Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 209/1983

    Questione infondata
    6 luglio 1983

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 cod. pen. La questione è già stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale, in riferimento ad entrambi i parametri invocati. Peraltro, la ratio della norma impugnata - che consiste nell'esigenza di una più accentuata tutela del minore di anni quattordici, ritenuto incapace di consenso valido alla congiunzione carnale - esclude la lamentata violazione dell'art. 3 Cost. nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci della persona offesa. - S. nn. 107/1957, 19, 20/1971, O. n. 70/1973

    Art. 539 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 519 c.p.

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  • Ordinanza n. 70/1973

    Questione infondata
    23 maggio 1973

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 20 del 1971. Cfr.: sent. n. 107 del 1957.

    Art. 539 c.p. · Art. 27 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 19/1971

    Questione infondata
    17 febbraio 1971

    L'art. 539 del c.p., che nega ogni rilievo all'ignoranza dell'età della persona offesa dal reato, se minore degli anni 14, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Invero, da un canto la norma trova eguale applicazione in tutte le ipotesi comprese nel titolo "dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume"; d'altro canto il diverso rilievo che assume l'ignoranza dell'età della persona offesa dal reato (o dall'inferiorità fisica o psichica del soggetto dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 519 c.p., non da' luogo ad ingiustificata disparità di trattamento, attesa l'intrinseca diversità delle fattispecie.

    Art. 539 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'articolo 539 ho abbassato da sedici a quattordici anni il limite dell'età della persona offesa, allo scopo di rendere meno grave la deroga ai principi generali concernenti l'elemento psicologico del reato. La precocità di sviluppo dei minori in molte regioni d'Italia rendeva manifesto che il limite dei sedici anni avrebbe potuto dar luogo a una severità, non giustificata dalla realtà dei casi concreti.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 174

Che cosa è cambiato dal 6 marzo 1996

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996. 28 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dell'eta' dell'offeso.aggiunto: Codice Penale-art. 539

aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art539 · fonte del testo

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