Art. 407 c.p. — Violazione di sepolcro
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nessuna osservazione venne fatta sulle disposizioni contenute in questo titolo. Originariamente esso era distinto in due capi, dei delitti contro le leggi di ordine pubblico, e dei delitti contro la polizia di sicurezza. Ora ritenni che tale distinzione non fosse necessaria, dato che si tratta sempre della medesima oggettività giuridica; e però la soppressi.
Relazione al Codice penale (1930), n. 152
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art407 · fonte del testo
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