Codice penale

Art. 540 c.p. — Rapporto di parentela

[1]Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela e' considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilita', la filiazione ((fuori del matrimonio)) e' equiparata alla filiazione ((nel matrimonio)).

[2]Il rapporto di filiazione ((fuori del matrimonio)) e' stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 7 febbraio 2014. 3 parole tolte, 8 parole aggiunte in 2 capoversi.

Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela e' considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilita', la filiazione tolto: illegittima aggiunto: fuori del matrimonio e' equiparata alla filiazione tolto: legittima aggiunto: nel matrimonio.

Il rapporto di filiazione tolto: illegittima aggiunto: fuori del matrimonio e' stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art540 · fonte del testo

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