Corte costituzionale

Sentenza n. 327/2002

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 405 del

codice penale (Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico),

promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 2000 dalla Corte di

cassazione, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie

speciale, n. 16 dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 5 dicembre 2000, la Corte di

cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 405 del codice penale (Turbamento di funzioni religiose

del culto cattolico), in riferimento agli articoli 3, primo comma, e

8, primo comma, della Costituzione.

2. - Premesse le vicende del giudizio di merito, quanto al fatto

storico e quanto alle omologhe conclusioni dei giudici di primo grado

e di appello, la Corte remittente sottolinea in primo luogo la

rilevanza della questione: si tratta, infatti, di verificare la

legittimità costituzionale della norma incriminatrice oggetto della

contestazione all'imputato, "la cui riforma, espulsione o

conservazione nell'ordinamento penale influisce evidentemente sul

giudizio finale di condanna o proscioglimento, ovvero sulla entità

della pena comminata".

3. - Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di

cassazione ricorda che l'articolo 405 del codice penale punisce con

la reclusione fino a due anni "chiunque impedisce o turba l'esercizio

di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le

quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo

o in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al

pubblico", mentre ai sensi dell'articolo 406 dello stesso codice

(Delitti contro i culti ammessi nello Stato) "la pena è diminuita"

se il fatto è commesso contro un culto ammesso dallo Stato.

Ad avviso della Corte remittente, questa diversità di

trattamento sanzionatorio, stabilita in ragione del fatto che il

turbamento della funzione religiosa riguardi il culto cattolico

ovvero altri culti ammessi, sarebbe in contrasto con l'articolo 3,

primo comma, della Costituzione, che consacra la pari dignità ed

eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione

di religione, nonché con l'articolo 8, primo comma, della

Costituzione, in base al quale tutte le confessioni religiose sono

egualmente libere davanti alla legge.

La Corte di cassazione ricorda che la giurisprudenza

costituzionale in materia ha subito una evoluzione storica, in quanto

in un primo tempo la diversità di trattamento giuridico tra

religione cattolica e altre religioni era giustificata dalla

considerazione che il cattolicesimo era riconosciuto come fattore di

unità morale della Nazione, e come tale formava oggetto di

particolare protezione anche nell'interesse dello Stato, mentre,

nell'attuale mutato contesto sociale e culturale, l'atteggiamento

dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei

confronti di tutte le religioni, "senza che possano assumere rilievo

il dato quantitativo dell'adesione confessionale a questa o a quella

chiesa, e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali

cagionate dall'offesa a questa o quella religione" (sentenza n. 508

del 2000).

Ad avviso del giudice remittente, l'equidistanza e

l'imparzialità nei confronti di tutte le religioni

rappresenterebbero il riflesso del principio di laicità dello Stato,

che sarebbe assurto al rango di "principio supremo" del vigente

ordinamento pluralistico, pur non implicando indifferenza o

astensione da parte dello Stato stesso davanti al fenomeno religioso.

In definitiva - conclude la Corte di cassazione - gli argomenti

tradizionalmente addotti per giustificare il diverso trattamento

sanzionatorio previsto dagli articoli 405 e 406 del codice penale

sarebbero divenuti privi di forza persuasiva, sicché tale diversità

di trattamento darebbe ormai corpo ad una discriminazione

costituzionalmente inammissibile (sentenza n. 329 del 1997). Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione solleva questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 405 del codice penale (Turbamento di

funzioni religiose del culto cattolico), che punisce con la

reclusione fino a due anni "chiunque impedisce o turba l'esercizio di

funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le

quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo

o in un luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al

pubblico".

Il giudice remittente dubita che la disposizione in esame,

prevedendo per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto

cattolico ivi considerati un trattamento sanzionatorio più severo

rispetto a quello stabilito dall'articolo 406 dello stesso codice

(Delitti contro i culti ammessi nello Stato) per i medesimi fatti

commessi contro un culto "ammesso" dallo Stato, violi gli articoli 3,

primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, cioè

l'eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e

l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla

legge.

Ad avviso della Corte di cassazione, la diversità di pena nella

quale si incorre a seconda che il turbamento della funzione religiosa

riguardi il culto cattolico ovvero altri culti ammessi dallo Stato si

configurerebbe come una discriminazione costituzionalmente

inammissibile, in quanto contrasterebbe con il "principio supremo" di

laicità dello Stato, che richiede l'equidistanza e l'imparzialità

dello Stato nei confronti di tutte le religioni.

2. - La questione è fondata.

Nel sistema del codice penale sono oggetto della tutela del

sentimento religioso sia la religione cattolica, sia i culti

"ammessi" nello Stato, da intendersi, dopo l'entrata in vigore della

Costituzione, con la piena affermazione della libertà religiosa,

come culti diversi da quello cattolico. Identiche sono le condotte

sanzionate penalmente, descritte negli artt. 403, 404 e 405 cod.

pen., ma differente è il trattamento sanzionatorio: l'art. 406,

infatti, stabilisce che la pena prevista per tali reati è diminuita

se le medesime condotte vengono poste in essere contro i culti

"ammessi".

L'esigenza di una unificazione del trattamento sanzionatorio ai

fini di una eguale protezione del sentimento religioso, che è

imposta dai principi costituzionali evocati dal giudice remittente,

è stata già affermata da questa Corte nella sentenza n. 329 del

1997. Con essa è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale,

per violazione degli articoli 3 e 8 della Costituzione, dell'articolo

404, primo comma, del codice penale (Offese alla religione dello

Stato mediante vilipendio di cose), nella parte in cui prevede una

pena maggiore di quella stabilita per le medesime condotte riferite a

confessioni diverse dalla cattolica dall'articolo 406 dello stesso

codice.

Si tratta ora di applicare i medesimi principi, già enucleati in

quella sentenza, al caso sottoposto all'esame di questa Corte,

giacché anche le diverse previsioni concernenti il turbamento di

funzioni religiose, se riferite al culto cattolico, devono essere

assoggettate al più lieve trattamento sanzionatorio previsto

dall'art. 406 cod. pen. per i culti "ammessi".

Il principio fondamentale di laicità dello Stato, che implica

equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni, non potrebbe

tollerare che il comportamento di chi impedisca o turbi l'esercizio

di funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da

quello cattolico, sia ritenuto meno grave di quello di chi compia i

medesimi fatti ai danni del culto cattolico.

3. - Esula dai compiti di questa Corte indagare se l'art. 406

cod. pen. costituisca un'attenuante di un reato base ovvero debba

essere considerato autonoma figura di reato, come pure pronunciarsi

sulla qualificazione da riservare alla previsione di cui al secondo

comma dell'art. 405 cod. pen. ("se concorrono fatti di violenza o di

minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni"). E tuttavia,

quale che sia l'interpretazione che la giurisprudenza vorrà

accreditare, l'istanza costituzionale di equiparazione della tutela

penale dei culti va soddisfatta in relazione a tutte le previsioni

dell'art. 405 cod. pen.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 405 del

codice penale, nella parte in cui, per i fatti di turbamento di

funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi,

anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice

penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:327 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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