Art. 371-bis c.p. — False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale
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Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Testo in vigore dal 8 agosto 1992 al 23 agosto 1995
