Alle esigenze di una disciplina sistematica e completa della materia riguardante i vizi della volontà risponde anche la norma (art. 46) riguardante il costringimento fisico, per la quale non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto mediante violenza fisica (la violenza morale è preveduta nell'articolo 54), alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. La Commissione parlamentare ritenne superflua anche la dichiarazione di questa regola, a giustificare la quale valgono, peraltro, le ragioni esposte a proposito del caso fortuito e della forza maggiore. Ragioni, che qui hanno tanto maggiore efficacia, in quanto la dichiarazione del principio costituisce la necessaria premessa della conseguenza contenuta nel capoverso della stessa disposizione, per la quale, trattandosi di una coazione dovuta ad un fatto imputabile (e non meramente fisico come nell'ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore), l'autore della violenza risponde penalmente del fatto commesso dalla persona costretta. La Commissione predetta avrebbe voluto che questa norma venisse fusa con quella dell'articolo 48, la quale attribuisce la responsabilità penale del fatto commesso dalla persona ingannata a colui che con l'inganno l'ha determinata a commetterlo. Ma è manifesto che si tratta di due ipotesi essenzialmente diverse: nel primo caso viene in considerazione la violenza, nell'altro l'inganno, così che la confusione di questi elementi eterogenei non potrebbe certamente giovare alla semplicità e alla chiarezza. Anche l'espressione «non punibile», riferita alla persona coartata, non è piaciuta alla Commissione parlamentare, in quanto la violenza fisica esclude il reato e non la semplice punibilità. Conviene tuttavia considerare che il termine «non punibile» ha nel codice un significato generico, e non ristretto alle cause che esimono da pena. Esso comprende ogni causa per la quale il fatto non può essere punito, all'infuori dei casi di non imputabilità. Il codice lo usa costantemente in tal senso (a differenza del codice del 1889, che lo adoperava in sensi diversi) e lo ha preferito alle espressioni specifiche per non pregiudicare, di fronte alla varietà dei casi, l'interpretazione giurisprudenziale e l'elaborazione dottrinale. Non v'è ragione, quindi, di modificare la formula, la quale risponde perfettamente allo scopo della disposizione e alle necessità della pratica.
Relazione al Codice penale (1930), n. 31