Corte costituzionale

Ordinanza n. 1/1979

Altra decisione · depositata il 09/01/1979 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Maria Luisa Galli, Maria Luisa Zardini,

Esperia Volpe, in nome e per conto del comitato promotore del

"referendum abrogativo degli artt. 546, 547, 548, 549, secondo comma,

550, 551, 552, 554, 555 del codice penale, emanato con R.D. 19 ottobre

1930, n. 1398", quale rappresentante dei firmatari della relativa

richiesta, pervenuto in cancelleria il 23 ottobre 1978 ed iscritto al

n. 14 del registro a.r. 1978, per conflitto di attribuzioni sorto a

seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso

la Corte di cassazione, depositata nella cancelleria della Corte di

cassazione il 26 maggio 1978, con la quale si dichiara che "le

operazioni di cui alla richiesta di referendum popolare, presentata il

12 luglio 1975 per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549,

secondo comma, 553, 554, 555 codice penale non hanno più corso".

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1978 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Comitato promotore del referendum abrogativo ha, in

rappresentanza dei firmatari della relativa richiesta, sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti dell'Ufficio centrale per il

referendum presso la Corte di cassazione, deducendo, con ricorso in

data 23 ottobre 1978: che, nel corso della procedura conseguente alla

presentazione della anzidetta richiesta di referendum, il Parlamento

ha, con l'articolo 22 della legge 22 maggio 1978, n. 194 - "Norme per

la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della

gravidanza" - abrogato l'intero titolo X del libro II c.p., in cui si

trovano tutte le norme, delle quali era stata chiesta l'abrogazione

popolare; che nella specie vengono in considerazione i criteri

enunciati da questa Corte nelle sentenze nn. 68 e 69 del 1978: e

precisamente, vertendo la richiesta di referendum sull'abrogazione di

un organico complesso di norme, che l'Ufficio centrale era tenuto,

prima di dichiarare cessate le relative operazioni ai sensi dell'art.

39 della legge n. 352 del 1970, a valutare se la nuova disciplina

lasciasse sostanzialmente inalterati i principi informatori della

preesistente legislazione oggetto del quesito referendario, ed in

questa evenienza a disporre che il referendum fosse trasferito alla

normazione sopravvenuta; che l'Ufficio centrale avrebbe erroneamente

applicato l'art. 39 della legge n. 352 del 1970 al caso in esame,

ritenendo che la legge 22 maggio 1978 abbia modificato i principi

informatori delle norme contemplate dalla richiesta di abrogazione

popolare, laddove, alla stregua dei canoni ermeneutici indicati nelle

citate sentenze di questa Corte, esso avrebbe dovuto ritenere il

contrario; che pertanto l'ordinanza dell'Ufficio centrale, depositata

il 26 maggio 1978, avrebbe, col dichiarare cessate le operazioni

referendarie, violato l'interesse costituzionalmente protetto dei

promotori del referendum, ed invaso la sfera a questi riservata.

Ritenuto che dai ricorrenti viene chiesto a questa Corte di

dichiarare che all'Ufficio centrale non è attribuito il potere di

disporre la cessazione delle operazioni di cui alla richiesta di

referendum riguardante gli artt. 546, 547, 548, 549, secondo comma,

550, 551, 552, 554 e 555 del codice penale, e di annullare

conseguentemente l'ordinanza dell'Ufficio centrale del referendum

depositata in data 26 maggio 1978.

Considerato che a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della

legge n. 87 del 1953, la Corte è in questa fase chiamata a deliberare

senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista

"la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza", rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di

ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nel corso

ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.

Che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per determinare se

vi sia materia di conflitto deve accertarsi unicamente, in via di

prima deliberazione, la concorrenza dei requisiti di ordine soggettivo

ed oggettivo prescritti dal primo comma dell'art. 37 della legge n. 87

del 1953, e cioè se il conflitto sorga fra organi competenti a

dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, e

per la delimitazione della sfera di attribuzioni, determinata, per i

vari poteri, da norme costituzionali.

Che, dal punto di vista soggettivo - come questa Corte ha in altre

pronunzie affermato (ordinanza n. 17 e sentenza n. 69 del 1978) - la

frazione del corpo elettorale, identificata dall'art. 75 della

Costituzione in almeno cinquecentomila elettori firmatari di una

richiesta di referendum abrogativo, è, in virtù delle funzioni ad

essa attribuite e garantite, assimilabile ad un potere dello Stato, e

così legittimata a sollevare conflitto di attribuzione ai sensi degli

artt. 134 Cost. e 37 della legge 87 del 1953; che competenti a

dichiarare in questa sede le volontà dei firmatari della richiesta

devono considerarsi i promotori ed, in quanto sono anche i promotori,

i presentatori della richiesta stessa; che d'altra parte sussiste la

legittimazione passiva dell'Ufficio centrale presso la Corte di

cassazione; in quanto organo investito, in via esclusiva e definitiva,

del potere sia di decidere sulla legittimità delle richieste di

referendum abrogativo, sia di disporre la cessazione delle relative

operazioni, nei limiti previsti, secondo la sentenza n. 68 del 1978,

nell'art. 39 della legge 352 del 1970.

Che, sotto il profilo oggettivo, il conflitto sollevato attiene

alla sfera di applicazione dell'istituto del referendum abrogativo

configurato dal testo costituzionale, essendo stato dedotto dai

ricorrenti che l'Ufficio centrale non aveva il potere di disporre la

cessazione delle operazioni relative al referendum abrogativo degli

artt. 546, 547,548,549, secondo comma, 550, 551, 552,554, 555 codice

penale: e cioè sull'assunto che ai promotori del referendum è

garantita la funzione di provocare lo svolgimento della consultazione

popolare anche con riguardo alle norme sopravvenute nelle more della

procedura, le quali risultino ispirate agli stessi principi

informatori delle norme inizialmente indicate nella richiesta di

referendum.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilità e circa

il merito del ricorso;

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del

1953, il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe.

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al

comitato ricorrente, nelle persone di tutti i suoi componenti come

indicato in ricorso, della presente ordinanza;

b) che, a cura del comitato ricorrente il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati all'Ufficio centrale per il referendum

presso la Corte di cassazione, entro 20 giorni dalla data di

ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROHERSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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