Art. 538 c.p. — Misura di sicurezza
Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 puo' essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva e' sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
