Corte costituzionale

Sentenza n. 209/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1983 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha emesso la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 519

e 539 cod. pen. (Violenza carnale - Età della persona offesa) promossi

con le ordinanze emesse il 12 novembre 1976 dal tribunale di Bologna e

il 16 settembre 1980 dal giudice istruttore del tribunale di Milano

rispettivamente iscritte al n. 731 del registro ordinanze 1976 e al n.

126 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 31 del 1977 e n. 151 del 1981.

Visti l'atto di costituzione di Bianchi Gianluigi e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1983 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza in data 12 novembre 1976 (n. 731 del reg. ord.

1976), emessa nel corso di procedimento penale per violenza carnale

presunta a carico di Bianchi Pierluigi, il giudice istruttore del

tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 539 del codice penale con riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 27, primo comma, della Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo il contrasto dell'art. 539 c.p. con

l'art. 3 della Costituzione consisterebbe nel fatto che sarebbero

trattati alla stessa stregua colui che abbia dato corso a rapporto

sessuale con un minore degli anni 14 nella consapevolezza dell'età del

predetto e chi invece, relativamente al dato dell'età, sia stato

tratto in inganno dalle mendaci dichiarazioni del minore stesso al

riguardo.

Del pari, il citato art. 539 c.p. sarebbe in contrasto con l'art.

27, primo comma, della Costituzione, in quanto la previsione

sanzionatoria ivi contenuta si estenderebbe a comportamenti dolosi in

cui il momento conoscitivo non si è esteso a tutti gli elementi

concreti della fattispecie. Da ciò deriverebbe l'inapplicabilità del

fondamentale precetto di cui all'art. 47 c.p., che impone la

valutazione dell'elemento psicologico del reato ai fini della

configurabilità della responsabilità penale e, conseguentemente, la

violazione della norma costituzionale di cui all'art. 27, relativa alla

personalità della responsabilità penale, sotto il profilo della

necessaria valutazione dell'atteggiamento psicologico del reo all'atto

della realizzazione del fatto criminoso.

Si è costituito l'imputato Pierluigi Bianchi, chiedendo che la

questione sollevata dal giudice istruttore sia accolta e rifacendosi,

quanto alle argomentazioni, alla memoria presentata nel corso del

giudizio a quo. In essa, si rileva sostanzialmente che la presunzione

assoluta di conoscenza dell'età del soggetto passivo implica la

equiparazione sotto una identica disciplina di casi che eguali non sono

non potendo attribuirsi il medesimo disvalore al fatto di chi si

congiunga carnalmente con un soggetto minore degli anni 14 ignorandone,

in ipotesi in maniera scusabile, l'età e "la fragilità psichica che

ne segue", e il fatto di chi di tale elemento sia perfettamente

cosciente. Da ciò la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 27 della

Costituzione, si osserva che dal principio della personalità della

responsabilità penale discende che il soggetto deve essere conscio del

fatto che l'azione che sta per commettere è da considerarsi illecita

penalmente, con riferimento a tutte le componenti della condotta. Se il

soggetto, sotto il profilo psicologico, non è in condizione di

conoscere l'antigiuridicità del fatto, nei suoi confronti verrebbe

necessariamente a mancare il fine rieducativo della pena atteso che

l'agente non sarebbe stato mai conscio di porre in essere un fatto

penalmente rilevante; ne conseguirebbe quindi la violazione del terzo

comma dell'art. 27 della Costituzione.

Nell'atto di intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiede che

le proposte questioni siano dichiarate infondate. Si osserva che non

diversa sarebbe la posizione del soggetto tratto in inganno dal minore

circa l'età rispetto a chi di tale requisito sia ben conscio. Infatti,

si rileva, se una più rigorosa tutela è dovuta ai minori degli anni

14, per i quali la legge presume l'incapacità di intendere e di

volere, tale incapacità comporta che nessuna credibilità può essere

attribuita alle dichiarazioni che il detto minore faccia circa la sua

età. Poiché la stessa legge penale considera inattendibili in modo

assoluto le affermazioni dell'infraquattordicenne, solo apparentemente

le due situazioni sono diverse.

