Art. 539 c.p. — Età della persona offesa
Articolo abrogato dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.
Abrogato dal 6 marzo 1996
Articolo abrogato dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.
Abrogato dal 6 marzo 1996
6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 cod. pen. La questione è già stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale, in riferimento ad entrambi i parametri invocati. Peraltro, la ratio della norma impugnata - che consiste nell'esigenza di una più accentuata tutela del minore di anni quattordici, ritenuto incapace di consenso valido alla congiunzione carnale - esclude la lamentata violazione dell'art. 3 Cost. nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci della persona offesa. - S. nn. 107/1957, 19, 20/1971, O. n. 70/1973
Art. 539 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 519 c.p.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 20 del 1971. Cfr.: sent. n. 107 del 1957.
Art. 539 c.p. · Art. 27 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
L'art. 539 del c.p., che nega ogni rilievo all'ignoranza dell'età della persona offesa dal reato, se minore degli anni 14, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Invero, da un canto la norma trova eguale applicazione in tutte le ipotesi comprese nel titolo "dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume"; d'altro canto il diverso rilievo che assume l'ignoranza dell'età della persona offesa dal reato (o dall'inferiorità fisica o psichica del soggetto dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 519 c.p., non da' luogo ad ingiustificata disparità di trattamento, attesa l'intrinseca diversità delle fattispecie.
Art. 539 c.p. · Art. 3 cost.
L'art. 539 c.p., che nega ogni rilievo all'ignoranza dell'età della persona offesa dal reato, se minore degli anni 14, non contrasta con l'art. 27, primo comma, della Costituzione, secondo cui si risponde penalmente soltanto per fatto proprio. Invero il soggetto attivo dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume ha posto in essere volontariamente una condotta materiale che è pur sempre riferibile all'autore del reato come fatto suo proprio, qualunque sia la qualificazione giuridica da attribuirsi, nella teoria del reato, all'età della persona offesa.
Art. 539 c.p. · Art. 27 cost.
La Corte emana, in Camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando già con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. (Nella specie, veniva riproposta negli stessi termini la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del Codice penale - riguardante l'età minore degli anni 14 della persona offesa - in relazione all'art. 27 della Costituzione, già decisa dalla Corte con sentenza n. 107 del 1957). Cfr.: 24/1956 D.
Art. 539 c.p. · Art. 27 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
L'art. 539 cod. pen., che dichiara irrilevante l'errore o l'ignoranza del soggetto attivo in ordine all'età del soggetto passivo nei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, non esclude il nesso psichico tra azione ed evento del reato, in quanto l'età del soggetto passivo non attiene all'evento, ma costituisce una condizione (non obiettiva) di punibilità. Non sussiste quindi e non è neppure ipotizzabile un contrasto tra la citata disposizione e l'art. 27 della Costituzione che non fa alcun riferimento al divieto della c.d. responsabilità obbiettiva. Pertanto è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 cod. pen. in relazione all'art. 27 della Costituzione.
Art. 539 c.p.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'articolo 539 ho abbassato da sedici a quattordici anni il limite dell'età della persona offesa, allo scopo di rendere meno grave la deroga ai principi generali concernenti l'elemento psicologico del reato. La precocità di sviluppo dei minori in molte regioni d'Italia rendeva manifesto che il limite dei sedici anni avrebbe potuto dar luogo a una severità, non giustificata dalla realtà dei casi concreti.
Relazione al Codice penale (1930), n. 174
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996. 28 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dell'eta' dell'offeso.aggiunto: Codice Penale-art. 539
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art539 · fonte del testo
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