Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1980

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/03/1980 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Galli Maria Luisa, Zardini Maria Luisa e

Volpe Esperia in nome e per conto del Comitato promotore del referendum

abrogativo degli artt. 546, 547, 548, 549, secondo comma, 550, 551,

552, 554 e 555 del codice penale, ricorso depositato in Cancelleria il

31 gennaio 1979 ed iscritto al n. 3 del registro 1979, per conflitto

di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'ordinanza

24 maggio 1978 dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte

di cassazione, che ha dichiarato non aver più corso le operazioni di

cui alla richiesta di referendum popolare presentata il 12 luglio 1975,

riguardante i suddetti articoli del codice penale.

Vista l'ordinanza n. 1 dell'8 gennaio 1979, con la quale questa

Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di

attribuzione di cui sopra;

udito nell'udienza pubblica del 6 aprile 1979 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

uditi gli avvocati Corrado De Martini e Mauro Mellini per Galli

Maria Luisa, Zardini Maria Luisa e Volpe Esperia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il presente conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato

è sollevato da Maria Luisa Galli, Maria Luisa Zardini ed Esperia

Volpe, in rappresentanza dei promotori del referendum per l'abrogazione

popolare degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552,

554, e 555 del codice penale.

2. - La richiesta del detto referendum era stata presentata il 12

luglio 1975: l'Ufficio centrale, con ordinanza 7 novembre 1975, e la

Corte con sentenza 18 dicembre 1975, ne dichiaravano, rispettivamente,

ai sensi dell'art. 32 legge n. 352 del 25 maggio 1970 e 33 della

stessa legge e dell'art. 2 1. cost. 11 marzo 1953, n. 1, la

legittimità e la ammissibilità; questa Corte rilevava peraltro di

avere con precedenti pronunzie dichiarato la illegittimità

costituzionale dell'art. 553, comma primo, (sentenza n. 49 del 1971) e

la illegittimità costituzionale parziale dell'art. 546 del codice

penale, l'una e l'altra di queste norme figurando fra quelle, per le

quali era stata promossa la consultazione elettorale; l'Ufficio

centrale, riesaminate in conseguenza le richieste dei promotori,

disponeva con ordinanza 7 gennaio 1976, la cessazione delle operazioni

referendarie, limitatamente all'art. 553 c.p.

3. - Essendo sopravvenuto lo scioglimento anticipato delle camere,

il referendum sulle rimanenti disposizioni del codice penale doveva

essere rinviato fino al compimento del termine - in punto di fatto

scaduto nel 1978 - quale è appositamente previsto dall'art. 34, commi

secondo e terzo, della legge n. 352 del 1970. Il 30 giugno 1977

venivano intanto presentate altre otto richieste di abrogazione

popolare. Di esse tutte l'Ufficio centrale dichiarava successivamente

la legittimità, con la sola eccezione della richiesta riguardante

l'art. 5 legge 22 maggio 1975, n. 152, che veniva escluso dal

referendum, in quanto sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977,

n. 533. Dal canto suo, con sentenza n. 16 del 1978, la Corte dichiarava

ammissibili quattro delle otto richieste referendarie sopra menzionate,

incluse quelle concernenti la legge n. 152 del 1975: dal quesito

referendario rimaneva tuttavia eccettuato l'art. 5 di quest'ultima

legge, come aveva disposto la citata ordinanza dell'Ufficio centrale.

In riferimento a tale ordinanza, i promotori del referendum abrogativo

della legge n. 152 del 1975, proponevano quindi, il 7 gennaio 1978,

ricorso per conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato; il

conflitto era da questa Corte dichiarato ammissibile con ordinanza n.

17 del 1978. Nel corso del giudizio così instaurato, la Corte

sollevava d'ufficio, con ordinanza n. 44 del 1978, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970,

per possibile contrasto con l'art. 75 Cost.; la questione veniva

successivamente decisa con sentenza n. 68 del 1978. Tale pronunzia

dichiara l'illegittimità dell'art. 39, in quanto esso dispone che

l'abrogazione delle leggi, degli atti legislativi, delle singole

disposizioni, a cui si riferisce il referendum, implichi in ogni caso

la cessazione delle relative operazioni. Nella stessa decisione sono

enunciati i criteri discretivi che soccorrono l'Ufficio centrale

nell'applicare il disposto della norma in questione; criteri che il

legislatore aveva, appunto, mancato di stabilire. Lo svolgimento della

consultazione popolare resta necessariamente precluso - è stato

affermato in quel giudizio - soltanto quando le norme contemplate dalla

richiesta referendaria siano state espressamente abrogate, e

l'abrogazione non venga accompagnata da altra disciplina della stessa

materia. Diversamente, l'Ufficio centrale è tenuto ad accertare, prima

di dichiarare cessate le operazioni in corso, che la nuova normativa

abbia modificato i principi ispiratori della legge, dell'atto avente

forza di legge, (comunque, dell'intero ed organico corpo) della

disciplina preesistente, ovvero gli essenziali contenuti normativi dei

singoli precetti, dei quali sia stata richiesta l'abrogazione popolare.

