Corte costituzionale

Ordinanza n. 22/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1962 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 539 del

Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1961 dal

Tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Zerboni

Oreste ed altri, iscritta al n. 103 del Registro ordinanze 1961 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5

agosto 1961.

Ritenuto che Zerboni Oreste, Calvi Renzo, Bonatti Antonio, Questi

Roberto, Pollastrelli Alberto, Bargoni Mario, Fulchi Claudio, Tramonti

Claudio furono rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Piacenza per

rispondere del reato di violenza carnale presunta e continuata, ai

sensi degli artt. 519, n. 1, 81, capoverso, e 539 del Cod. pen. per

essersi, in Castell'Arquato e nell'agro dello stesso Comune, più volte

nell'aprile-dicembre 1958, congiunti carnalmente con Lombardi Maria

Grazia di anni 13;

che la difesa degli imputati sollevò preliminarmente la questione

d'incostituzionalità dell'art. 539 del Cod. pen., assumendo che questa

disposizione configurerebbe un' ipotesi di responsabilità oggettiva,

in quanto, in deroga ai principi generali sull'elemento psicologico del

reato, pone a carico del colpevole una presunzione assoluta di

conoscenza dell'età della persona offesa, in contrasto col principio

dell'art. 27 della Costituzione per cui la responsabilità penale è

personale; chiese, inoltre, la sospensione del giudizio con la

trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale per

il relativo giudizio;

che il Tribunale di Piacenza, su conforme richiesta del P.M., con

l'ordinanza 6 giugno 1961 ritenne non manifestamente infondata

l'eccezione e, sospeso il giudizio, dispose la trasmissione degli atti

alla Corte costituzionale;

che l'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri, comunicata al Presidente delle due Camere del

Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1961, n.

194; che le parti private non si sono costituite e non vi è stato

intervento del Presidente del Consiglio;

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 107 del 26

giugno 1957, depositata in cancelleria l'8 luglio 1957, ha dichiarata

non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma

contenuta nell'art. 539 del Cod. pen. in riferimento all'art. 27 della

Costituzione;

che la Corte ritiene che non sussistono ragioni per modificare la

suddetta pronuncia la quale, pertanto, deve venire confermata nella

motivazione e nel dispositivo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione sulla

legittimità costituzionale dell'art. 539 del Cod. pen., in

riferimento all'art. 27 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza

indicata in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale

di Piacenza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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