Corte costituzionale

Sentenza n. 329/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/11/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1995 dal pretore

di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, nel procedimento

penale a carico di Luciani Carlo ed altro, iscritta al n. 529 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In un giudizio penale per reati di danneggiamento e offesa

della religione cattolica mediante vilipendio di cose, il pretore di

Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, ha sollevato, con

ordinanza del 6 dicembre 1995, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 404 del codice penale, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione.

La disposizione incriminatrice dell'art. 404 del codice penale

(Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), per

la quale si procede nel giudizio principale, stabilisce al primo

comma la pena della reclusione da uno a tre anni per "chiunque, in un

luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al

pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di

cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o

siano destinate necessariamente all'esercizio del culto"; mentre il

successivo art. 406 (Delitti contro i culti ammessi nello Stato)

stabilisce che "chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli artt.

403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato" sia punito "ai

termini dei predetti articoli", ma prevede al contempo che la pena

sia diminuita.

2. - Il pretore argomenta il quesito di costituzionalità

richiamando, in primo luogo, la sentenza n. 125 del 1957 della Corte

costituzionale, che ha dichiarato non fondata analoga questione,

sollevata in riferimento agli artt. 7 e 8 della Costituzione. Nella

decisione - osserva il rimettente - si è escluso il contrasto della

norma con il principio di uguale libertà delle confessioni

religiose, sia perché "l'art. 404 non limita il libero esercizio

dei culti e la libertà delle varie confessioni religiose, né limita

la condizione giuridica di chi professa un culto diverso dal

cattolico", sia perché gli artt. 7 e 8 non stabiliscono la parità

tra le diverse confessioni, "ma ne differenziano invece la posizione

giuridica, che è sì di eguale libertà, ma non di eguale

regolamento dei rapporti con lo Stato". Osserva inoltre il giudice a

quo, richiamando passaggi della relazione ministeriale sul codice

penale del 1930, che la configurazione delle diverse incriminazioni

in tema di vilipendio delle religioni, con la tutela rafforzata

relativamente agli atti compiuti in dispregio della religione

cattolica e dei suoi simboli, rispecchia l'intento del legislatore di

allora, mosso dall'esigenza di tutelare la religione cattolica quale

"... fattore di unità morale della nazione", "bene di civiltà di

interesse generale ... della più ampia importanza, anche per il

raggiungimento dei fini etici dello Stato".

3. - L'entrata in vigore della Costituzione, con i principi

fondamentali di laicità dello Stato, di uguaglianza senza

distinzioni di religione e di uguale libertà delle confessioni

religiose, e poi ulteriormente la modifica del Concordato

lateranense, attraverso l'accordo recepito con la legge 25 marzo

1985, n. 121, che ha esplicitamente affermato il venir meno del

principio della religione cattolica come sola religione dello Stato

italiano, avrebbero dovuto - prosegue il rimettente - determinare una

modifica legislativa di tutte le disposizioni che, come quella

impugnata, fondano una differenziazione di disciplina tra religione

"dello Stato" e altri culti, a svantaggio di questi ultimi; ma così

non è stato.

Si è d'altra parte sviluppata, nella giurisprudenza

costituzionale, una linea di progressiva riconsiderazione

dell'assetto normativo in argomento. La sentenza n. 79 del 1958, nel

riconoscere al sentimento religioso sul piano individuale il

carattere di diritto inviolabile, segna altresì la separazione del

sentimento religioso collettivo dalle commistioni con le finalità

dello Stato etico, giustificando la tutela rafforzata della religione

"dello Stato" in quanto rivolta a un bene di interesse della quasi

totalità dei cittadini e dunque sulla base del dato, quantitativo e

sociologico, della religione di maggioranza. Un criterio, questo, che

è utilizzato ancora nella sentenza n. 14 del 1973, che peraltro già

contiene l'invito al legislatore a sanare la discriminazione tra le

diverse confessioni e i rispettivi fedeli. Tale contesto normativo ha

resistito anche alla sentenza n. 925 del 1988, nella quale però, una

volta intervenuta la ricordata modifica degli accordi concordatari,

la Corte ha riconosciuto che un diritto inviolabile della persona,

come il sentimento religioso, non può essere diversamente tutelato a

seconda del maggiore o minore numero degli appartenenti a una data

confessione; la decisione non è pervenuta a una declaratoria di

incostituzionalità, ma solo per dare tempo al legislatore di

svolgere, nella materia, le linee direttive della Costituzione.

Il punto d'arrivo di questo itinerario della giurisprudenza

costituzionale è rappresentato dalla sentenza n. 440 del 1995, che

ha dichiarato l'incostituzionalità parziale dell'incriminazione

della bestemmia (art. 724 cod. pen.), in riferimento ai princìpi

contenuti negli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della

Costituzione. Da questi princìpi discende l'incompatibilità con la

Costituzione di una norma che "...differenzia la tutela penale del

sentimento religioso individuale a seconda della fede professata".

