Art. 590-bis c.p. — Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime

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Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Testo in vigore dal 26 luglio 2008 al 25 marzo 2016

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 244/2021

    Questione infondata
    17 dicembre 2021

    Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, sez. prima penale, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 590- bis , primo comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 41 del 2016, e del d.lgs. n. 36 del 2018, nella parte in cui non prevedono la procedibilità a querela nelle ipotesi di lesioni personali stradali gravi per le quali la persona offesa risulti integralmente risarcita in ordine ai danni subiti a seguito dell'evento. La sentenza n. 248 del 2020 ha già riconosciuto non fondate le censure, in larga parte analoghe, riferite alla procedibilità d'ufficio; mentre la sentenza n. 223 del 2019 ha già dichiarato non fondate le doglianze relative al non corretto esercizio della delega. Infine, manifestamente infondate sono le doglianze formulate in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., per le quali manca qualsiasi autonoma motivazione rispetto ai profili di censura attinenti all'art. 3 Cost. Resta attuale, peraltro, l'auspicio, contenuto nelle citate sentenze, che il legislatore rimediti sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590- bis cod. pen. ( Precedente: S. 248/2020 - mass. 42728; S. 223/2019 - mass. 41884 ).

    Art. 590-bis c.p. · Art. 1 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali · Art. 1 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 248/2020

    Questione infondata
    25 novembre 2020

    Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 590- bis cod. pen. e del d.lgs. n. 36 del 2018, non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni, formulata per avere omesso i rimettenti di considerare i margini di discrezionalità del legislatore delegato, prospettando un ipotetico eccesso di delega in minus. Tale eccezione attiene al merito della questione, anziché alla sua ammissibilità. ( Precedente citato: sentenza n. 223 del 2019 ).

    Art. 590-bis c.p. · Art. 24 cost. · Art. 1 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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