Per le restanti questioni ci si riporta alla giurisprudenza della

Corte ed in particolare alle sentenze nn. 107 del 1957 e 20 del 1971,

che darebbero adeguata risposta ai dubbi di costituzionalità

prospettati dal giudice a quo.

Con ordinanza datata 16 settembre 1980, il giudice istruttore del

tribunale di Milano, nel corso del procedimento penale a carico di Aldo

Parla', sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale

degli artt. 519 e 539 del codice penale per preteso contrasto con gli

artt. 2, 3 e 27, primo comma, della Costituzione.

Preso atto della giurisprudenza costituzionale che afferma la

legittimità dell'art. 539 c.p., il giudice a quo evidenzia come il

costume sociale si sia evoluto, nel senso di una maggiore capacità

delle giovani generazioni di autodeterminarsi, sia pure entro

ragionevoli limiti. Tale aumentata capacità avrebbe trovato

riconoscimento normativo nell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n.

194, che prevede la facoltà della donna minorenne (senza distinzioni

ulteriori di età) di chiedere personalmente l'interruzione della

gravidanza.

Se tale diritto viene dalla legge riconosciuto in ordine ad un atto

ben più seriamente incidente di un rapporto sessuale sulla sfera

psico-fisica del minore, la norma che di fatto esclude la rilevanza del

consenso da parte dell'infraquattordicenne violerebbe l'art. 2 della

Costituzione, essendo la sessualità un aspetto fondamentale della

personalità e pertanto compresa tra i diritti inviolabili di cui alla

citata norma costituzionale.

Si osserva altresì che la stessa legge n. 194 del 1978 prevede

l'intervento decisivo del giudice tutelare al quale è demandato di

valutare discrezionalmente le ragioni addotte per interrompere la

gravidanza "non solo considerandone le condizioni psichiche e

ambientali, ma anche evidentemente valutandone la maturità".

Poiché invece l'art. 519 c.p. non tiene in alcun conto la

maturità psichica della donna coinvolta e non prevede conseguentemente

il potere discrezionale del giudice di valutarla, sarebbe altresì

violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto di fronte a differenti

condizioni di maturità psico-fisica del soggetto passivo non sarebbe

consentito un differente trattamento giuridico, in quanto il giudice

non può che accertare l'oggettività dei fatti, senza compiere alcun

ulteriore accertamento.

Se dal soggetto passivo si passa a valutare la posizione del

soggetto attivo, si deve sottolineare come sia differente la posizione

psicologica di chi sia conscio dell'età della persona offesa e di chi

invece ignori tale elemento, in ipotesi di difficile valutazione

immediata. Anche tale uniformità di trattamento sarebbe in contrasto

con l'art. 3 della Costituzione.

Ancora, il combinato disposto degli artt. 519 e 539 c.p. sarebbe

in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto le dette norme

non distinguono tra ignoranza ed errore, equiparando così il fatto di

chi colpevolmente ignori il dato obiettivo dell'età a quello di chi,

al riguardo, sia stato indotto in errore. In ogni caso, sostiene il

magistrato rimettente, la presunzione di responsabilità iuris et de

iure prevista dalla legge andrebbe temperata quanto meno introducendo

la facoltà di addurre la prova contraria.

Le stesse norme contrasterebbero altresì con il primo comma

dell'art. 27 della Costituzione, atteso che la detta disposizione

costituzionale deve essere interpretata nel senso che "nessuno deve

rispondere di un fatto che non sia attribuibile alla sua volontà e

consapevolezza".

