codice, le quali configuravano l'azione del plagiante

come sostanzialmente e principalmente fisica non effettuabile

indipendentemente da eventuali attività corporali e fisiche

esercitate sul plagiato.

Veniva esclusa recisamente la tesi che era stata affermata dai

maggiori scrittori, secondo la quale lo scopo di porre la vittima al

servizio del plagiante, ricavandone un profitto, costituisce un

elemento per distinguere il plagio dagli altri delitti contro la

libertà individuale e veniva ripetuto che la totale soggezione

indicata nell'art. 603 deve consistere nell'instaurazione di

un'assoluta soggezione del plagiato sottoponendo questo al potere del

plagiante con quasi integrale soppressione della libertà e

dell'autonomia della persona.

11. - A partire dal 1969 nella dottrina penalistica e nell'opinione

pubblica si è venuta a mutare in maniera discorde e polemica e ad

ampliare sotto vari aspetti e in diverse direzioni la nozione del

plagio.

L'abbondante letteratura prodotta in vari campi con divergenti

conclusioni mostra i nuovi molteplici indirizzi dottrinari e nello

stesso tempo conferma, attraverso controversie di differente natura,

le gravissime difficoltà che sorgono per fornire una risposta

convincente ed appagante ai problemi giuridici e scientifici, pratici

e teorici che l'interpretazione dell'art. 603 comporta.

Per la configurazione del reato e per l'analisi oggettiva

dell'attività illecita e degli effetti di questa la recente

letteratura ha anche fatto ricorso e si è avvalsa di dati forniti da

moderni trattati di neurologia e psichiatria, cercando di individuare a

fini giuridici, i concetti medici, peraltro non ancora pacifici, di

suggestione, di convincimento, di persuasione, di soggezione, di

determinismo, di annientamento della volontà e di trasferimento della

personalità umana da parte di un soggetto ad altro soggetto. Ciò al

fine di determinare oggettivamente quale sia in realtà il totale

stato di soggezione indicato nella norma, di indicare i possibili

mezzi per accertarlo concretamente e di fissare i confini della sfera

giuridica entro cui può manifestarsi.

La varietà delle numerose opinioni avanzate in proposito e i

mutamenti della dottrina costituiscono anch'essi una conferma

dell'indeterminatezza della norma e dell'impossibilità di dare ad

essa un'univoca applicazione concreta.

12. - L'analisi del testo dell'art. 603 e i vari tentativi di

distinguere il reato dagli altri delitti contro la libertà

individuale, quale figura autonoma, non hanno permesso di precisare in

modo razionalmente sicuro le sue caratteristiche specifiche.

Formalmente appare come un reato a condotta libera che dovrebbe

essere diverso dalla riduzione in schiavitù o in condizione analoga.

Secondo quanto in precedenza esposto, questo potrebbe essere attuato

con mezzi psichici, cioè attraverso un'attività psichica del

plagiante esercitata direttamente sul plagiato. L'effetto

dell'attività psichica del plagiante dovrebbe essere non già quello

di ridurre un individuo in stato d'incapacità d'intendere o di

volere (previsto espressamente nell'art. 613 del cod. pen.) bensì

quello di ridurre la vittima da persona capace a persona in totale

stato di soggezione. Questo totale stato di soggezione indicato

dall'art. 603, annienterebbe il determinismo della vittima sostituendo

il determinismo del plagiante a quello del plagiato in guisa da

ridurre questo ultimo nello stato di cosa che pensa e agisce come pensa

e agisce il plagiante. In altre parole sarebbe il plagiante a formare

la volontà sua e del plagiato, questi essendo solo un mezzo fisico

per compiere le attività volute dal plagiante.

Non si conoscono né sono accertabili i modi con i quali si può

effettuare l'azione psichica del plagio né come è raggiungibile il

totale stato di soggezione che qualifica questo reato, né se per

l'esistenza di questo stato sia necessaria la continuità dell'azione

plagiante nel senso che, se la volontà del plagiante non si dirige

più verso il plagiato, cessi lo stato di totale soggezione di questo.

Non è dato pertanto conoscere se l'effetto dell'azione plagiante sia

permanente e duraturo o se può venir meno in qualunque momento per

volontà del plagiante o anche perché non persiste l'attività di

questo o per altre cause. Nemmeno si conosce se il risorgere della

facoltà di determinismo del plagiato possa essere la conseguenza di

un mutamento del determinismo del plagiante o di una diversa direzione

data al determinismo di questo. Quanto all'elemento psichico si

tratterebbe di un delitto a dolo generico.

