Codice penale

Art. 575 c.p. — Omicidio

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Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 29 settembre 1982

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • Il delitto d'omicidio consiste nel cagionare la morte di un uomo (art. 575). La Commissione parlamentare preferirebbe che si dicesse, anzi che di un «uomo», di una «persona». Ma il termine «persona» ha un significato tecnico-giuridico che qui non viene in considerazione, trattandosi della soppressione della vita fisica d'un essere umano, indipendentemente dalle qualità giuridiche che sono inerenti al concetto di persona. Bisognerebbe dire, in ogni modo: «persona fisica», ed allora tanto vale usare l'espressione, il cui significato è accessibile a tutti, di «uomo». La stessa ragione risponde all'identica osservazione fatta dalla Commissione sull'articolo 589.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 186

  • L'articolo 576 prevede le ipotesi più atroci di omicidio, per le quali stabilisce la pena di morte. Aderendo a voti autorevoli, ho esteso l'applicazione della pena di morte ai casi in cui concorre taluna delle circostanze aggravanti indicate nel numero 2° dell'articolo 61, ossia alle ipotesi di omicidio commesso per eseguire od occultare un altro reato, ovvero per conseguire o assicurare, a sè o ad altri, il prodotto o il profitto o il prezzo o l'impunità di un altro reato. L'applicazione della pena di morte nei predetti casi appare, invero, come una necessaria sanzione per chi, ad esempio, uccida a scopo di furto o di rapina. In conseguenza della nuova aggravante ho modificato le disposizioni dell'articolo 575 e la disposizione del numero 4° dell'articolo 576 del progetto, nel senso di eliminare quelle ipotesi ivi prevedute che rientrano nella generale formula della predetta aggravante. La Commissione parlamentare non ritenne invece giustificata la pena di morte stabilita per il latitante, il quale commetta omicidio per sottrarsi all'arresto o alla cattura, o per occultare un delitto, o per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza. Senonchè fu ed è volontà del legislatore di reprimere nel modo più energico ogni forma di brigantaggio, anche individuale. È ben vero che il brigantaggio, diffusosi nell'ultimo decennio anche nei più civili Stati d'Europa e d'America, ed imperversante persino nelle maggiori metropoli straniere, è oramai scomparso dalla Patria nostra, specie mercè la energica azione repressiva e preventiva del Governo fascista. Ma se questa è cagione di legittimo compiacimento, non dà motivo a deflettere dalla più inesorabile persecuzione di questo pericolosissimo fenomeno, anche nelle sue forme sporadiche e individuali. Tutta la nuova legislazione penale italiana, del resto, si ispira alla massima severità verso i latitanti, che si trovano in permanente stato di ribellione e che, per le condizioni in cui vivono, rappresentano un grave pericolo sociale.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 187

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art575 · fonte del testo

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