Corte costituzionale

Sentenza n. 206/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/12/1982 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 376, comma

primo, cod. pen. (Ritrattazione) promosso con ordinanza emessa il 13

luglio 1976 dal Pretore di Frosinone, nel procedimento penale a carico

di Bencivenga Nello, iscritta al n. 613 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10

novembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 giugno 1982 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Ferri, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 13 luglio 1976, emessa nella fase

dibattimentale del procedimento penale a carico di Bencivenga Nello,

imputato del reato di cui all'art. 372 c.p. per aver deposto il falso

innanzi alla Corte d'assise, il pretore di Frosinone, accogliendo

l'eccezione della difesa, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Ad avviso del

pretore, il più breve termine previsto per la ritrattazione di colui

che abbia reso la falsa testimonianza nel corso di un processo penale

rispetto a quello del quale può giovarsi chi lo stesso reato abbia

commesso dichiarando il falso in una causa civile (art. 376, secondo

comma, c.p.) integrerebbe una lesione del principio di uguaglianza e

confliggerebbe altresì con l'inviolabile diritto di difesa garantito

dall'art. 24 della Costituzione.

2. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio per

il Presidente del consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione

venga dichiarata infondata affermando, quanto all'addotta violazione

dell'art. 3 Cost., che non possono utilmente equipararsi situazioni che

sottendono interessi diversi e concernono procedimenti svolgentisi in

termini non coincidenti e, quanto al prospettato contrasto con l'art.

24 Cost., che "le condizioni richieste dalla norma affinché la

ritrattazione nel processo penale si risolva nella non punibilità

dell'autore del falso attengono alle caratteristiche dell'istituto

processuale e non incidono sul diritto di difesa". Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Frosinone dubita della legittimità

costituzionale della disposizione di cui all'art. 376, primo comma, del

codice penale, laddove è previsto che la ritrattazione della falsa

testimonianza resa nel corso di un procedimento penale può utilmente

operare solo "prima che la istruzione sia chiusa con sentenza di non

doversi procedere, ovvero prima che il dibattimento sia chiuso, o sia

rinviato a cagione della falsità", mentre il secondo comma dello

stesso art. 376 c.p. stabilisce, invece, che "qualora la falsità sia

intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se

ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda

giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva anche se non

irrevocabile". Dal raffronto tra le due surriportate norme emergerebbe,

ad avviso del giudice a quo, una ingiustificata disparità di

trattamento in danno di chi abbia dichiarato il falso in un

procedimento penale rispetto a chi lo stesso reato abbia commesso

rendendo falsa testimonianza in una causa civile, nel senso che il

secondo disporrebbe di maggior tempo del primo per ritrattare utilmente

il falso.

2. - La questione è infondata.

Questa Corte è chiamata a giudicare, in primo luogo, se i diversi

limiti temporali previsti nella disciplina della ritrattazione

risultino ragionevolmente stabiliti ovvero vulnerino il principio di

eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Ma già con sentenza n.

26 del 1974, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'art.

458 c.p.p., essa ha statuito che non si configura alcuna violazione

dell'art. 3, p.p., Cost.

Premesso, infatti, che "l'art. 458 c.p.p. rappresenta la proiezione

sul piano processuale della disposizione dell'art. 376 c.p.", ha

osservato che la regola, secondo cui "la non punibilità della falsa

testimonianza è subordinata alla condizione che la ritrattazione

avvenga in tempo utile ai fini dell'accertamento dei fatti nel

procedimento (che può chiamarsi principale) in cui quella era

intervenuta", è ragionevole e "pienamente conforme alla finalità

della esimente", in quanto questa è rivolta "a dare soddisfazione

all'interesse della giusta definizione del giudizio principale (come

pure a quello di chi sia in esso imputato), prima e più che

all'interesse del falso testimone ad evitare che la sanzione comminata

per il reato ormai posto in essere". Ha soggiunto poi che "la materiale

possibilità di ritrattare, con l'efficacia esimente di cui all'art.

376 c.p." entro diversi limiti cronologici "non soltanto non dipende da

libera scelta del giudice, ma, soprattutto, è logica conseguenza del

grado di rilevanza della falsità sull'esito del giudizio principale".