L'interpretazione giurisprudenziale identifica il totale stato di

soggezione cui il plagiante indurrebbe il plagiato anche in una

situazione in cui questo ultimo è sottoposto al potere del primo con

"quasi integrale soppressione della libertà e dell'autonomia della

persona".

L'interpretazione data, da un lato, rende evidente

l'impossibilità di riscontrare nella realtà un totale stato di

soggezione, tale cioè da sopprimere integralmente (e non "quasi

integralmente") ogni libertà ed autonomia di determinazione del

soggetto che si assume plagiato e dall'altro modifica la fattispecie

prevista e punita con la reclusione da 5 a 15 anni dall'art. 603 codice

penale.

13. - La scienza medica ha accuratamente indagato intorno alla

formazione e al meccanismo della persuasione, della suggestione e

della soggezione psichica.

Fra individui psichicamente normali, l'esternazione da parte di un

essere umano di idee e di convinzioni su altri esseri umani può

provocare l'accettazione delle idee e delle convinzioni così

esternate e dar luogo ad uno stato di soggezione psichica nel senso

che questa accettazione costituisce un trasferimento su altri del

prodotto di un'attività psichica dell'agente e pertanto una

limitazione del determinismo del soggetto. Questa limitazione, come

è stato scientificamente individuato ed accertato, può dar luogo a

tipiche situazioni di dipendenza psichica che possono anche

raggiungere, per periodi più o meno lunghi, gradi elevati, come nel

caso del rapporto amoroso, del rapporto fra il sacerdote e il

credente, fra il Maestro e l'allievo, fra il medico e il paziente ed

anche dar luogo a rapporti di influenza reciproca. Ma è estremamente

difficile se non impossibile individuare sul piano pratico e

distinguere a fini di conseguenze giuridiche - con riguardo ad ipotesi

come quella in esame - l'attività psichica di persuasione da quella

anche essa psichica di suggestione. Non vi sono criteri sicuri per

separare e qualificare l'una e l'altra attività e per accertare

l'esatto confine fra esse. L'affermare che nella persuasione il

soggetto passivo conserva la facoltà di scegliere in base alle

argomentazioni rivoltegli ed è pertanto in grado di rifiutare e

criticare, mentre nella suggestione la convinzione avviene in maniera

diretta e irresistibile, profittando dell'altrui impossibilità di

critica e scelta, implica necessariamente una valutazione non solo

dell'intensità dell'attività psichica del soggetto attivo, ma anche

della qualità e dei risultati di essa. Quanto all'intensità, dai

testi psichiatrici, psicologici e psicoanalitici e dalle ampie

descrizioni mediche di condizionamento psichico risulta che ogni

individuo è più o meno suggestionabile, ma che non è possibile

graduare ed accertare in modo concreto sino a qual punto l'attività

psichica del soggetto esternante idee e concetti possa impedire ad

altri il libero esercizio della propria volontà. Quanto alla qualità

non è acquisito sino a qual punto l'attività del soggetto attivo non

riguardi direttive e suggerimenti che il soggetto passivo sia già

disposto ad accettare. Quanto alla valutazione dei risultati essa non

potrà che essere sintomatica e concludere positivamente o

negativamente a seconda che l'attività esercitata sul soggetto

passivo porti a comportamenti conformi o a comportamenti devianti

rispetto a modelli di etica sociale e giuridica.

L'accertamento se l'attività psichica possa essere qualificata

come persuasione o suggestione con gli eventuali effetti giuridici a

questa connessi, nel caso del plagio non potrà che essere del tutto

incerto e affidato all'arbitrio del giudice. Infatti in applicazione

dell'art. 603 qualunque normale rapporto sia amoroso, sia di

professione religiosa, sia di partecipazione a movimenti ideologici,

sia di altra natura, se sorretto da un'aderenza "cieca e totale" di un

soggetto ad un altro soggetto e sia considerato socialmente deviante,

potrebbe essere perseguito penalmente come plagio.

Anche sotto questi profili risulta pertanto l'indeterminatezza

della norma e della sua interpretazione.

14. - La formulazione letterale dell'art. 603 prevede pertanto

un'ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo

risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività

che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in

totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente

qualificabile questo stato, la cui totalità, legislativamente

dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata.

