Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1975

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1975 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 548 e 550

del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1972 dal

pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Bartolini Andrea,

iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 del 2 agosto I972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di tale Bartolini

Andrea, imputato del reato di presunta istigazione continuata

all'aborto, il pretore di Padova ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale degli artt. 548 e 550 del codice penale per

contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21

Cost.) e con il principio nullum crimen sine lege di cui all'art. 25,

secondo comma, della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che le norme impugnate dovrebbero

ritenersi illegittime per effetto della sentenza n. 49 del 1971, che

tuttavia non ha provveduto a dichiararne la illegittimità in via

conseguenziale onde la necessità di un nuovo giudizio. Detta sentenza

ha fatto venir meno, secondo il pretore di Padova, la tutela

dell'integrità della stirpe, e da ciò deriverebbe

l'incostituzionalità di tutta la normativa sull'aborto. Peraltro, ove

non si condividesse la tesi predetta, le disposizioni impugnate

sarebbero egualmente illegittime, perché, quand'anche i reati di

istigazione all'aborto e di procurato aborto siano plurioffensivi e

mirino anche alla protezione del feto, la pena originariamente prevista

apparirebbe oggi sproporzionata per eccesso, essendo caduto uno dei

beni alla cui tutela era preordinata. Sicché il crimen sarebbe rimasto

sine lege da un punto di vista sostanziale.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 13 luglio I972, chiedendo dichiararsi

inammissibile per difetto di rilevanza la questione concernente l'art.

550 c.p., ed infondata quella relativa all'art. 548 dello stesso

codice. osserva la difesa dello Stato che il difetto di rilevanza

appare ictu oculi quanto all'art. 550 c.p., non essendo il Bartolini

imputato del delitto di atti abortivi su donna ritenuta incinta. Circa

l'istigazione all'aborto, rileva che proprio la citata sentenza n. 49

del 1971 ha precisato che dalla dichiarazione di illegittimità

dell'art. 553 c.p. la propaganda e l'incitamento a pratiche

anticoncettive "restano subordinate ... all'osservanza delle norme

riguardanti l'istigazione a delinquere e l'apologia del reato (art. 414

c.p.), e in particolare l'istigazione all'aborto". L'Avvocatura dello

Stato ritiene che l'aborto sia lesivo dell'integrità e sanità della

specie umana, oltre ad essere contrastante con il diritto alla vita e

produttivo di danni alla salute, notando infine che l'eventuale

incongruità tra precetto e sanzione nella norma penale non concerne il

principio di legalità di cui all'art.25, secondo comma, della

Costituzione. Considerato in diritto :

Il pretore di Padova ha sottoposto alla Corte la questione

concernente il preteso contrasto con i principi di legalità e di

libertà di manifestazione del pensiero (art. 25, secondo comma, e 21

Cost.) degli artt.548 e 550 del codice penale che puniscono chi, fuori

dei casi di concorso nell'aborto, "istiga una donna incinta ad

abortire, somministrandole mezzi idonei" e, rispettivamente, chi

"somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurare

l'aborto, o comunque commette su di lei atti diretti a questo scopo,

... se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna".

La questione è inammissibile per manifesta irrilevanza.

Dagli atti del procedimento penale risulta che la questura di

Padova, nel trasmettere all'autorità giudiziaria un'accusa anonima di

sfruttamento della prostituzione, concludeva precisando di non aver

potuto raccogliere alcuna prova a carico del Bartolini, indicato come

persona dedita allo sfruttamento della prostituzione. Il pretore di

Padova, che solo in presenza di elementi offerti da indagini di polizia

giudiziaria e non già in base al semplice anonimo avrebbe potuto

instaurare un vero e proprio processo penale (sent. n. 300 del 1974),

ha invece elevato imputazione a carico del Bartolini e per di più per

fatti completamente diversi anche da quelli enunciati nell'anonimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 548, 550 del codice penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 21 della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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