Dove non ricorrano siffatti estremi, si rende necessaria una diversa

soluzione. I principi costituzionali - è stato al riguardo precisato -

esigono da un canto che l'abrogazione non possa non dispiegare i suoi

effetti, dall'altro che non vada frustrata l'iniziativa assunta dai

promotori del referendum con riguardo alla legislazione preesistente.

L'Ufficio centrale dovrà, allora, trasferire dalla normazione

anteriore a quella sopravvenuta il quesito referendario che è

sottoposto agli elettori.

Il conflitto di attribuzione instaurato dai promotori del

referendum veniva conseguentemente deciso con sentenza n 69 del 1978:

l'Ufficio centrale, ha statuito la Corte, non è costituzionalmente

investito del potere di disporre la cessazione delle operazioni

referendarie senza prima aver accertato, secondo i criteri sopra

descritti, se le leggi, gli atti legislativi o le singole disposizioni,

cui il referendum si riferisce, risultino o no sostanzialmente

modificati dalla normazione medio tempore intervenuta.

4. - Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, i promotori

del referendum deducono che l'Ufficio centrale ha erroneamente

applicato alla specie i canoni ermeneutici indicati nelle suddette

pronunzie della Corte. L'organo decidente avrebbe, altresì,

erroneamente assunto che la legge n. 194 del 1978 sull'interruzione

volontaria della gravidanza abbia spiegato, nei confronti della

preesistente disciplina dell'aborto di donna consenziente dettata dal

codice penale - e per la quale era stato richiesto il referendum -

quell'effetto abrogativo che è necessario presupposto dell'ulteriore

effetto preclusivo del referendum, qual è previsto nell'art. 39 legge

n. 352 del 1970. A tale erroneo procedimento interpretativo sarebbe

conseguita l'ordinanza che è impugnata con il ricorso per asserita

invasione della sfera dei promotori. Il conflitto prospettato alla

Corte sorgerebbe dunque, con riguardo alla sfera di applicazione del

referendum, fra la frazione del corpo elettorale, che ha promosso il

referendum e l'Ufficio centrale, che ha disposto la cessazione delle

relative operazioni. Con ordinanza n. 1 del 1979 questa Corte ha in via

di prima e sommaria delibazione dichiarato l'ammissibilità del ricorso

proposto. I ricorrenti hanno curato gli adempimenti di rito.

5. - In successive memorie, e all'udienza pubblica del 6 aprile

1979, la difesa dei promotori del referendum ha insistito nelle

conclusioni già prese, per dedurre l'ammissibilità e la fondatezza

del ricorso. I ricorrenti eccepiscono altresì in via pregiudiziale

l'incostituzionalità, vuoi dell'intera legge n. 194 del 1978, per

presunto contrasto con gli artt. 1, comma secondo, e 75 Cost., vuoi -

in riferimento, oltre che ai citati precetti, all'art. 48 Cost. -

dell'art. 3 legge n. 352 del 1970. L'una e l'altra questione di

legittimità costituzionale sono prospettate sul presupposto che, una

volta indetto il referendum, il potere di abrogare o modificare le

norme, investite dalla relativa richiesta, sia sottratto al monopolio

del parlamento e restituito al popolo: al quale, si dice, sarebbe così

garantito il concreto e diretto esercizio della sovranità che ad esso

costituzionalmente appartiene, non importa se in contrasto con gli

orientamenti espressi dalla maggioranza parlamentare. La potestà

altrimenti devoluta all'organo legislativo incontrerebbe qui un limite

di ordine temporale; la legge n. 194 del 1978 - in quanto emanata in

ispregio a tal limite, dopo che il referendum sulle norme da essa poste

era stato indetto, e allo scopo prevalente di precluderne lo

svolgimento - risulterebbe viziata da eccesso di potere e frode alla

Costituzione. Nel merito, si afferma che la disciplina dell'aborto di

donna consenziente, posta dal codice penale, così come modificata

dalla sentenza della Corte, con la quale ne è stata dichiarata

l'illegittimità parziale (sentenza n. 27 del 1975) rispondeva già,

sostanzialmente, agli stessi principi che hanno più di recente

informato la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza. Si

osserva, inoltre, che quest'ultima legge dispone per un verso - con

l'art. 22, comma primo - l'abrogazione dell'intero titolo decimo del

codice penale, ma per l'altro contiene, all'art. 22, ultimo comma,

un'espressa statuizione, in forza della quale deve ritenersi che l'art.