Presupponendo la natura psichica dell'azione plagiante è chiaro

che questa, per raggiungere l'effetto di porre la vittima in stato di

totale soggezione, dovrebbe essere esercitata da persona che possiede

una vigoria psichica capace di compiere un siffatto risultato. Non

esistono però elementi o modalità per potere accertare queste

particolari ed eccezionali qualità né è possibile ricorrere ad

accertamenti di cui all'art. 314 c.p.p., non essendo ammesse nel nostro

ordinamento perizie sulle qualità psichiche indipendenti da cause

patologiche.

Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze,

che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici

l'asservimento totale di una persona.

15. - Dinanzi alle perplessità cui ha dato luogo l'unica sentenza

di condanna per il delitto di plagio pronunziata nel nostro

ordinamento in oltre 50 anni dall'emanazione del codice penale, parte

della dottrina ha tentato di rinvenire connotazioni tipiche di tale

figura criminosa, richiamandosi anche ad elementi tratti da ipotesi

psichiatriche. Alcuni, infatti, interpretando limitativamente la norma

nel senso che il suo scopo sarebbe quello di proteggere da fenomeni

ossessivi o da psicosi indotta, vorrebbero ravvisare tale delitto

nella concorrenza di due elementi. Uno esteriore consistente

nell'allontanamento dai terzi del plagiato ad opera del plagiante anche

attraverso un sequestro di persona o fatti simili. Uno interiore

consistente nel senso di deprivazione psichica in cui deve versare il

plagiato una volta interrotto il rapporto col plagiante, deprivazione

che, secondo l'ipotesi prospettata, mostrerebbe come il soggetto

passivo era stato ridotto ad uno stato di soggezione totale.

Simile tesi viene oggi riproposta alla Corte dalla difesa delle

parti civili.

Ora, a parte che nessun canone ermeneutico autorizza ad una tale

configurazione restrittiva del reato, non sembra che tali elementi,

sia singolarmente che unitariamente considerati, valgano a rendere

determinata la fattispecie criminosa di cui all'art. 603 c.p. Essi, al

contrario, paiono offrire un'ulteriore dimostrazione che questo

articolo - di per sé inapplicabile - si attualizza nella

giurisprudenza e nella dottrina in forza di un'interpretazione

analogica, tesa ad assimilare gli stati realizzabili di quasi totale

soggezione allo stato irrealizzabile di totale soggezione.

Va infatti osservato che il concetto di "deprivazione psichica"

che s'identifica con il senso di avere bisogno di qualcuno, è

essenzialmente quantitativo, instaurandosi in qualsiasi rapporto

affettivo una sorta di quello che gli psicologi chiamano "transfert" o

anche di rapporto psicologico reciproco. Ma per valutare se

l'interruzione del rapporto con altri faccia arguire la preesistenza

di uno stato di "totale soggezione", è necessario conoscere

l'intensità dolorosa dell'interruzione. Quesito questo a cui può

darsi solo una risposta soggettiva e quindi di per sé convalidante

l'arbitrarietà di una simile soluzione concettuale.

D'altra parte l'elemento esteriore consistente nell'allontanamento

dai terzi, se non sorretto dall'elemento interiore o se sorretto da un

elemento interiore non determinato, quale la deprivazione di cui si è

detto, perde ogni connotazione significativa ai fini di una

tipizzazione del delitto.

16. - L'esame dettagliato delle varie e contrastanti

interpretazioni date all'art. 603 del codice penale nella dottrina e

nella giurisprudenza mostra chiaramente l'imprecisione e

l'indeterminatezza della norma, l'impossibilità di attribuire ad essa

un contenuto oggettivo, coerente e razionale e pertanto l'assoluta

arbitrarietà della sua concreta applicazione. Giustamente essa è

stata paragonata ad una mina vagante nel nostro ordinamento, potendo

essere applicata a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di

un essere umano da un altro essere umano e mancando qualsiasi sicuro

parametro per accertarne l'intensità.

L'art. 603 del c.p., in quanto contrasta con il principio di

tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di

legge in materia penale, consacrato nell'art. 25 della Costituzione,

deve pertanto ritenersi costituzionalmente illegittimo.

17. - La constatazione del contrasto fra l'art. 603 del c.p. con

l'art. 25 della Costituzione è assorbente dell'altra questione

sollevata dal giudice a quo dell'illegittimità costituzionale del

medesimo articolo in riferimento all'art. 21.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

603 in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 del codice

penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIEMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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