Corte costituzionale

Ordinanza n. 95/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1,

della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura

penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure

cautelari e di diritto di difesa), promosso con ordinanza emessa il

16 febbraio 1998 dal Tribunale di Messina nel procedimento penale a

carico di F. M. A., iscritta al n. 499 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento a carico di due imputati

tratti a giudizio rispettivamente per i delitti di violenza privata e

di false informazioni al pubblico ministero, il Tribunale di Messina

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28,

comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di

procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di

misure cautelari e di diritto di difesa), in riferimento all'art. 3

della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che l'art. 371-bis,

secondo comma, del codice penale - ove è disposta la sospensione del

procedimento per il reato di false informazioni al pubblico ministero

fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte

le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado, ovvero

il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o

con sentenza di non luogo a procedere - non si applica ai

procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della legge,

sia già stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'art. 405 cod.

proc. pen.;

che il giudice rimettente - individuata la ratio della

sospensione del procedimento nell'esigenza di evitare il rischio che

il teste indagato per il reato di false informazioni al pubblico

ministero renda dichiarazioni in qualche modo condizionate dalla

pendenza del procedimento a suo carico, allineandosi artificiosamente

sulle posizioni dell'accusa - rileva che la norma impugnata determina

una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati aventi

identiche posizioni processuali, in quanto nella disciplina

transitoria la sospensione del processo risulta ancorata "ad un dato

generale (entrata in vigore della legge) indipendente dalla dinamica

del processo";

che, a giudizio del rimettente, tale disparità di trattamento

non sarebbe del resto giustificata dalla necessità di soddisfare

"quelle esigenze pratiche che hanno probabilmente animato il

legislatore nella elaborazione della disciplina transitoria", in

quanto la sospensione del procedimento, "vista come strumento di

garanzia finalizzato a contribuire allo svolgimento di un 'giusto

processo'", assume un valore preminente rispetto a generiche

considerazioni di buon andamento dell'attività giudiziaria;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione, analoga a quella sollevata con

l'ordinanza iscritta al n. 363 del r.o. del 1997, sia dichiarata

manifestamente infondata.

Considerato che con l'ordinanza n. 61 del 1998 questa Corte ha

dichiarato manifestamente infondata una analoga questione di

legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, della legge 8

agosto 1995, n. 332, sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione;

che in tale ordinanza la Corte ha rilevato che la disciplina

transitoria, nello stabilire che la sospensione del procedimento per

il reato di cui all'art. 371-bis, primo comma, cod. pen. non opera

quando per tale reato sia già stata esercitata l'azione penale, non

contrasta con la ratio della disciplina "a regime", da individuarsi

"nell'esigenza di garantire la libertà morale e di

autodeterminazione della persona indagata per il reato di false

informazioni da forme di condizionamento psicologico esercitabili dal

pubblico ministero nel momento in cui nel procedimento principale

l'organo dell'accusa è "processualmente" interessato alla

formazione della prova";

che, infatti, dopo che è stata esercitata l'azione penale per il

reato di false informazioni, la posizione dell'imputato è ormai

sottoposta al giudizio dell'autorità giurisdizionale, e quindi

sottratta a potenziali condizionamenti da parte del pubblico

ministero davanti al quale il reato è stato commesso;

che per tali ragioni questa Corte ha affermato che "dal confronto

tra la disciplina "a regime" e la norma transitoria emerge che il

legislatore ha non irragionevolmente esercitato il suo potere

discrezionale nel definire l'ambito di applicabilità dell'istituto

della sospensione dei procedimenti per il reato di cui all'art.

371-bis cod. pen. in corso al momento dell'entrata in vigore della

legge";

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati profili

nuovi e ulteriori rispetto a quelli esaminati nella pronuncia

richiamata;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.

332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di

semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di

difesa), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal

Tribunale di Messina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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