Art. 546 c.p. — Aborto di donna consenziente
Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194.
Abrogato dal 6 giugno 1978
Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194.
Abrogato dal 6 giugno 1978
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'art. 546 c.p., nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi della motivazione, e non altrimenti evitabile per la salute della madre, è costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 32, primo comma, della Costituzione. L'attuale disciplina dell'aborto della donna consenziente, secondo cui v'è penale responsabilità anche quando sia accertata la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico o per l'equilibrio psichico della gestante - senza che ricorrano gli estremi dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. - contrasta con un'adeguata tutela della salute della donna gestante. Invero il danno o il pericolo conseguente al potrarsi di una gravidanza può essere previsto ma non è sempre immediato, e inoltre la scriminante dell'art. 54 c.p. si fonda su una equivalenza del bene sacrificato rispetto a quello che si vuole salvare, laddove tale equivalenza non vi è tra la vita o la salute della madre e la salvaguardia dell'embrione. Il peculiare stato di necessità della donna incinta in pericolo di grave compromissione alla salute richiede idonea tutela. È comunque obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione: e perciò la liceità dell'aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarla.
Art. 546 c.p.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1975 al 6 giugno 1978. 71 parole tolte, 13 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, e' punito con la reclusione da due a cinque anni.aggiunto: Codice Penale-art. 546
tolto: La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto.
tolto: Si applica la disposizione dell'articolo precedente:
tolto: 1° se la donna e' minore degli anni quattordici o, comunque, non ha capacita' d'intendere o di volere;
tolto: 2° se il consenso e' estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero e' carpito con inganno.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art546 · fonte del testo
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