Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1,

della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura

penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure

cautelari e di diritto di difesa), promosso con ordinanza emessa il

18 marzo 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di R.P.,

iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale,

dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale

di Taranto ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 28, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche

al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei

procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui

stabilisce che l'art. 371-bis, secondo comma, cod. pen. - ove è

disposta la sospensione del procedimento per il reato di false

informazioni al pubblico ministero, previsto dal primo comma del

medesimo articolo, fino a quando nel procedimento nel corso del quale

sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata la sentenza

di primo grado, ovvero il procedimento sia stato anteriormente

definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere -

non si applica ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in

vigore della legge, sia già stata esercitata l'azione penale ai

sensi dell'art. 405 cod. proc. pen;

che il giudice rimettente - individuata la ratio della

sospensione del procedimento nell'esigenza di evitare il rischio che

il teste indagato per il reato di false informazioni al pubblico

ministero renda dichiarazioni in qualche modo condizionate dalla

pendenza del procedimento a suo carico, allineandosi artificiosamente

sulle posizioni dell'accusa - rileva che la norma impugnata

determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra

imputati "le cui posizioni sostanziali e processuali sono invece

assolutamente identiche", in quanto nella disciplina transitoria la

sospensione del processo risulta "ancorata ad un dato (entrata in

vigore della legge) indipendente dalla dinamica del processo", e non

invece ad un dato concreto, quale, ad esempio, l'avere la persona

indagata già reso la deposizione;

che ad avviso del giudice rimettente la norma impugnata, oltre a

violare il criterio di ragionevolezza, si pone in contrasto con il

consolidato principio di civiltà giuridica che impone l'applicazione

della norma più favorevole in caso di successione di norme;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque

non fondata;

che, in particolare, l'Avvocatura dello Stato rileva che la ratio

della disciplina transitoria riposa sul dato che, "una volta

esercitata l'azione penale la posizione dell'imputato è ormai sub

judice ossia 'sottratta' all'organo giudiziario avanti al quale il

delitto è stato consumato", e che pertanto non sussisterebbe alcuna

violazione dell'art. 3 Cost.;

Considerato che la legge n. 332 del 1995 ha modificato la

precedente disciplina del delitto di false informazioni al pubblico

ministero, che era stato introdotto dall'art. 11 del d.-l. 8 giugno

1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 306, mediante

l'inserimento dell'art. 371-bis nel codice penale;

che, in particolare, l'art. 25 della legge n. 332 del 1995 ha

diminuito la pena prevista per il reato di false informazioni, così

escludendo la possibilità di procedere all'arresto in flagranza in

caso di dichiarazioni false o reticenti, ed ha aggiunto all'art.

371-bis cod. pen. un secondo comma, ove è appunto prevista, salva

l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di rendere le

informazioni, la sospensione del procedimento fino a quando nel

procedimento in cui sono state assunte le dichiarazioni ritenute

false o reticenti sia stata pronunciata sentenza di primo grado,

ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con

archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere;

che tale disciplina, pur essendo collocata nel contesto di una

disposizione di diritto penale sostanziale, è una norma di natura

processuale, come tale sottoposta al consolidato principio del tempus

regit actum;

che l'art. 28, comma 1, della legge in esame prevede una

disciplina transitoria, disponendo che la sospensione del

procedimento per il delitto di cui all'art. 371-bis, primo comma,

cod. pen. non opera nei confronti dei procedimenti per i quali alla

data di entrata in vigore della legge sia già stata esercitata

l'azione penale;

che la ratio della disciplina "a regime" della sospensione del

procedimento è ravvisabile - come ha messo in rilievo lo stesso

giudice rimettente - nell'esigenza di garantire la libertà morale e

di autodeterminazione della persona indagata per il reato di false

informazioni da forme di condizionamento psicologico esercitabili dal

pubblico ministero nel momento in cui nel procedimento principale

l'organo dell'accusa è "processualmente" interessato alla formazione

della prova;

che alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte

rientra nella discrezionalità del legislatore, salvo il divieto

posto dall'art. 25, secondo comma, Cost., disciplinare il passaggio

da una vecchia ad una nuova disciplina dettando norme transitorie

volte ad escludere l'applicabilità delle nuove norme alle situazioni

pendenti alla data di entrata in vigore delle norme processuali

sopravvenute, sempreché la discrezionalità del legislatore non sia

esercitata in modo irragionevole (sentenza n. 136 del 1991; ordinanza

n. 10 del 1991);

che nel caso di specie la disciplina transitoria, nello stabilire

che la sospensione del procedimento per il reato di cui all'art.

371-bis, primo comma, cod. pen. non opera quando per tale reato sia

già stata esercitata l'azione penale, non contrasta con la ratio che

sottostà anche alla disciplina "a regime" della sospensione: una

volta che sia stata esercitata l'azione penale per il reato di false

informazioni, la posizione dell'imputato è infatti ormai sottoposta

al giudizio dell'autorità giurisdizionale, e quindi sottratta a

potenziali condizionamenti da parte del pubblico ministero davanti al

quale il reato è stato commesso;

che, in definitiva, dal confronto tra la disciplina "a regime" e

la norma transitoria emerge che il legislatore ha non

irragionevolmente esercitato il suo potere discrezionale nel definire

l'ambito di applicabilità dell'istituto della sospensione dei

procedimenti per il reato di cui all'art. 371-bis, cod. pen. in corso

al momento dell'entrata in vigore della legge;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, nn.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.

332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di

semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di

difesa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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