Art. 406 c.p. — Delitti contro i culti ammessi nello Stato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 28 marzo 2006. Leggi il testo vigente →

Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato e' punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena e' diminuita.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 28 marzo 2006

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nessuna osservazione venne fatta sulle disposizioni contenute in questo titolo. Originariamente esso era distinto in due capi, dei delitti contro le leggi di ordine pubblico, e dei delitti contro la polizia di sicurezza. Ora ritenni che tale distinzione non fosse necessaria, dato che si tratta sempre della medesima oggettività giuridica; e però la soppressi.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 152

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art406 · fonte del testo

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