Corte costituzionale

Sentenza n. 251/1975

Altra decisione · depositata il 22/12/1975 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 75, comma

secondo, della Costituzione, della richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551,

552, 553, 554, 555 del codice penale, approvato con r.d. 19 ottobre

1930, 1398.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 7 novembre 1975, depositata in pari data,

l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di

cassazione, esaminata la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551,

552, 553, 554, 555 del codice penale, approvato con r.d. 19 ottobre

1930, n. 1398, presentata il 12 luglio 1975 da tre dei promotori, e

precisamente, dai signori Pannella Giacinto Marco, Zanetti Livio e

Galli Maria Luisa, ai sensi dell'art. 28 della legge 25 maggio 1970, n.

352, ed accertato il numero definitivo delle firme valide esaminate in

557.677, superiore quindi al numero di 500.000 voluto dalla

Costituzione, ha dichiarato legittima la richiesta anzidetta.

Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa

Corte, in ottemperanza all'art. 33 della citata legge numero 352 del

1970, ha fissato per la conseguenziale deliberazione il giorno 11

dicembre 1975, dandone comunicazione ai presentatori della richiesta e

al Presidente del Consiglio dei ministri: né gli uni né l'altro si

sono avvalsi della facoltà di depositare memorie. Considerato in diritto :

1. - Nel complesso procedimento instaurato dalla legge 25 maggio

1970, n. 352, al fine di determinare le modalità di attuazione del

referendum popolare per l'abrogazione di una legge o di un atto avente

valore di legge, previsto dall'articolo 75 della Costituzione, assumono

precipuo rilievo le funzioni demandate all'Ufficio centrale per il

referendum, costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'art.

12 della citata legge. Tale Ufficio è, infatti, chiamato, dal

successivo art. 32, ad accertare che la richiesta di referendum sia

conforme alle norme di legge, rilevando con ordinanza le eventuali

irregolarità e decidendo, con ordinanza definitiva, sulla legittimità

della richiesta medesima.

Una volta poi espletate le operazioni di votazione e di scrutinio,

è lo stesso Ufficio che, ricevuti i verbali e i relativi allegati,

procede all'accertamento delle condizioni prescritte dal penultimo

comma dell'art. 75 della Costituzione, e alla conseguente proclamazione

dei risultati del referendum (art. 36 legge cit.). Infine, allo Ufficio

anzidetto compete dichiarare che le operazioni non hanno più corso,

se, prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o

l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni cui il

referendum si riferisce, siano stati abrogati (art. 39 legge cit.).

Al controllo di legittimità demandato all'apposito Ufficio è

preclusa soltanto la cognizione dell'ammissibilità del referendum, ai

sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione (art. 32, comma

secondo, legge cit.). Per l'art. 2 della legge cost. 11 marzo 1953, n.

1, spetta, infatti, alla Corte costituzionale giudicare sé le

richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75

della Costituzione, siano ammissibili ai sensi del secondo comma

dell'articolo stesso. E le modalità di tale giudizio - in conformità

a quanto previsto dal richiamato art. 2 della legge cost. n. 1 del 1953

- sono state appunto stabilite dalla citata legge n. 352 del 1970,

precisamente all'art. 33.

Trattasi, dunque, di una competenza che si è aggiunta a quelle

demandate alla Corte dall'art. 134 della Costituzione; ed il relativo

giudizio, per il limitato oggetto (sentenza di questa Corte n. 10 del

1972), per la sua inserzione in un procedimento unitario che si

articola in più fasi consecutive e conseguenziali, per la sua

peculiare funzione di controllo in ordine ad un atto del procedimento

di abrogazione in corso, si atteggia con caratteristiche specifiche ed

autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed

in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla

legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di

legge.

2. - Alla stregua di tali premesse, si dà atto che l'Ufficio

centrale per il referendum, con l'ordinanza del 7 novembre 1975, ha

dichiarato legittima la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551,

552, 553, 554, 555 del codice penale. Ne consegue per la Corte, nella

sede attuale, il compito di verificare se tali disposizioni

appartengano o meno alle categorie di leggi sottratte al referendum

abrogativo dal secondo comma dell'art. 75 della Costituzione (leggi

tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a

ratificare trattati internazionali).