3. - Con la sopra richiamata sentenza, la Corte ha chiaramente

affermato che finalità primaria dell'art. 376 c.p. è quella di

favorire l'accertamento della verità, non quella di far ottenere la

non punibilità al colpevole del falso. Il giudice a quo non offre

alcun argomento inteso ad invalidare la fondatezza della suddetta

affermazione. Anzi, ignorando completamente l'interesse della giustizia

all'accertamento dei fatti e ponendo, viceversa, in evidenza solo

l'interesse del falso testimone all'impunità, inverte implicitamente

l'ordine di tali interessi. Ed invero, la denuncia della disparità di

trattamento che dalla comparazione tra le due ipotesi di cui all'art.

376 c.p. deriverebbe a chi abbia affermato il falso in un procedimento

penale nei confronti di chi lo abbia affermato in una causa civile si

risolve in un tipo assolutamente anomalo di doglianza, perché

assolutamente incompatibile con la Costituzione, cui assai a torto si

fa appello. Quando si censura, come nell'ordinanza de qua, il fatto che

il termine preclusivo della ritrattazione sia per il falso testimone

più ristretto in un procedimento penale che in un giudizio civile, in

sostanza si lamenta che nel primo caso non sia lasciata la scelta del

momento della resipiscenza, che equivale alla possibilità di

procrastinare impunemente la ritrattazione e, quindi, di influire

impunemente sull'indirizzo e sulla durata del procedimento principale.

A ben guardare, è proprio questo, che in definitiva si chiede alla

Corte - di volere, cioè, equiparare al suddetto scopo un falso

testimone ad un altro falso testimone -, prospettandole l'identità

delle situazioni in cui entrambi verserebbero.

4. - Ma l'asserita disparità di trattamento non tiene conto, a

tacer d'altro, che, pur nella fondamentale unità della funzione

giurisdizionale, processo civile e processo penale rappresentano

diversità di fini e di struttura. L'uno, esplicandosi nel campo

dell'autonomia privata, mira all'accertamento della situazione

giuridica delle parti, sulle cui domande, e finché queste vengano

mantenute, il giudice provvede; l'altro, esplicandosi nell'esercizio

del potere punitivo, mira all'accertamento dell'esistenza del reato e

ripudia il principio della disponibilità. In quanto alla diversità di

struttura, basti osservare che al giudice civile è preclusa la

possibilità - che ha, invece, il giudice penale - di un provvedimento

istruttorio che definisca nel merito il giudizio, qual è appunto la

sentenza di non doversi procedere. Sembra congruente dedurre da quanto

sopra che l'asserita identità di situazioni tra i due falsi testimoni

non costituisce un dato irrefutabile. Ed infatti, essendo nel

procedimento penale in gioco la libertà personale, può essere

maggiore il danno che arreca chi afferma il falso o nega il vero, per

cui appare pienamente giustificata l'esigenza di una tempestiva

ritrattazione.

5. - Le considerazioni che precedono inducono ad affermare, nella

linea della sentenza n. 26 del 1974, che la valutazione della

ragionevolezza della diversità dei termini di cui all'art. 376 c.p. va

operata in relazione al fine primario della ritrattazione e che,

quindi, è infondata la questione di legittimità costituzionale del

suddetto articolo in riferimento all'art. 3 Cost.

6. - Circa l'addotta violazione del diritto di difesa, deve

ribadirsi quanto già affermato con la più volte citata sentenza n. 26

del 1974: che, cioè, se considerata nel quadro del procedimento

principale, la ritrattazione non rientra nel diritto di difesa, essendo

manifestazione di un ravvedimento operoso e, come tale, atto personale

volontario del falso testimone; mentre nel distinto processo,

instaurato immediatamente o promosso - come nel caso di specie - nelle

vie ordinarie, quel diritto non risulta comunque menomato, neppure

sotto il profilo della difesa tecnica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 376, primo comma, c.p., laddove prevede che i termini per la

ritrattazione della falsa testimonianza resa in un procedimento penale

sono diversi e più brevi rispetto a quello posto dal secondo comma

dello stesso art. 376 c.p. per la ritrattazione della falsa

testimonianza intervenuta in una causa civile, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di

Frosinone con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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