Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1971 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 539 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1969 dal

tribunale di Parma nel procedimento penale a carico di Dall'Argine

Coriolano, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969.

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Dall'Argine

Coriolano, imputato, tra l'altro, del delitto p. e p. dall'articolo 521

del codice penale per aver compiuto atti di libidine diversi dalla

congiunzione carnale in danno di Catellani Angela, di anni tredici, la

difesa dell'imputato, dopo aver richiesto invano, in sede di atti

preliminari, l'ammissione di un mezzo di prova diretto a dimostrare

l'errore sull'età del soggetto passivo del reato, sollevava eccezione

di illegittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, che

nega ogni rilievo all'ignoranza dell'età della persona offesa, se

minore degli anni quattordici, lamentando l'arbitrarietà della

disparità di trattamento conseguente al disposto dell'art. 539 del

codice penale nei confronti di altre norme che consentono di provare

l'errore sugli elementi costitutivi del reato (art. 519 del codice

penale nn. 2 e 3 del secondo comma).

Il tribunale di Parma, con ordinanza del 23 giugno 1969, ritenendo

rilevante e non manifestamente infondata la questione prospettata,

proponeva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 539 del

codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Nessuna parte si è costituita in giudizio in questa sede. Considerato in diritto :

Viene denunciato per incostituzionalità ai sensi dell'art. 3 della

Costituzione l'art. 539 del codice penale in rapporto all'art. 519 n.

1, 2, 3 stesso codice, sull'esclusivo rilievo che non si

giustificherebbe la disparità di trattamento fra chi può venire

ammesso a provare la ignoranza dell'età o dell'inferiorità fisica o

psichica del soggetto passivo (art. 519 n. 2 e n. 3 del codice penale),

e chi, invece, non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età

dell'offeso (art. 519, n. 1).

La questione è infondata.

Il divieto d'invocare l'ignoranza dell'età dell'offeso inferiore

agli anni quattordici è stabilito dall'art. 539 del codice penale per

tutte le ipotesi comprese nel titolo "dei delitti contro la moralità

pubblica e il buon costume".

Per il delitto previsto dall'art. 519 n. 2 l'età limite è di

anni sedici; per quello previsto al n. 1 dello stesso articolo è di

anni quattordici. Una più rigorosa tutela è dovuta agli inferiori di

anni quattordici, per i quali la legge penale presume l'incapacità

d'intendere e di volere (artt. 97 e 85 del codice penale). Tale

presunzione non sussiste per coloro che sono di età fra i quattordici

e i sedici anni.

Quanto all'ipotesi prevista dall'art. 519, n. 3, del codice penale,

è chiaro che, mentre l'età inferiore agli anni quattordici è un dato

positivo, il più delle volte valutabile anche esteriormente dai terzi,

l'inferiorità psichica o fisica talora non si può accertare che con

indagini cliniche.

Le previsioni dei nn. 1, 2, 3 dell'art. 519 del codice penale sono

intrinsecamente diverse l'una dall'altra, e non può richiamarsi l'art.

3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 539 del codice penale, proposta, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal tribunale di Parma con ordinanza del 23 giugno

1969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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