Art. 406 c.p. — Delitti contro i culti ammessi nello Stato
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Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato e' punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena e' diminuita.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 28 marzo 2006