Nella citata decisione, inoltre, si è sottolineato che "... la

perdurante inerzia del legislatore non consente ... di protrarre

ulteriormente l'accertata discriminazione, dovendosi affermare la

preminenza del principio costituzionale di uguaglianza in materia di

religione su altre esigenze ... pur apprezzabili, ma di valore non

comparabile".

4. - Questione analoga a quella da ultimo indicata si manifesta, ad

avviso del giudice rimettente, nel raffronto tra l'art. 404 e l'art.

406 del codice penale, poiché anche rispetto a queste previsioni

incriminatrici debbono valere le considerazioni svolte nella

richiamata sentenza n. 440 del 1995, sia quanto all'oramai superata

nozione di "religione dello Stato", sia quanto alla inammissibilità,

sul piano costituzionale, della perdurante disparità di disciplina

penale dei medesimi fatti, a seconda che costituiscano vilipendio

della religione cattolica (art. 404), ovvero di un culto "ammesso"

nello Stato (art. 406). Considerato in diritto

1. - Il pretore di Trento solleva una questione costituzionale di

uguaglianza in materia di religione, relativamente all'art. 404,

primo comma, del codice penale che punisce con la reclusione da uno a

tre anni "chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo

pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato,

mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano

consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio

del culto", mentre l'art. 406 del codice penale stabilisce che "la

pena è diminuita" qualora il medesimo fatto sia commesso contro un

"culto ammesso nello Stato". Tale diversità di pena nella quale si

incorre a seconda che l'offesa riguardi la "religione dello Stato"

ovvero un "culto ammesso", viola, ad avviso del giudice rimettente,

gli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, i

quali proclamano rispettivamente la pari dignità e l'uguaglianza di

tutti i cittadini, senza distinzione di religione, e l'uguale

libertà di tutte le confessioni davanti alla legge.

2. - La questione è fondata.

Le norme richiamate prevedono una diversa sanzione penale per il

medesimo fatto di reato, qualora esso sia commesso contro quella che

il codice penale, in mancanza di una riforma, denomina tuttora

anacronisticamente (si veda il punto 1 del protocollo addizionale

dell'accordo di modifica del Concordato lateranense, recepito con

legge 25 marzo 1985 n. 121) la "religione dello Stato" - formula che,

alla stregua della sentenza n. 925 del 1988 di questa Corte, deve

riferirsi alla religione cattolica, in quanto già religione dello

Stato - ovvero sia commesso contro un "culto ammesso nello Stato" -

espressione anch'essa fuori tempo, dovendosi intendere nel senso di

comprendere tutte le "confessioni religiose", diverse da quella

cattolica, che rientrano nella protezione dell'art. 8 della

Costituzione.

Tale diversità è stata di volta in volta giustificata con

argomenti non più idonei a consentirne il mantenimento nell'attuale

ordinamento alla stregua degli invocati princìpi costituzionali.

Secondo la visione nella quale si mosse il legislatore del 1930,

alla Chiesa e alla religione cattoliche era riconosciuto un valore

politico, quale fattore di unità morale della nazione. Tale visione,

oltre a trovare riscontro nell'espressione "religione dello Stato",

stava alla base delle numerose norme che, anche al di là dei

contenuti e degli obblighi concordatari, dettavano discipline di

favore a tutela della religione cattolica, rispetto alla disciplina

prevista per le altre confessioni religiose, ammesse nello Stato.

Questa ratio differenziatrice certamente non vale più oggi, quando

la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi

strumentalmente rispetto alle finalità dello Stato e viceversa

(sentenze n. 334 del 1996 e n. 85 del 1963, nonché n. 203 del 1989).

La giurisprudenza di questa Corte, fin dalle sue prime decisioni,

ha infatti posto a fondamento, quale oggetto di tutela penale da

parte delle norme in questione, il sentimento religioso, non quale

interesse dello Stato ma quale "interesse, oltre che del singolo,

della collettività" (sentenza n. 125 del 1957). Nell'ambito della

protezione di tale interesse collettivo, peraltro, fu riconosciuta la

speciale preminenza della religione cattolica rispetto alle altre

religioni e su questa base venne quindi giustificata la tutela penale

della prima, rafforzata rispetto a quella offerta alle seconde,

ritenendosi che da ciò non derivasse alcun limite al libero

esercizio dei culti o alla condizione giuridica dei credenti

(sentenza n. 125 citata). Valse allora come argomento la

considerazione che la religione cattolica è, per antica e

ininterrotta tradizione, quella professata dalla "quasi totalità"

dei cittadini (così, ancora, la già ricordata sentenza n. 125 del

1957 e le sentenze n. 79 del 1958 e n. 14 del 1973).

