Art. 550 c.p. — Atti abortivi su donna ritenuta incinta
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[1]Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584.
[2]Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena e' diminuita.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1978
