Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1957 · relatore Ernesto Battaglini

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 539 Cod.

pen., promosso con l'ordinanza 4 febbraio 1957 del Tribunale di S.

Maria Capua Vetere emessa nel procedimento penale a carico di

Dell'Aversana Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 64 del 9 marzo 1957 ed iscritta al n. 32 del Registro

ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1957 la relazione del

Giudice Ernesto Battaglini;

udito il sostituto Avv. gen. dello Stato Dario Foligno.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Dell'Aversana Giuseppe fu chiamato a rispondere, dinanzi al

Tribunale di S. Maria Capua Vetere, del delitto preveduto dallo art.

519, cpv. n. 1, Cod. pen., per essersi congiunto carnalmente con

Maruzzella Iolanda, minore degli anni quattordici.

Durante il corso del dibattimento la difesa dell'imputato propose

questione di legittimità costituzionale degli artt. 42, cpv. 20, e 539

Cod. pen. in relazione all'art. 27, 1ª e 2ª parte, della Costituzione,

"in ordine all'elemento costitutivo del reato di violenza carnale

presunta - art. 519, n. 1, Cod. pen. - prospettato quale elemento

ricadente sull'azione dell'imputato per responsabilità obiettiva".

Il Tribunale, ritenendo la sollevata questione di legittimità

costituzionale rilevante e non manifestamente infondata, sospese il

giudizio e rinviò, per la risoluzione della questione, gli atti a

questa Corte costituzionale.

L'ordinanza fu notificata alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri il 13 febbraio 1957 e comunicata alla Presidenza delle due

Camere in data 7 febbraio 1957. A cura della Presidenza di questa

Corte, l'ordinanza stessa fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9

marzo 1957, n. 64.

Si è costituita in giudizio soltanto l'Avvocatura generale del lo

Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e,

con deduzioni scritte e orali, ha concluso perché venga dichiarata

l'infondatezza della questione sollevata. Considerato in diritto :

La questione proposta con l'ordinanza di rinvio ha per oggetto la

pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 539 Cod. pen., il

quale dichiara irrilevante l'errore o l'ignoranza, nel soggetto attivo,

in ordine all'età del soggetto passivo nei delitti contro la moralità

pubblica e il buon costume e più specialmente, avuto riguardo alla

fattispecie, nel reato di congiungimento carnale abusivo (art. 519,

cpv. n. 1, Cod. pen.), in relazione alle norme contenute nella prima e

seconda parte dell'art. 27 della Costituzione.

Ma l'assunta illegittimità costituzionale è destituita di ogni

fondamento.

Prendendo anzitutto in esame la contestata norma, contenuta

nell'art. 539 Cod. pen., alla stregua del principio sancito nella prima

parte dell'art. 27 della Carta costituzionale, va tenuto presente che,

nella disposizione testé ricordata, la Costituzione - come si evince

chiaramente dalla formulazione letterale del testo - non fa che

enunciare il carattere personale della responsabilità penale e

contiene perciò un tassativo divieto della responsabilità penale per

fatto altrui, senza alcun riferimento al divieto della cosiddetta

responsabilità oggettiva.

Il limpido significato del testo della norma stessa è confermato,

in modo da evitare ogni possibilità di dubbio, dai lavori preparatori,

nei quali espressamente ed univocamente fu manifestato, come unico

scopo della disposizione, quello di vietare tutte quelle forme di

repressione penale che avevano avuto recenti esempi di triste

esperienza, relativi a responsabilità estesa a persone o a gruppi di

persone estranee al reato e diverse dal colpevole, ma che costituivano

soltanto rappresaglia e vendetta contro gruppi familiari o etnici ai

quali l'imputato apparteneva.

La solenne riaffermazione della limitazione della responsabilità

penale alle sole conseguenze del fatto proprio, assumeva perciò il

significato della riaffermazione di un alto principio di civiltà

giuridica. Così inteso, il contenuto della prima parte dell'art. 27

già citato richiede come requisito della responsabilità penale

personale soltanto quel rapporto di causalità materiale tra azione ed

evento che è enunciato nell'art. 40 del Codice penale e che è

sufficiente a stabilire, tra il soggetto ed il fatto preveduto come

reato, quel carattere di suità in cui consiste il requisito della

personalità nella responsabilità penale.

Ma anche se si dovesse considerare come requisito della stessa

responsabilità penale personale un qualsiasi nesso psicologico tra

l'azione e l'evento, in modo da consentire il riferimento dello evento

alla condotta del colpevole come effetto anche di una causalità

psichica, si perverrebbe ad una identica conclusione della questione

che ne occupa.

Infatti l'età del soggetto passivo, la cui ignoranza od errore è

dichiarata irrilevante dall'art. 539 Cod. pen., non attiene allo evento

del reato, che è costituito dallo stesso congiungimento carnale

abusivo e che deve essere investito dalla coscienza e dalla volontà

intenzionale. Invece l'età del soggetto passivo costituisce un

presupposto del reato e più propriamente una condizione (non

obiettiva) di punibilità, la cui consapevolezza è estranea al nesso

tra azione ed evento. Cosicché la deroga che l'art. 539 Cod. pen.

contiene circa la rilevanza di tale consapevolezza, non tocca il nesso

psichico suddetto e tende soltanto a rendere piùenergica la tutela di

persone che si trovino in determinate condizioni di immaturità o

equivalenti, contro i pericoli derivanti da rapporti sessuali abusivi.

Per quanto poi concerne la pretesa illegittimità costituzionale

dell'art. 539 Cod. pen. in confronto della disposizione contenuta nella

seconda parte dell'art. 27 della Costituzione, basta considerare che la

disposizione stessa, nel dichiarare che l'imputato non è considerato

colpevole sino alla condanna definitiva, contiene una norma tendente a

garantire la esclusione della presunzione di colpevolezza nell'imputato

durante tutto lo svolgimento del rapporto processuale, ma nulla ha a

che vedere col preteso divieto di responsabilità penale oggettiva nel

rapporto penale sostanziale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione sollevata dal Tribunale di S.

Maria Capua Vetere con ordinanza 4 febbraio 1957 sulla legittimità

costituzionale dell'art. 539 Cod. pen. in riferimento all'art. 27,

prima e seconda parte, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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