L'ordinanza è ampiamente motivata in punto di rilevanza; non si è

avuta costituzione di parti né l'intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze riassunte in narrativa propongono questione

di legittimità costituzionale della stessa disciplina normativa e in

parte in relazione agli stessi parametri. I due giudizi vanno perciò

riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Il giudice istruttore di Bologna ripropone alla Corte la

questione di legittimità costituzionale dell art. 539 c.p., per

contrasto con gli artt. 3 e 27, primo comma, della Costituzione.

La violazione dell'art. 3 deriverebbe dall'eguale trattamento che

l'art. 539 c.p. (in correlazione con l'art. 519, comma secondo, n. 1)

riserva a chi si congiunge carnalmente con persona che non ha compiuto

gli anni quattordici, tanto nella ipotesi che egli conosca l'età del

minore, quanto nell'ipotesi che questi lo abbia tratto in inganno con

mendaci dichiarazioni.

La violazione dell'art. 27, primo comma, deriverebbe da ciò: che,

in contrasto con l'art. 47 c.p., "in virtù del quale vengono

attribuiti effetti discriminatori all'errore di fatto", l'art. 539 c.p.

"ha l'abnorme conseguenza di punire comportamenti dolosi il cui momento

conoscitivo non si è esteso a tutti gli elementi concreti della

fattispecie", fra cui l'età della persona offesa.

La questione con riferimento all'art. 27 è stata già dichiarata

non fondata dalla Corte (sentenze numeri 107/1957 e 20/1971) e

manifestamente infondata (ordinanza numero 70/1973).

È stata anche dichiarata non fondata in relazione all'art. 3 della

Costituzione (sentenza n. 19/1971), ma sotto il profilo della

disparità di trattamento fra chi può essere ammesso a provare

l'ignoranza dell'età o dell'inferiorità fisica o psichica del

soggetto passivo (art. 519, n. 2 e 3, c.p.) e chi non può invocare

l'ignoranza dell'età dell'offeso (art. 519, n. 1, c.p.).

E per quanto riguarda la eguaglianza di trattamento fra chi

conosceva l'età inferiore agli anni quattordici del soggetto passivo e

chi invece la ignorava per essere stato tratto in inganno con mendaci

dichiarazioni di esso (eguaglianza di trattamento che secondo il

giudice istruttore di Bologna violerebbe l'art. 3 della Costituzione),

la Corte in materia affine, cioè, essendo stata denunciata l'offesa al

principio di eguaglianza derivante dall'eguale trattamento previsto per

chi nei reati di cui agli artt. 519, n. 1, 521 e 524 c.p., ha usato la

violenza e chi senza violenza o minaccia ha compiuto il fatto in danno

di minore degli anni quattordici, e ciò senza "consentire al giudice

l'accertamento della personalità e del diverso sviluppo psico- fisico

del soggetto se minore di quattordici anni e, quindi, con uniformità

di disciplina penale, ancorché le fattispecie medesime possano in

concreto risultare diverse... per diversità di maturazione della

personalità del singolo minore", ha negato la violazione dell'art. 3

della Costituzione per il fatto che ai sensi dell'art. 539 c.p. sia

esclusa "la possibilità che l'imputato invochi a propria scusa

l'ignoranza dell'età dell'offeso".

L'affermazione del giudice istruttore di Bologna "che in base

all'art. 539 c.p. vengono ad equipararsi due situazioni assolutamente

distinte, meritevoli, per conseguenza, di un differente trattamento",

trascura l'elemento essenziale che costituisce il fondamento della

disposizione dell'art. 539 c.p.. Quale che sia la natura giuridica da

attribuirle, quella disposizione corrisponde ab antiquo nella

legislazione italiana al fine di una accentuata tutela del minore degli

anni quattordici, ritenuto incapace di consenso valido alla

congiunzione carnale.

E come essa, ancorché non espressa nel codice Zanardelli in cui

mancava una norma corrispondente all'attuale art. 539 (e, peraltro,

l'età della persona offesa presa in considerazione era di dodici

anni), era però costantemente applicata in giurisprudenza, così nel

codice vigente essa trova il suo equivalente nell'art. 60, terzo comma,

c.p..

Pertanto va dichiarata l'infondatezza della questione.

3. - Il giudice istruttore del tribunale di Milano riconosce che la

questione "è stata più volte sollevata e respinta dalla Corte", ma

"ritiene necessario riproporla nuovamente" basandola su argomentazioni

giuridiche anche in relazione alla modificazione del costume sociale

nel senso di una maggiore maturità e consapevolezza... per quanto

riguarda la capacità delle giovani generazioni di autodeterminarsi",

la quale "ha trovato un riconoscimento esplicito nell'ordinamento

giuridico vigente - in particolare nella legge 22 maggio 1978, n. 194 -

ove si consideri la norma contenuta nell'art. 12 che attribuisce alla

donna minore di età il diritto di chiedere personalmente

l'interruzione della gravidanza (nonostante sia poi necessario per

integrarne la volontà l'assenso di chi esercita su di lei la potestà

o la tutela)".

L'argomentazione non è decisiva per due motivi. In primo luogo,

proprio questa prevista necessità di integrare la volontà della

minore, integrazione derivante o dall'assenso dei genitori esercenti la

relativa potestà o dall'autorizzazione del giudice tutelare, dimostra

(a prescindere dal fatto della eccezionalità di istanza di aborto di

infraquattordicenni) l'insufficienza del consenso personale e quindi

l'inapplicabilità dell'esempio al consenso al congiungimento carnale,

che è certamente solo personale.

In secondo luogo, per quanto concerne l'asserito mutamento della

situazione sociale ai fini della normativa penale, premesso che il suo

apprezzamento spetta in via primaria al legislatore, la Corte ritiene

che esso non sia da considerare così rilevante da comportare la

conseguenza che ne vorrebbe trarre il giudice a quo.

In proposito giova ricordare che la norma dell'art. 539 c.p. è

stata mantenuta nel testo unificato del disegno di legge "Nuove norme a

tutela della libertà sessuale" approvato dalla Commissione Giustizia

della Camera dei Deputati, e sottoposto all'approvazione dell'Aula (che

non è avvenuta prima della fine della ottava legislatura).

Pertanto la Corte non ritiene che la argomentazione del giudice

istruttore di Milano sia sufficiente a sorreggere la censura di

violazione dell'art. 2 e dell'art. 3 della Costituzione.

L'art. 3 viene nuovamente invocato nell'ordinanza di rimessione per

denunciarne non solo la violazione derivante dall'eguale trattamento

riservato dall'art. 539 c.p. a chi conosceva e a chi ignorava l'età

del soggetto passivo (questione già più sopra esaminata), ma anche la

mancata distinzione, negli artt. 519 e 539 c.p., fra ignoranza ed

errore.

L'ordinanza afferma che la differenza fra ignoranza ed errore

"risulta ben chiara dal confronto fra l'art. 5 e l'art. 47 c.p.". Ma in

realtà è arbitrario ravvisare una differenza concettuale fra

l'ignoranza della legge penale considerata nello art. 5 c.p. (alla

quale è certamente equiparato l'errore) e l'errore (al quale è

certamente equiparata l'ignoranza) su una legge diversa da una legge

penale, considerato nell'ultimo comma dell'art. 47 c.p..

Del resto la giurisprudenza consolidata della Cassazione attraverso

una compiuta analisi dei due concetti è pervenuta ad escludere ogni

rilevante differenza ontologica fra errore e ignoranza.

Pertanto anche sotto tale profilo la denunciata violazione

dell'art. 3 non sussiste.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 539 c.p. sollevata, con riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore

del tribunale di Bologna con l'ordinanza n. 731 del reg. ord. 1976;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 519 e 539 c.p. sollevata, con riferimento agli artt. 2, 3 e

27, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore del

tribunale di Milano con l'ordinanza n. 126 del reg. ord. 1981.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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