Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 193/1971

    Questione infondata
    30 novembre 1971

    È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 553 del codice penale, in quanto detto articolo è stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 21 della Costituzione, con sentenza 16 marzo 1971 n. 49, cessando in tal modo di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.

    Art. 553 c.p. · Art. 136 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 49/1971

    Illegittimità dichiarata
    16 marzo 1971

    La norma di cui all'art. 553 del c.p. corrispondeva alla politica demografica del tempo, diretta all'incremento della popolazione, e alle concezioni a cui quella politica si ispirava; essa vietava la pubblica trattazione di argomenti riguardanti la procreazione soltanto se svolta nel senso di favorire mediante l'incitamento o la propaganda di pratiche contro la procreazione, la riduzione delle nascite. Le esigenze del buon costume erano tutelate, come sono tuttora, da altre disposizioni del codice penale, in qualunque senso e a qualunque fine si svolga la predetta attività. Il problema della limitazione delle nascite ha assunto, nel momento storico attuale, una importanza e un rilievo sociale tale da non potersi ritenere che, secondo la coscienza comune e tenuto anche conto del progressivo allargarsi della educazione sanitaria, sia oggi da ravvisare un'offesa al buon costume nella pubblica trattazione dei vari aspetti di quel problema, nella diffusione delle conoscenze relative, nella propaganda svolta a favore delle pratiche anticoncettive. Si deve pertanto riconoscere che, venuta meno la ragione dell'autonoma configurazione del reato di cui all'art. 553 c.p., il limite di esso posto alla libera manifestazione del pensiero si trova in contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.

    Art. 553 c.p. · Art. 112 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 9/1965

    Questione infondata
    19 febbraio 1965

    dichiara non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni sollevate con ordinanza del Pretore di Lendinara del 3 febbraio 1964 e del Pretore di Firenze del 23 maggio 1964, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 553 del Codice penale e nell'art. 112 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'a…

    Art. 553 c.p. · Art. 21 cost. · Art. 112 Testo unico di pubblica sicurezza

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quanto alle così dette pratiche maltusiane, avevo già avvertito, nella mia Relazione sul progetto (n. 590), essere stato mio proposito di estendere l'incriminazione, oltre al fatto dell'incitamento alle pratiche medesime (art. 553 del codice), anche a quello di chi compie tali pratiche su una persona, se non mi avessero trattenuto le gravi difficoltà, che nella pratica attuazione di una simile disposizione si sarebbero certo incontrate. Ripresa peraltro in esame la questione, mi parve che queste difficoltà non dovessero impedire l'incriminazione di un fatto, che è ben più grave di quello del delitto di semplice incitamento. E tanto più mi convinsi dell'opportunità di tale incriminazione, in quanto la mancanza di essa potrebbe creare una pericolosa categoria di specialisti nella turpe arte antifecondativa. Già si ha notizia, ad esempio, di alcuni così detti gabinetti radiologici in cui si fanno frequenti applicazioni dirette al conseguimento della sterilità sessuale, e rispetto ai quali la vigilanza sanitaria, per quanto oculata ed attiva, come in fatto viene esercitata, non può ritenersi sufficiente, quando manchino idonee disposizioni penali. Ed è pure da rammentarsi il recente metodo, ideato da uno specialista austriaco, per ottenere la sterilizzazione senza togliere la capacità del congiungimento carnale; metodo che, per gli egoisti e per i viziosi, offre uno speciale allettamento e rappresenta un nuovo pericolo per la conservazione della razza, dato che la sua applicazione va diffondendosi in vari Stati d'Europa e d'America. Non sarebbe, quindi, conforme alle direttive della politica demografica del nuovo Stato italiano un codice penale che non apprestasse tutti i possibili e più energici mezzi di lotta contro la nefasta azione che mira a sopprimere la fecondazione. Ho creato perciò una nuova disposizione (art. 552), per la quale, chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila. Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona. In tal modo, con gli articoli 552 e 553, se le aberrazioni neo-maltusiane presumessero di varcare i confini d'Italia, troverebbero il trattamento che meritano.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 178

Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1978

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 1971 al 6 giugno 1978. 46 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.aggiunto: Codice Penale-art. 553

tolto: Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a scopo di lucro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art553 · fonte del testo

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