3. - Gli articoli dianzi indicati - tutti collocati sotto il Titolo

X, Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, del

Libro II del codice penale - concernono un complesso di ipotesi

delittuose, e precisamente l'aborto di donna consenziente (art. 546),

l'aborto procuratosi dalla donna (art. 547), l'istigazione all'aborto

(art. 548), la morte o lesione della donna derivate dal fatto preveduto

dall'art. 546 (art. 549, comma secondo), gli atti abortivi su donna

ritenuta incinta (art. 550), la procurata impotenza alla procreazione

(art. 552), l'incitamento a pratiche contro la procreazione (art. 553),

il contagio di sifilide o di blenorragia (art. 554); inoltre,

l'articolo 551 contempla una riduzione delle pene stabilite dagli

articoli da 546 a 550, dianzi indicati, e dall'art. 545 (del quale non

è proposta l'abrogazione), se alcuno dei fatti ivi preveduti è

commesso per causa di onore; e l'art. 555 prevede un aumento della

pena, e nel caso di recidiva la interdizione perpetua dalla professione

sanitaria, se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'art. 545,

dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'art. 546, dagli artt.

548, 549, 550, dalla prima parte dell'art. 552 e dall'art. 553, è

persona che esercita una professione sanitaria. Appare evidente che

tali disposizioni non rientrano tra quelle eccettuate dall'art. 75,

comma secondo, della Costituzione, e pertanto è ammissibile la

richiesta di referendum popolare per la loro abrogazione, una volta che

ne è stata dichiarata la legittimità a mente dell'art. 32 della

citata legge n. 352 del 1970.

4. - Così precisati i limiti della sua competenza, la Corte non

può non rilevare che, con sua sentenza n. 49 del 10 marzo 1971,

pubblicata in G. U. n. 74 del 24 marzo 1971, è stata dichiarata la

illegittimità costituzionale dell'art. 553 cod. pen. (incitamento a

pratiche contro la procreazione), del quale ora il promosso referendum

intende conseguire l'abrogazione; e che detto articolo, pertanto, ha

cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione,

fin dal giorno successivo alla pubblicazione della richiamata sentenza,

né può, da tale data, aver più applicazione (art. 30, comma terzo,

legge 11 marzo 1953, n. 87), con ciò risultando assorbita la finalità

cui istituzionalmente è preordinato il referendum abrogativo.

Rileva, altresì, la Corte che, con sua sentenza n. 27 del 18

febbraio 1975, pubblicata in G.U. n. 55 del 26 febbraio 1975, è stata

dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 546 cod. pen.

(aborto di donna consenziente), "nella parte in cui non prevede che la

gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione

implichi danno, o pericolo grave, medicalmente accertato nei sensi di

cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della

madre"; e che tale pronuncia è intervenuta in data posteriore a quella

(5 febbraio 1975) in cui - come rilevasi dalla motivazione

dell'ordinanza dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione - i

promotori avevano reso nota, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7

della citata legge n. 352 del 1970, la loro iniziativa per la richiesta

di un referendum abrogativo, tra gli altri, del menzionato art. 546,

dando così avvio al relativo procedimento.

La Corte si arresta a tali constatazioni, senza inoltrarsi nelle

loro implicazioni: non appartiene, infatti, al presente giudizio la

cognizione della problematica che si profila in conseguenza di quanto

rilevato, potendo essa investire - riferita che sia all'intero

complesso normativo o ai soli due articoli sopra menzionati o ad uno

solo di essi - tanto la conformità a legge della richiesta di

referendum, quanto l'ulteriore svolgimento delle operazioni (art. 39

legge n. 352 del 1970). Come si è innanzi ricordato, ai relativi

controlli, ed alla soluzione delle pertinenti questioni, è preposto

l'Ufficio centrale per il referendum, al quale questa sentenza va

comunicata, in ottemperanza al disposto dell'ultimo comma dell'art. 33

della citata legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare,

presentata il 12 luglio 1975, per l'abrogazione degli artt. 546, 547,

548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554, 555 del codice

penale, approvato con r.d. 19 ottobre 1930, numero 1398, e dichiarata

legittima dall'ordinanza 7 novembre 1975 dell'Ufficio centrale per il

referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1975.

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari