Corte costituzionale

Sentenza n. 424/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/10/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo

comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 20 maggio

1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Ivrea, il 28 aprile 1999 dal giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale dei minorenni di L'Aquila, il 29 novembre 1999

dal tribunale di Ivrea e il 17 dicembre 1999 dal tribunale di

Salerno, rispettivamente iscritte ai nn. 425 e 431 del registro

ordinanze 1999 e ai nn. 43 e 125 del registro ordinanze 2000 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 37,

prima serie speciale, dell'anno 1999 e nn. 8 e 15, prima serie

speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza del 20 maggio 1999 (r.o. 425/1999), il

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ivrea,

nell'udienza preliminare, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale

(Ritrattazione), in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione.

1.2. - Nel procedimento principale, due persone, imputate di

favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) per avere riferito

circostanze non veritiere in sede di informazioni raccolte dalla

polizia giudiziaria su iniziativa di quest'ultima, hanno

successivamente reso, nell'interrogatorio svolto nell'udienza

preliminare, dichiarazioni contrarie a quelle precedenti e, al

termine dell'atto, hanno eccepito l'incostituzionalità della

disposizione che regola la ritrattazione, in quanto non applicabile

nei loro riguardi; a tale eccezione dà corso il giudice di merito,

ritenendola non manifestamente infondata.

Ad avviso del rimettente, a seguito della sentenza n. 101 del

1999 della Corte costituzionale - che ha dichiarato

l'incostituzionalità dell'art. 376, primo comma, cod. pen., nella

parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non

punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria delegata dal

pubblico ministero a norma dell'art. 370 cod. proc. pen. di fornire

informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false

ovvero in tutto o in parte reticenti - si sarebbe determinata una

irrazionalità nuova e ulteriore nella materia della ritrattazione.

Infatti, la disciplina dell'assunzione di informazioni dalle

persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini

da parte della polizia giudiziaria di propria iniziativa (art. 351

cod. proc. pen.) e l'assunzione delle stesse informazioni su delega

del pubblico ministero (art. 370 cod. proc. pen.) è unitaria,

valendo le stesse regole di documentazione (art. 357 cod. proc.

pen.), il medesimo rinvio alle norme applicabili nello svolgimento

dell'atto (art. 362, comma 1, secondo periodo, in relazione

all'art. 351, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen.), la medesima

utilizzabilità delle dichiarazioni così acquisite nel prosieguo del

processo (art. 500 cod. proc. pen.); ma, a fronte di questa

unitarietà di disciplina, si è determinata, in conseguenza della

citata pronuncia della Corte costituzionale, una differenza

nell'ambito di applicazione della ritrattazione, che è valevole solo

in un caso - cioè per le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria

operante su delega del pubblico ministero - e non nell'altro. Una

differenza, questa, osserva il rimettente, che dipende oltretutto da

un elemento formale, del tutto "esterno" alla volontà del

dichiarante, il quale potrebbe anche ignorare se l'atto è assunto su

iniziativa autonoma della polizia giudiziaria ovvero su delega del

pubblico ministero.

L'ordinanza di rimessione svolge poi una disamina testuale della

sentenza n. 101 del 1999 della Corte costituzionale, avente a oggetto

una questione non coincidente con quella ora sollevata: mentre il

ragionamento della sentenza è condotto sul piano della

ingiustificata differenziazione di trattamento di due ipotesi di

assunzione di informazioni che, pur se integranti sul piano delle

condotte l'una il reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod.

pen.) e l'altra il reato di false informazioni al pubblico ministero

(art. 371-bis cod. pen.), costituiscono tuttavia aspetti di una

stessa attività, facente capo al pubblico ministero quale organo di

direzione delle indagini preliminari, nella questione ora rimessa

all'esame della Corte è invece prospettata una diversa

irrazionalità, che scaturisce proprio dall'estensione della causa di

non punibilità quale è stata effettuata con la sentenza

costituzionale citata. Né è possibile, osserva il rimettente, dare

soluzione al problema in via interpretativa, non potendosi creare una

causa di non punibilità nuova, non espressamente prevista dalla

legge; è dunque necessario un ulteriore intervento della Corte

costituzionale.

Quanto alla rilevanza, conclude il giudice rimettente, essa sta

nella alternativa tra il rinvio a giudizio degli imputati per il

reato di favoreggiamento personale loro contestato, e il loro

proscioglimento, in caso di accoglimento della questione sollevata.

1.3. - Nel giudizio così instaurato è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha chiesto una declaratoria di

inammissibilità o di infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura che la ragione della declaratoria di

incostituzionalità cui fa richiamo il rimettente (sentenza n. 101

del 1999) è, proprio secondo la motivazione di essa, da ravvisare

essenzialmente nel fatto che l'assunzione personale e diretta da

parte del pubblico ministero di informazioni da persone che possono

riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 370, comma 1,

primo periodo, cod. proc. pen.) e l'assunzione delle medesime

informazioni avvalendosi della polizia giudiziaria a ciò delegata

(secondo periodo della stessa disposizione) costituiscono "forme

diverse della medesima attività, facente sostanzialmente capo

comunque al pubblico ministero nell'esercizio dei poteri che a esso

spettano quale organo che dirige le indagini preliminari

all'esercizio dell'azione penale (artt. 326 e 327 cod. proc. pen.)".

Tale rilievo, unitamente a quelli della identità di forme di

garanzia procedurale e di regole di documentazione nei due casi,

nonché della necessaria equivalenza di atti diretti e atti delegati

per la loro utilizzabilità nel processo, ha fatto concludere la

Corte costituzionale nel senso della arbitrarietà della

differenziazione di trattamento quanto all'efficacia della

ritrattazione.

Ma questi argomenti, afferma l'Avvocatura, non valgono in

relazione al caso, ora in esame, delle dichiarazioni rese alla

polizia giudiziaria su iniziativa di quest'ultima: non v'è identità

di situazione sostanziale né v'è ragione di assimilare le

dichiarazioni anzidette a quelle rese alla polizia giudiziaria su

delega del pubblico ministero o - tantomeno - a quelle rese

direttamente al pubblico ministero.

Perciò, una pronuncia di incostituzionalità nel senso

prospettato dal rimettente si tradurrebbe in una inammissibile

sostituzione del giudice costituzionale al legislatore, in difetto di

qualsiasi ragione per estendere la portata della richiamata sentenza

a un caso diverso da quello in essa considerato.

2.1. - Questione analoga è stata sollevata dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale dei minorenni di L'Aquila,

con ordinanza del 28 aprile 1999 (r.o. 431/1999).

Premesso di aderire all'interpretazione della giurisprudenza di

legittimità secondo la quale la mancanza di una condizione di

procedibilità per il reato presupposto non ha rilievo ai fini della

sussistenza e punibilità del reato di favoreggiamento personale

(così che, nella specie, la mancanza di querela per il reato

"principale" di lesioni non ha incidenza), il rimettente rileva che,

con una prima pronuncia del 1982 (sentenza n. 228), la Corte

costituzionale ha ritenuto non fondata una questione affine, in base

all'argomento che, essendo l'obiettivo della ritrattazione quello di

dare soddisfazione all'interesse alla giusta definizione del giudizio

principale, tale obiettivo non poteva raggiungersi nel caso di

favoreggiamento a mezzo di false o reticenti dichiarazioni rese alla

polizia giudiziaria, risultando irreversibile il pregiudizio arrecato

alle investigazioni. Ma, prosegue il giudice a quo la disciplina

legislativa, sostanziale e processuale, è successivamente cambiata,

e la Corte ha a sua volta mutato indirizzo, affermando, con la

sentenza n. 101 del 1999, l'incostituzionalità dell'art. 376, primo

comma, cod. pen., in quanto non applicabile anche a chi abbia

ritrattato false o reticenti dichiarazioni rese alla polizia

giudiziaria delegata dal pubblico ministero a norma dell'art. 370

cod. proc. pen.

La pronuncia non menziona espressamente, nel dispositivo, il

reato di favoreggiamento personale, ma si desume dalla motivazione

che con essa la Corte, ampliando la portata della ritrattazione di

cui all'art. 376 cod. pen., ha incluso in questa causa di non

punibilità la fattispecie del favoreggiamento, sia pure in casi

particolari. La decisione però, rileva ancora il rimettente,

concerne pur sempre l'ipotesi dell'atto delegato dal pubblico

ministero, e pertanto non è invocabile nella fattispecie, diversa,

che si presenta nel giudizio principale, di false o reticenti

dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria che agisca non su delega

del pubblico ministero, ma di propria iniziativa; ipotesi alla quale

d'altra parte la dichiarazione di incostituzionalità non è stata

neppure estesa in via conseguenziale a norma dell'art. 27 della legge

11 marzo 1953, n. 87, non sussistendone le condizioni. Ma

all'anzidetta ipotesi può e deve riferirsi, per il rimettente, la

stessa ratio della pronuncia costituzionale in discorso.

Non potrebbe obiettarsi - afferma ancora il giudice di merito -

che la differenziazione sia il frutto di una scelta incensurabile del

legislatore che, nella sua discrezionalità, ha voluto distinguere le

dichiarazioni false secondo l'autorità che ne è destinataria,

poiché una simile differenziazione si traduce in una disparità di

trattamento ingiustificata, se si rileva che, di fronte a condotte

assimilabili, si fa ricadere sull'imputato l'effetto sfavorevole di

una scelta investigativa di puro carattere processuale, estranea alla

volontà e alla disponibilità dell'imputato stesso. Per di più, si

osserva, l'impossibilità di giovarsi della ritrattazione finisce

proprio per intralciare l'indagine e l'accertamento della verità,

perché rende indifferente la resipiscenza dell'indagato, che non è

perciò incentivato a dire il vero.

La questione, conclude il rimettente, è rilevante, perché se

accolta porterebbe all'emissione di un decreto di archiviazione,

anziché al prosieguo del procedimento penale.

2.2. - Nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o

l'infondatezza della questione, con argomentazioni testualmente

corrispondenti a quelle dell'atto di intervento depositato nella

causa iscritta al r.o. n. 425/1999.

3.1. - Anche il tribunale di Ivrea, con ordinanza del 29 novembre

1999 (r.o. n. 43/2000), ha sollevato questione di costituzionalità

sull'art. 376 cod. pen., in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con motivazione e secondo profili argomentativi in

tutto corrispondenti a quelli prospettati nell'ordinanza del giudice

per le indagini preliminari presso lo stesso tribunale (r.o.

n. 425/1999).

3.2. - Nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha

ripetuto gli argomenti svolti nei due atti di intervento sopra

indicati, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della

questione.

4.1. - Questione sostanzialmente corrispondente alle tre sopra

riferite è stata infine sollevata dal tribunale di Salerno, con

ordinanza del 17 dicembre 1999 (r.o. n. 125/2000), sempre in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Nella specie, il tribunale procede per il reato di

favoreggiamento personale integrato da false dichiarazioni rese in

sede di "sommarie informazioni" assunte dalla polizia giudiziaria di

propria iniziativa, dichiarazioni successivamente ritrattate nel

corso del procedimento penale.

Anche in questo caso il rimettente invoca la ratio decidendi

della sentenza n. 101 del 1999 della Corte costituzionale,

argomentando la richiesta estensione della ritrattazione all'ipotesi

delle informazioni assunte dalla polizia giudiziaria di propria

iniziativa sul duplice rilievo a) della identità della condotta

rispetto a quella consistente nelle informazioni assunte dalla

polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero e b) della

impossibilità di giustificare un effetto sfavorevole all'indagato

solo in ragione di scelte investigative a esso non imputabili e

generalmente dallo stesso neppure conosciute.

Alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, quindi, non potrebbe

individuarsi alcuna giustificazione razionale della differenziazione

di trattamento, che anche il tribunale di Salerno ritiene essere

controproducente sul piano degli obiettivi di resipiscenza e di

accertamento del vero cui mira la speciale causa di non punibilità.

La questione, conclude l'ordinanza, è rilevante in rapporto alla

possibilità di adottare una declaratoria di proscioglimento

immediato (art. 129 cod. proc. pen.) in luogo della richiesta

sentenza di "patteggiamento".

4.2. - Anche in questo giudizio costituzionale l'Avvocatura dello

Stato ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei

Ministri: le argomentazioni e la conclusione, nel senso

dell'inammissibilità o dell'infondatezza, sono le medesime degli

altri atti di intervento depositati nei giudizi sopra indicati. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale

di Ivrea, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale

dei minorenni di L'Aquila, il tribunale di Ivrea e il tribunale di

Salerno sollevano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma,

del codice penale, nella parte in cui non estende la causa di non

punibilità che esso prevede all'ipotesi della ritrattazione delle

dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria che

assume sommarie informazioni a norma dell'art. 351 del codice di

procedura penale.

Secondo i rimettenti, essendosi prevista nell'art. 376 cod.

pen. la non punibilità di coloro che abbiano reso false o reticenti

dichiarazioni al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.) o

abbiano reso falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) qualora, non

oltre la chiusura del dibattimento, abbiano ritrattato il falso e

manifestato il vero, non troverebbe giustificazione alcuna, e quindi

risulterebbe violato il principio di uguaglianza sotto il profilo

della razionalità delle determinazioni legislative, la mancata

estensione della medesima causa di non punibilità a coloro i quali,

tramite dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria,

siano incorsi nel reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod.

pen.).

L'identità di ratio delle norme che puniscono il mendacio nelle

diverse fasi di svolgimento del processo penale e l'inesistenza di

ragioni che possano indurre a valutare diversamente la ritrattazione

a seconda che avvenga in una o in un'altra di tali fasi - sostengono

i rimettenti - renderebbe contraddittoria e quindi irrazionale la

mancata estensione alle false o reticenti dichiarazioni rese alla

polizia giudiziaria della causa di non punibilità prevista nella

norma impugnata, applicabile - oltre che alla testimonianza davanti

al giudice - alle dichiarazioni rese al pubblico ministero. E ciò

tanto più - si aggiunge - dopo la sentenza n. 101 del 1999 di questa

Corte che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 376, primo

comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede la ritrattazione

come causa di non punibilità di chi abbia reso dichiarazioni false o

reticenti, richiesto dalla polizia giudiziaria operante su delega del

pubblico ministero a norma dell'art. 370 cod. proc. pen.

2. - Le questioni di costituzionalità così esposte in sintesi

riguardano la stessa disposizione, sono prospettate sulla base di

argomenti omogenei e mirano alla medesima soluzione costituzionale.

Si può pertanto riunirle per deciderle con un'unica sentenza.

3. - Le questioni non sono fondate.

4. - Tutte le ordinanze di rimessione argomentano la richiesta

estensione della ritrattazione come causa di non punibilità

all'ipotesi - non prevista dall'art. 376 cod. pen. - delle false

informazioni rese alla polizia giudiziaria sulla base della asserita

inesistenza di ragioni che permettano di distinguere questa ipotesi

da quelle per le quali invece la causa di non punibilità è prevista

e, in particolare, secondo l'estensione operata con la sentenza

n. 101 del 1999 di questa Corte, dall'ipotesi delle false

informazioni rese al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.).

Sarebbe in gioco, secondo i rimettenti, l'esigenza di coerenza

del sistema legislativo, esigenza contraddetta dalla possibilità di

ritrattare, con effetti sulla punibilità, solo le dichiarazioni rese

al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria operante su sua

delega e non invece quelle rese alla polizia giudiziaria che agisce

di propria iniziativa. Come le false dichiarazioni rese alla polizia

giudiziaria operante per delega del pubblico ministero, rilevanti a

titolo di favoreggiamento ove si siano integrati gli elementi della

fattispecie prevista dall'art. 378 cod. pen., sono state, sotto il

profilo degli effetti della ritrattazione, da questa Corte equiparate

alle false dichiarazioni rese al pubblico ministero previste

dall'art. 371-bis cod. pen., così ora le false dichiarazioni alla

polizia giudiziaria - penalmente rilevanti anch'esse, se del caso, a

titolo di favoreggiamento - dovrebbero essere equiparate, sempre

sotto il profilo della ritrattabilità, alle false dichiarazioni rese

alla polizia giudiziaria operante per delega del pubblico ministero.

I giudici rimettenti fanno rilevare in particolare:

a) che questa Corte, con la ricordata sentenza n. 101 del

1999, ha già operato l'equiparazione, sotto il profilo della

ritrattazione, del reato di favoreggiamento personale tramite false

informazioni - sia pure solo nel caso specifico, allora rilevante,

delle false informazioni alla polizia giudiziaria operante su delega

del pubblico ministero - al reato di false informazioni al pubblico

ministero, cosicché si tratterebbe ora solo di estendere la

pronuncia di allora fino a comprendere il medesimo reato di

favoreggiamento compiuto tramite false informazioni rese alla polizia

giudiziaria che agisce di propria iniziativa;

b) che le sommarie informazioni assunte dalla polizia

giudiziaria per propria iniziativa (art. 351 cod. proc. pen.) non si

distinguono da quelle assunte su delega del pubblico ministero e da

quelle assunte direttamente da quest'ultimo, in particolare sotto il

profilo delle regole di documentazione applicabili (art. 357 cod.

proc. pen.), delle regole di utilizzazione nel processo (art. 500

cod. proc. pen.) e delle norme che impongono obblighi di veridicità

ai dichiaranti (art. 351 cod. proc. pen. che rinvia alla disposizione

del secondo periodo dell'art. 362, dettato per l'assunzione di

informazioni da parte del pubblico ministero, che rinvia, a sua

volta, agli artt. 197-203 cod. proc. pen.);

c) che, d'altra parte, il soggetto dichiarante non è in

condizione, nella generalità dei casi, di conoscere il titolo in

base al quale la polizia giudiziaria procede ad assumere

informazioni.

Con questi riferimenti a dati giurisprudenziali, normativi e

fattuali omologanti, i giudici rimettenti fondano il dubbio di

costituzionalità che giustifica la sottoposizione a questa Corte

della presente questione.

5. - È da respingere l'assunto che nella specie si tratti

semplicemente di estendere la portata del precedente costituito dalla

sentenza di questa Corte n. 101 del 1999.

Nella sentenza costituzionale più volte citata, innanzitutto,

non si è affatto affermata l'assimilabilità, ai fini della

disciplina della ritrattazione, del reato di favoreggiamento [reato

che ricorreva allora, in relazione a false dichiarazioni alla polizia

giudiziaria operante su delega del pubblico ministero, e ricorre ora,

in relazione a false dichiarazioni alla polizia giudiziaria

procedente ex officio] al reato di false informazioni al pubblico

ministero. Se fosse stata fatta tale equiparazione, apparirebbe ovvia

la deduzione: come allora si è estesa la disciplina della

ritrattazione prevista per le false dichiarazioni a un caso di

favoreggiamento (false dichiarazioni alla polizia giudiziaria

delegata), così ora la si dovrebbe estendere all'altro caso di

favoreggiamento (mediante false dichiarazioni alla polizia

giudiziaria operante d'ufficio). Ma non è così. In quella sentenza,

l'affermazione dell'irrazionalità della disciplina della

ritrattazione risultò dall'equivalenza esistente tra l'attività

d'indagine svolta direttamente dal pubblico ministero e quella svolta

attraverso attività delegate alla polizia giudiziaria, non tra il

reato di favoreggiamento personale e quello di false dichiarazioni al

pubblico ministero. Così, nella sentenza citata, assumendo con la

giurisprudenza comune che il silenzio, la reticenza e le

dichiarazioni false alla polizia giudiziaria possano integrare -

quando ne ricorrano gli elementi specifici della fattispecie - il

reato di favoreggiamento personale quando la polizia giudiziaria

opera tanto ex officio quanto su delega (in tale ultimo caso

escludendosi, in ragione della stretta legalità, il reato di false

informazioni al pubblico ministero), si precisava non essere

necessario "procedere a un raffronto tra" tali reati "per trovarvi

elementi comuni o elementi differenziali che inducano a prendere

posizione circa la razionalità della disposizione impugnata che

prevede la ritrattazione come causa di non punibilità solo in un

caso e non nell'altro". Il reato di favoreggiamento personale, in

sostanza, veniva in considerazione solo come presupposto della

questione e non rappresentava un elemento costitutivo della questione

medesima.

In secondo luogo, la sentenza n. 101 del 1999 si è pronunciata

esclusivamente sul rapporto esistente tra l'assunzione diretta e

personale da parte del pubblico ministero (art. 370, comma 1, primo

periodo, cod. proc. pen.) di informazioni dalle persone che possono

riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 362 cod.

proc. pen.) e l'assunzione delle medesime informazioni per mezzo

della polizia giudiziaria a ciò delegata (art. 370, comma 1, secondo

periodo, cod. proc. pen.), riconoscendo che si tratta "esclusivamente

[di] forme diverse della medesima attività, facente sostanzialmente

capo comunque al pubblico ministero nell'esercizio dei poteri che a

esso spettano quale organo che dirige le indagini preliminari

all'esercizio dell'azione penale (artt. 326 e 327 cod. proc. pen.)".

L'equivalenza affermata allora dalla Corte, non riguardando dunque

affatto le attività di indagine del pubblico ministero e quelle

della polizia giudiziaria come tali, ma solo il caso specifico in cui

questa seconda opera per delega del primo, non può di per sé essere

invocata come criterio di soluzione del dubbio di costituzionalità

ora proposto.

Contrariamente a quanto ritenuto dai rimettenti, la questione ora

da decidere è dunque res integra.

6. - Se l'omologazione operata con la sentenza n. 101 del 1999 di

questa Corte si rendeva necessaria in quanto si era in presenza di

dichiarazioni rese nella stessa fase del processo, quando dunque la

ritrattazione non poteva che assumere il medesimo valore e la

medesima incidenza nello svolgimento delle indagini preliminari, la

stessa cosa non potrebbe ripetersi qui, in relazione all'assunzione

di informazioni da parte della polizia giudiziaria, da un lato, e da

parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria da esso

delegata, dall'altro. Alla diversità soggettiva corrisponde, se non

una diversa disciplina delle forme, dell'utilizzabilità e degli

obblighi dei dichiaranti, una normale diversità di cadenza

temporale, le informazioni assunte direttamente dalla polizia

giudiziaria riguardando di solito il momento iniziale delle indagini,

a contatto immediato con i fatti o con la descrizione dei fatti da

cui origineranno le indagini preliminari e poi, eventualmente,

l'esercizio dell'azione penale.

In questo contesto, non appare essere una contraddizione

manifestamente irrazionale - condizione per l'intervento di questa

Corte sulla normativa denunciata - che il legislatore abbia

differenziato la disciplina delle dichiarazioni rese alla polizia

giudiziaria, eventualmente rilevanti sotto il profilo del reato di

favoreggiamento, negando in tal caso l'applicabilità della causa di

non punibilità della ritrattazione. Come questa Corte ebbe a

rilevare già nella sentenza n. 228 del 1982, pronunciata in

relazione alla disciplina contenuta nel codice di procedura penale

abrogato, ma con argomentazione ancora applicabile al sistema del

codice vigente, pur nelle diverse movenze che esso ha assunto

soprattutto in relazione alla disciplina delle indagini preliminari,

non si può escludere che la punizione del mendacio e delle

dichiarazioni reticenti assuma, nelle valutazioni del legislatore, un

diverso significato, alla stregua del diverso interesse protetto in

via prevalente, a seconda del momento in cui il primo e le seconde,

nello svolgimento del processo, vengono normalmente a cadere. La

ritrattazione, quale prevista dal vigente codice penale, è infatti

finalizzata primariamente a dare soddisfazione all'interesse alla

definizione del giudizio penale (nel caso dell'art. 372 cod. pen.) o

all'esercizio dell'azione penale (nel caso dell'art. 371-bis cod.

pen.) fondati su elementi probatori veridici. Nella ipotesi in cui il

mendacio si realizzi tramite dichiarazioni alla polizia giudiziaria

che agisce di sua iniziativa, presumibilmente nella fase iniziale

delle indagini, aiutando l'autore del reato "a eludere le

investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa",

ciò che costituisce l'elemento materiale del reato di

favoreggiamento, la sanzione penale mira primariamente ad assicurare

il massimo di efficacia delle indagini e tempestività delle loro

conclusioni (sentenza n. 228 del 1982), obbiettivo irrimediabilmente

compromesso dalla falsità delle dichiarazioni e non più

realizzabile, nemmeno con postume ritrattazioni. Onde, in tal caso,

la ritrattazione non conseguirebbe lo scopo, ciò che mostra, sotto

questo profilo, l'esistenza di un elemento differenziatore tra il

mendacio (a qualunque titolo penalmente eventualmente rilevante)

realizzato di fronte alla polizia giudiziaria operante di sua

iniziativa, da un lato, ovvero di fronte alla polizia giudiziaria

delegata dal pubblico ministero o davanti al pubblico ministero

stesso, dall'altro: elemento differenziatore che rende non

manifestamente irrazionale la diversa disciplina della ritrattazione

dettata nei casi considerati.

Quanto all'osservazione che, di fatto, non è sempre percepibile

dal soggetto dichiarante a quale titolo opera la polizia giudiziaria

che raccoglie le informazioni, cosicché esso non sarebbe in

condizione, nel momento in cui rende la dichiarazione, di sapere se

essa sarà o non sarà ritrattabile con l'effetto previsto

dall'art. 376, primo comma, cod. pen., come risultante dalla sentenza

n. 101 del 1999 della Corte costituzionale, è facile osservare che

comunque il dichiarante è tenuto a rispondere secondo verità alle

domande che gli sono poste (art. 198, comma 1, cod. proc. pen.,

richiamato dall'art. 351 per il tramite dell'art. 362 cod. proc.

pen.) e che non esiste - o almeno non è argomentata dai rimettenti

l'esistenza di - un diritto costituzionale alla ritrattazione delle

false dichiarazioni comunque rese nel processo penale, onde può

concludersi che, di fronte all'assenza di diritti costituzionali che

possano farsi valere in materia (o, il che è lo stesso, in carenza

di argomenti prospettati in tal senso), sussiste un'ampia sfera di

discrezionalità del legislatore nel modellare la disciplina della

ritrattazione delle false asserzioni nelle diverse fasi del

procedimento: una discrezionalità che, contrariamente agli auspici

formulati in diverso senso dai commentatori, questa Corte è tenuta a

rispettare.

Né appare conferente, infine, l'osservazione, contenuta in

alcune delle ordinanze di rimessione, secondo la quale la mancata

previsione, come causa di non punibilità, della ritrattazione di

false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria operante di

propria iniziativa costituirebbe incentivo a persistere nel mendacio,

per tentare di evitare di incorrere in responsabilità, con

pregiudizio della stessa efficacia delle attività di indagine:

osservazione quantomeno controbilanciata da quella per cui la

possibilità di ritrattazione, in ipotesi nel momento in cui lo

sviluppo delle indagini abbia reso palese il mendacio o la reticenza,

costituirebbe incentivo, per chi lo volesse, ad intralciare con tali

mezzi l'avvio delle indagini.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 376, primo comma, del codice penale, sollevate, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Ivrea, dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale dei minorenni di L'Aquila,

dal tribunale di Ivrea e dal tribunale di Salerno con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.

Il presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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