546 c.p. "aborto di donna consenziente" e l'art. 549 "morte o lesione

della donna" siano mantenuti in vigore con riguardo ai reati commessi

anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge. L'art. 22,

ultimo comma, è infatti così testualmente formulato: "Salvo che sia

stata pronunziata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile

per reato di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima

dell'entrata in vigore della nuova legge, se il giudice accerta che

sussistevano le condizioni previste dagli artt. 4 e 6 (della legge n.

194)". Ove invece si ritenesse - proseguono i ricorrenti - che la

disposizione testé citata configuri altro illecito penale, distinto

dai reati previsti sia dall'art. 546 del codice penale, sia dall'art.

19 della legge n. 194, ne seguirebbe che, in base ad essa, vengono

penalmente sanzionati fatti commessi prima dell'entrata in vigore della

legge che li considera come reati: e allora la Corte dovrebbe

sollevare innanzi a se stessa la questione di legittimità

costituzionale di detta norma, in riferimento al disposto dell'art. 25

Cost. I ricorrenti deducono dunque che il referendum, del quale

l'Ufficio centrale avrebbe indebitamente impedito lo svolgimento, debba

invece avere luogo con riguardo all'art. 19 della legge n. 194 del

1978. Nel relativo quesito andrebbero incluse le norme del codice

penale 546 e 549, comma secondo, delle quali si assume la permanenza in

vigore, nonché l'art. 22, comma terzo, della legge n. 194, da cui si

fa appunto discendere la perdurante efficacia delle prime. Ciò sempre

sull'assunto che la norma della nuova legge la quale sanziona

penalmente l'interruzione volontaria della gravidanza, lasci

sostanzialmente inalterati i principi ispiratori delle norme

incriminatrici dell'aborto di donna consenziente, contenute nel codice

penale.

Alla Corte è pertanto chiesto di: "in via preliminare ritenere

l'illegittimità costituzionale della legge 22 maggio 1978 n. 194

perché viziata per eccesso di potere, frode costituzionale, e comunque

per contrasto con gli articoli 1, secondo comma, e 75 Cost.; nel

merito, dichiarare che all'Ufficio centrale per il referendum presso la

Corte di Cassazione non è attribuito il potere di disporre la

cessazione delle operazioni del referendum abrogativo degli artt. 546,

547, 548, 549, secondo comma, 550, 551, 552, 554, 555 del codice penale

r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, dichiarando al tempo stesso - previa

declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 22 legge 22

maggio 1978, n. 194, per contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost.

- che la richiesta di referendum deve essere limitata agli artt. 546 e

549, secondo comma, codice penale ed estesa all'art. 19 legge 22 maggio

1978, n. 194; ovvero in subordine dichiarando che la richiesta di

referendum deve essere limitata agli artt. 546 e 549, secondo comma,

codice penale ed estesa agli artt. 19 e 22 legge 22 maggio 1978, n.

194; in ogni caso, annullando conseguentemente l'ordinanza dell'Ufficio

centrale in data 26 maggio 1978". (Impugnata con il ricorso). Considerato in diritto :

1. - Con il ricorso in epigrafe tre dei promotori del referendum

per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550,

551, 552, 554 e 555 del codice penale, hanno, in rappresentanza dei

sottoscrittori della relativa richiesta, sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum

presso la Corte di cassazione. I ricorrenti impugnano l'ordinanza con

la quale quell'Ufficio, ex art. 39 della legge n. 352 del 1970, aveva

disposto la cessazione delle operazioni connesse con detta richiesta.

Con ordinanza n. 1 del 1979, la Corte ha ritenuto la concorrenza dei

requisiti prescritti dal primo comma dell'art. 37 della legge n. 87 del

1953 perché possa aversi conflitto di attribuzione tra i poteri dello

Stato. Tale pronunzia è stata resa, tuttavia, in linea di prima e

sommaria delibazione, riservato ogni definitivo giudizio circa

l'ammissibilità ed il merito del ricorso.

Rimane, dunque, anzitutto da accertare - definitivamente, in questa

sede - se il ricorso in esame sia ammissibile. Si assume dai ricorrenti

che il conflitto riguardi la sfera di applicazione dell'istituto del

referendum, configurato dal testo costituzionale, ed insorga tra la

frazione del corpo elettorale, la quale ha nel nostro caso promosso il

referendum e l'Ufficio centrale che ha, dal canto suo, disposto la

cessazione delle relative operazioni; si deduce infatti che detto

organo ha con l'ordinanza impugnata invaso la sfera garantita ai

promotori del referendum, e leso il loro interesse, costituzionalmente

protetto, allo svolgimento della consultazione popolare; si chiede

pertanto alla Corte di dichiarare che all'Ufficio centrale non è

attribuito il potere di disporre la cessazione delle operazioni

referendarie, e di annullare in conseguenza l'ordinanza impugnata con

il ricorso. La Corte ritiene di doversi fermare a considerare il

prospettato conflitto sotto il profilo afferente al possibile oggetto

della controversia.

2. - Per prima cosa, giova richiamare - in quanto esso viene in

rilievo nella specie, com'è di seguito spiegato - il sistema delle

disposizioni emanate con la legge 25 maggio 1970, n. 352 ("Norme sui

referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa

del popolo"). Ai sensi dell'art. 32 della legge citata, l'Ufficio

centrale esamina tutte le richieste referendarie "allo scopo di

accertare che siano conformi alle norme di legge": cioè alle norme,

poste con legge ordinaria, che governano la procedura conseguente alla

iniziativa del referendum abrogativo; il successivo giudizio

sull'ammissibilità è invece riservato alla cognizione di questa Corte

(ai sensi dell'art. 2 1. cost. 11 marzo 1953, n. 1, e dell'art. 33

della legge n. 352), ed esige che la richiesta referendaria, una volta

dichiarata legittima dall'Ufficio centrale, sia esaminata alla stregua

della Costituzione, ed in particolare della norma (art. 75, comma

secondo, Cost.), la quale individua le categorie di leggi, o di atti

aventi forza di legge, eccettuate dal regime dell'abrogazione popolare.

Nel citato art. 32 sono poi puntualmente previste le attribuzioni

dell'Ufficio centrale nel corso della procedura: esso si pronunzia, in

ogni caso, con ordinanza, comunicata e notificata a norma dell'art. 13

della stessa legge n. 352. I presentatori della richiesta referendaria,

o i delegati o i rappresentanti dei promotori (cfr. artt. 9, comma

primo, 19, comma secondo, della legge n. 352) hanno facoltà di

produrre memorie o deduzioni. Dopo di che, l'Ufficio centrale decide in

via definitiva, ex art. 32, ultimo comma, sulla legittimità di tutte

le richieste depositate.

3. - Si colloca nel quadro della disciplina sopra descritta anche

il potere, attribuito all'Ufficio centrale ex art. 39 della legge n.

352.

"Se prima della data di svolgimento del referendum" - dispone

testualmente il citato articolo - "la legge, o l'atto avente forza di

legge, o le singole disposizioni di esse, cui il referendum si

riferisce, siano state abrogate, l'Ufficio centrale per il referendum

costituito presso la Corte di cassazione dichiara che le operazioni

relative non hanno più corso". Di questa disposizione, com'è detto in

narrativa, la Corte ha - con sentenza n. 68 del 1978, e nei limiti ivi

precisati - dichiarato l'illegittimità costituzionale. Nella stessa

pronunzia sono enunciati i criteri che qui soccorrono all'Ufficio

centrale nel decidere, ma che il legislatore aveva omesso di adottare.

Le operazioni referendarie devono essere in ogni caso fatte cessare -

ha in proposito avvertito la Corte - quando le norme, alle quali esse

si riferiscono, siano state rimosse col solo mezzo tecnico

dell'abrogazione espressa. Dove l'abrogazione sia invece accompagnata

da nuova disciplina, sostitutiva delle norme inizialmente contemplate

dalla richiesta referendaria, l'Ufficio centrale decide diversamente,

secondo i casi: deve disporre la cessazione delle operazioni, se

accerta che la più recente disciplina abbia modificato i principi

essenziali dell'intero atto legislativo (comunque, dell'organico corpo

normativo), ovvero gli essenziali contenuti normativi dei singoli

precetti, dei quali sia stata richiesta l'abrogazione popolare;