Tale criterio, quale giustificazione di discipline differenziate in

ordine alla protezione penale del sentimento religioso, è stato

successivamente abbandonato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Nella sentenza n. 925 del 1988, in tema di reato di bestemmia, si è

affermato che "il superamento della contrapposizione fra la religione

cattolica, "sola religione dello Stato", e gli altri culti "ammessi",

sancito dal punto 1 del protocollo del 1984" rende "ormai

inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si" basi "soltanto sul

maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni

religiose". E, da ultimo, nella sentenza n. 440 del 1995, si è

precisato che "l'abbandono del criterio quantitativo significa che in

materia di religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari

protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in

una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza". In

tal modo, la protezione del sentimento religioso è venuta ad

assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale

di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve

abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro

che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria,

indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse

confessioni. Il superamento di questa soglia attraverso valutazioni e

apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori, con

conseguenze circa la diversa intensità di tutela, infatti,

inciderebbe sulla pari dignità della persona e si porrebbe in

contrasto col principio costituzionale della laicità o

non-confessionalità dello Stato, affermato in numerose occasioni da

questa Corte (sentenze n. 203 del 1989, n. 259 del 1990 e n. 195 del

1993): principio che, come si ricava dalle disposizioni che la

Costituzione dedica alla materia, non significa indifferenza di

fronte all'esperienza religiosa ma comporta equidistanza e

imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni

religiose.

L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale rende infine

improprio il riferimento, quale criterio giustificativo della

differenziazione operata dalla legge, alla presumibile "maggiore

ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese"

alla religione cattolica, criterio talora utilizzato in passato

congiuntamente a quello quantitativo (sentenze n. 79 del 1958, n. 39

del 1965 e n. 14 del 1973). Il richiamo alla cosiddetta coscienza

sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte

del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è

viceversa vietato là dove la Costituzione, nell'art. 3, primo comma,

stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in

base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto

la religione. Tale divieto vale a dire che la protezione del

sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di

libertà religiosa, non è divisibile. Ogni violazione della

coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel

diritto nella loro interezza e tale dunque da riguardare tutti allo

stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa cui

eventualmente si appartenga, cosicché non è possibile attribuire

rilevanza, in vista della disciplina giuridica, all'esistenza di

reazioni sociali differenziate. Diversamente ragionando, si finirebbe

per rendere cedevole la garanzia costituzionale dell'uguaglianza

rispetto a mutevoli e imprevedibili atteggiamenti della società. Se

si considera inoltre che tanta maggior forza tali reazioni assumono

quanto più grande è la loro diffusione nella società, si comprende

la contraddizione insita nel subordinare a esse la garanzia

dell'uguaglianza, una garanzia che, rispetto ad alcuni potenziali

fattori di disuguaglianza (tra i quali la religione), concorre alla

protezione delle minoranze.

È significativo, a questo riguardo, che esplicite rivendicazioni

di uguaglianza di trattamento in questa materia si trovino oggi

espresse in intese stipulate dallo Stato con varie confessioni

religiose minoritarie e tradotte in legge dello Stato. Vi può essere

la richiesta di una generale disciplina equiparatrice (come è il

caso dell'art. 1, comma 4, dell'intesa con l'Unione delle comunità

ebraiche italiane del 27 febbraio 1989, recepito nell'art. 4 della

legge 8 marzo 1989, n. 101, secondo il quale "è assicurata in sede

penale la parità di tutela del sentimento religioso"), ovvero

dell'eliminazione altrettanto generalizzata di ogni protezione penale

speciale diretta del sentimento religioso (come è il caso, invece,

dell'art. 4 dell'intesa con la Tavola Valdese del 21 febbraio 1984;

del Preambolo all'Intesa con le Assemblee di Dio in Italia del 29

dicembre 1986; del Preambolo all'intesa con l'Unione Cristiana

Evangelica Battista d'Italia del 29 marzo 1993): in ogni caso, vi è

convergenza nella rivendicazione di uguaglianza nel trattamento di

fronte alla legge penale.

3. - Gli argomenti portati a sostegno della differenza di

disciplina posta dagli artt. 404 e 406 cod. pen. risultano pertanto

tutti superati, con la conseguenza che tale differenza si rivela

essere un'inammissibile discriminazione.

A questa Corte, nell'ambito dei propri poteri, compete porre

rimedio a essa soltanto riconducendo a uguaglianza la quantificazione

della sanzione penale, attraverso la dichiarazione di

incostituzionalità dell'impugnato primo comma dell'art. 404 cod.

pen. nella parte in cui prevede una pena eccedente quella diminuita,

comminata per il fatto previsto dall'art. 406. Esula invece dalla

giurisdizione costituzionale ogni affermazione circa la natura della

previsione di cui all'art. 406, in rapporto a quella dell'art. 404

cod. pen., nonché circa le modalità di determinazione della misura

della pena diminuita, prevista dallo stesso art. 406.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404, primo

comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena della

reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista

dall'art. 406 del codice penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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