Art. 590-bis c.p. — Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime

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[1]Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

[2]Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unita' da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

[3]La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unita' da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

[4]Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unita' da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

[5]Le pene di cui al quarto comma si applicano altresi':

  • 1)al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
  • 2)al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
  • 3)al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

[6]Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unita' da diporto sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo o unita' da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

[7]Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla meta'.

[8]Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unita' da diporto cagioni lesioni a piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni sette.

[9]Il delitto e' punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.

Testo in vigore dal 25 ottobre 2023 al 14 dicembre 2024

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 244/2021

    Questione infondata
    17 dicembre 2021

    Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, sez. prima penale, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 590- bis , primo comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 41 del 2016, e del d.lgs. n. 36 del 2018, nella parte in cui non prevedono la procedibilità a querela nelle ipotesi di lesioni personali stradali gravi per le quali la persona offesa risulti integralmente risarcita in ordine ai danni subiti a seguito dell'evento. La sentenza n. 248 del 2020 ha già riconosciuto non fondate le censure, in larga parte analoghe, riferite alla procedibilità d'ufficio; mentre la sentenza n. 223 del 2019 ha già dichiarato non fondate le doglianze relative al non corretto esercizio della delega. Infine, manifestamente infondate sono le doglianze formulate in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., per le quali manca qualsiasi autonoma motivazione rispetto ai profili di censura attinenti all'art. 3 Cost. Resta attuale, peraltro, l'auspicio, contenuto nelle citate sentenze, che il legislatore rimediti sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590- bis cod. pen. ( Precedente: S. 248/2020 - mass. 42728; S. 223/2019 - mass. 41884 ).

    Art. 590-bis c.p. · Art. 1 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali · Art. 1 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 248/2020

    Questione infondata
    25 novembre 2020

    Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 590- bis cod. pen. e del d.lgs. n. 36 del 2018, non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni, formulata per avere omesso i rimettenti di considerare i margini di discrezionalità del legislatore delegato, prospettando un ipotetico eccesso di delega in minus. Tale eccezione attiene al merito della questione, anziché alla sua ammissibilità. ( Precedente citato: sentenza n. 223 del 2019 ).

    Art. 590-bis c.p. · Art. 24 cost. · Art. 1 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 25 ottobre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2022 al 25 ottobre 2023. 21 parole tolte, 186 parole aggiunte in 7 capoversi.

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale aggiunto: o della navigazione marittima o interna e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore aggiunto: o di una delle unita' da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione tolto: psico-fisica aggiunto: psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del aggiunto: codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto: nonche' degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione …

tolto: Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi'aggiunto: La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto: o di un'unita' da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi tolto: dell'articolo aggiunto: rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del tolto: medesimo decreto legislativo aggiunto: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 tolto: del 1992aggiunto: , e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore aggiunto: o di una delle unita' da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi tolto: dell'articolo aggiunto: rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto: e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito con la reclusione da …

Le pene di cui al tolto: comma precedente aggiunto: quarto comma si applicano altresi':

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida oaggiunto: , ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore aggiunto: o l'unita' da diporto sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo aggiunto: o unita' da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente aggiunto: del veicolo o dell'unita' da diporto cagioni lesioni a piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art590bis · fonte del testo

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