altrimenti, esso deve disporre che il referendum abbia luogo,

trasferendo tuttavia il quesito, sul quale sono chiamati a pronunziarsi

gli elettori, dalle norme poste in precedenza alle altre, che le hanno

sostituite (ma non ne hanno, qui, modificato principi ispiratori o

singoli precetti). In quest'ultima evenienza, è stato infatti

ritenuto, il successivo atto del legislatore produce pur sempre il

caratteristico effetto dell'abrogazione: non produce, però,

l'ulteriore effetto, che vulnererebbe il disposto dell'art. 75 Cost.,

di impedire lo svolgimento della consultazione popolare già promossa

con riguardo alla legislazione preesistente.

Ora, senza una simile pronunzia, il disposto dell'art. 39 avrebbe -

indistintamente in ogni sopravvenienza del fenomeno abrogativo da esso

considerato - implicato una corrispondente compressione della sfera di

attuazione di un fondamentale istituto del nostro ordinamento, qual è

il referendum . La Corte ha stabilito come il congegno di detta norma

debba operare, e ne ha rimesso l'applicazione al motivato apprezzamento

dell'Ufficio centrale. Ciò - è bene ricordare - proprio al fine di

assicurare il rispetto della volontà manifestata dalla frazione del

corpo elettorale che ha promosso la consultazione referendaria, e in

tutto l'ambito in cui le attribuzioni a questa riconosciute risultano

costituzionalmente protette. Ad analoga esigenza risponde, poi, il

requisito, enucleato con la citata decisione dal sistema della legge n.

352, che l'Ufficio centrale decida ex art. 39 solo dopo aver sentito

chi avanti ad esso rappresenta i promotori del referendum: per questa

via è estesa al nostro caso la garanzia procedurale, che troviamo

sancita nell'art. 32 della stessa legge.

Le considerazioni testé esposte trovano, ancora, accoglimento e

sviluppo nella sentenza n. 69 del 1978, che dirime un precedente

conflitto di attribuzione, sollevato dai promotori di altro referendum

abrogativo nei confronti dell'Ufficio centrale. Il potere che l'art. 39

configura - è stato affermato in quel giudizio - spetta all'Ufficio

centrale, se ed in quanto esso abbia previamente accertato, secondo la

sentenza n. 68 del 1978, che ricorrono gli estremi per disporre la

cessazione delle operazioni in corso, ed abbia escluso per converso che

il referendum vada trasferito dalle norme preesistenti alle nuove.

Esaurite le indagini ad esso in proposito riservate, l'Ufficio centrale

è d'altra parte investito del potere, come previsto dalla legge, in

piena conformità dei principi costituzionali. Il che conferma che

questa sua attribuzione, così configurata, sorge necessariamente entro

i limiti posti a salvaguardia della sfera riconosciuta ai promotori del

referendum .

4. - Delle precedenti sentenze della Corte occorre tener conto

nell'esame della specie. I ricorrenti lamentano infatti che l'Ufficio

centrale ha erroneamente applicato al caso attuale i canoni ermeneutici

in esse indicati. L'organo decidente, si afferma, ha ravvisato una

sostanziale diversità fra i principi che ispirano la disciplina

dell'aborto di donna consenziente posta dal codice penale, per la quale

è stato richiesto il referendum, ed il successivo regime

dell'interruzione volontaria della gravidanza, introdotto dalla legge

22 maggio 1978, n. 194 ("Norme per la tutela sociale della maternità e

sull'interruzione volontaria della gravidanza"): laddove, si soggiunge,

esso avrebbe dovuto ritenere il contrario. L'art. 22 della legge

citata, si osserva poi, dispone sì, per un verso, al comma primo,

l'abrogazione espressa dell'intero titolo X del codice penale, ma per

l'altro, all'ultimo comma, mantiene ancora in vigore l'art. 546 (aborto

di donna consenziente) nonché l'art. 549, secondo comma, (morte o

lesione della donna) del codice penale, con riguardo ai fatti commessi

anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge n. 194.

L'Ufficio centrale sarebbe quindi, anche qui, incorso in errore,

ritenendo che la nuova legge abbia,. nei confronti di dette norme del

codice, dispiegato quell'effetto abrogativo, al quale l'ulteriore

effetto impeditivo della consultazione referendaria è logicamente

subordinato.

