Corte costituzionale

Ordinanza n. 287/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1,

della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura

penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure

cautelari e di diritto di difesa), promosso con ordinanza emessa il 3

febbraio 1997 dal Tribunale di Messina nel procedimento penale a

carico di F. G. ed altri, iscritta al n. 16 del registro ordinanze

1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5,

prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il Tribunale di Messina ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, della legge 8

agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema

di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto

di difesa), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte

in cui stabilisce che l'art. 371-bis secondo comma, cod. pen. - ove

è disposta la sospensione del procedimento per il reato di false

informazioni al pubblico ministero, previsto dal primo comma del

medesimo articolo, fino a quando nel procedimento nel corso del quale

sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata la sentenza

di primo grado, ovvero il procedimento sia stato anteriormente

definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere -

non si applica ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in

vigore della legge, sia già stata esercitata l'azione penale ai

sensi dell'art. 405 cod. proc. pen;

che il giudice rimettente - individuata la ratio della

sospensione del procedimento nell'esigenza di evitare il rischio che

il teste indagato per il reato di false informazioni al pubblico

ministero renda dichiarazioni in qualche modo condizionate dalla

pendenza del procedimento a suo carico, allineandosi artificiosamente

sulle posizioni dell'accusa - rileva che la norma impugnata

determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra

imputati le cui posizioni sono invece, sotto il profilo indicato, del

tutto identiche, in quanto nella disciplina transitoria la

sospensione del processo risulta ancorata ad "un dato generale

(l'entrata in vigore della legge) indipendente dalla dinamica del

processo";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che con ordinanza n. 61 del 1998 questa Corte ha

dichiarato manifestamente infondata una analoga questione di

legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, della legge 8

agosto 1995, n. 332, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost;

che la Corte da un lato ha posto in rilievo che la ratio della

disciplina "a regime" della sospensione del procedimento, contenuta

nell'art. 371-bis secondo comma, cod. pen., è ravvisabile

nell'esigenza di garantire la libertà morale e di autodeterminazione

della persona indagata per il reato di false informazioni da forme di

condizionamento psicologico esercitabili dal pubblico ministero nel

momento in cui nel procedimento principale l'organo dell'accusa è

"processualmente" interessato alla formazione della prova, dall'altro

ha osservato che la norma transitoria non contrasta con la ratio che

sottostà alla disciplina "a regime", dal momento che, una volta che

sia stata esercitata l'azione penale per il reato di false

informazioni, la posizione dell'imputato è ormai sottoposta al

giudizio dell'autorità giurisdizionale, e quindi sottratta a

potenziali condizionamenti da parte del pubblico ministero davanti al

quale il reato è stato commesso;

che la Corte ha concluso che dal confronto tra la disciplina "a

regime" e la norma transitoria emerge che il legislatore ha non

irragionevolmente esercitato il suo potere discrezionale nel definire

l'ambito di applicabilità dell'istituto della sospensione dei

procedimenti per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. in corso

al momento dell'entrata in vigore della legge;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati profili

nuovi e ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte nella

ordinanza richiamata;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.

332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di

semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di

difesa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Messina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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