All'interpretazione denunziata come erronea sarebbe infine

conseguita la decisione che, col precludere il ricorso alle urne, si

assume abbia invaso la sfera, e leso l'interesse dei ricorrenti.

Ma con tutto ciò non si contesta - anzi, si presuppone - che

l'Ufficio centrale abbia adempiuto alle indagini, dalle quali ogni sua

decisione ex art. 39 deve essere preceduta, ed abbia motivato in

conseguenza l'ordinanza impugnata con il ricorso. Non si contesta,

nemmeno, che prima di decidere esso abbia sentito i promotori del

referendum . Pacificamente, dunque, sussistono i presupposti, in

presenza dei quali l'attribuzione del potere qui considerato si

concreta, in capo all'Ufficio centrale, precisamente come esige la

sentenza n. 69 del 1978. L'attribuzione ha il suo pieno titolo

giustificativo proprio in quel che risulta dalle stesse deduzioni dei

ricorrenti: l'Ufficio centrale ha valutato la disciplina sopravvenuta

in rapporto alle norme che formavano oggetto della richiesta di

referendum; siffatta indagine - si deve aggiungere - è evidentemente

servita a stabilire non soltanto se fra l'una e l'altra normativa vi

fosse corrispondenza di principi ispiratori, ma, anche - e in primo

luogo - se ricorresse l'ipotesi dell'abrogazione configurata dall'art.

39, e con quali effetti temporali. Così atteggiandosi la specie, va

allora escluso che la controversia prospettata alla Corte verta sulla

titolarità - sull'appartenenza all'Ufficio centrale, appunto - del

potere di disporre la cessazione delle operazioni referendarie; potere

che peraltro, come si è detto, ha sicuro fondamento nella

Costituzione.

Resta il fatto che i ricorrenti denunziano comunque l'invasione

della propria sfera, e censurano, a questo riguardo, il modo come

l'Ufficio centrale avrebbe deciso. Ma vale in proposito un duplice e

concorrente ordine di osservazioni.

Da un lato, siamo di fronte a un potere che si è nella specie

esplicato in base ai criteri appositamente stabiliti dalla Corte per

tutelare la sfera dei promotori: e che pertanto, ai fini del presente

giudizio, questa stessa sfera non può invadere, o ledere altrimenti.

D'altro lato, entro la sfera delle proprie attribuzioni, l'Ufficio

centrale è investito di un potere decisorio: e così decide, anche nel

nostro caso, con le garanzie procedurali e nelle forme, che si

connettono con la sua qualifica di organo decidente. Ad esso, in quanto

tale, è dunque garantita una funzione, le cui modalità di esercizio

non spetta alla Corte sindacare. Una volta che, come nella specie, si

radichi il potere, riconosciuto all'Ufficio centrale, di decidere ex

art. 39, la decisione nel merito, che a detto organo è riservata in

via esclusiva e definitiva, non può essere censurata in questa sede.

Né si può trascurare che nella specifica materia di cui ci occupiamo

vige la distinzione, rilevata anche in altre pronunzie (sentenze n. 251

del 1975 e 16 del 1978), fra i compiti, rispettivamente attribuiti alla

Corte e all'Ufficio centrale, di accertare la conformità delle

richieste referendarie, nell'un caso ad un parametro costituzionale,

nell'altro alle norme della legge ordinaria. Ora, anche le indagini

affidate all'Ufficio centrale in sede di applicazione dell'art. 39

involgono - come necessaria operazione dell'interprete, retta dai

criteri sopra visti - sia il coordinamento sia la valutazione

comparativa di norme, che si succedono nel tempo, sempre sul piano

della legge ordinaria e delle fonti normative a questa equiparate:

tale, però, non è la sfera in cui la Corte è abilitata ad

intervenire; essa è l'altra, autonoma e particolare, del controllo di

costituzionalità, che si esercita col giudizio di ammissibilità, ed

è la sola, del resto, riservata alla Corte secondo il vigente

ordinamento del referendum .

La conclusione raggiunta vale a maggior ragione - anche alla luce

di precedenti pronunzie (sentenza n. 289 del 1974) - se si voglia

ritenere che il presente giudizio sia stato promosso attribuendo

all'Ufficio centrale natura di organo giurisdizionale in senso stretto,

con le conseguenze che scaturirebbero da una simile prospettazione del

conflitto. Difetta comunque, per le ragioni già dette, la materia

propria di un conflitto di attribuzione, di cui la Corte possa

conoscere: con il che resta assorbito ogni altro rilievo in ordine

all'ammissibilità del ricorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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