Corte costituzionale

Sentenza n. 314/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 336 del codice

penale promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1995 dal Pretore di

Venezia, Sezione distaccata di Chioggia, nei procedimenti penali a

carico di Fortuna Mario ed altro, iscritta al n. 201 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Chioggia, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 336

del codice penale nella parte in cui prevede come minimo edittale la

pena di mesi sei di reclusione.

Il giudice a quo si limita a richiamare i principi affermati dalla

Corte nella sentenza n. 341 del 1994 in tema di oltraggio e, dopo

aver indicato a raffronto la fattispecie prevista dall'art. 610 del

codice penale, priva di minimo edittale, osserva che "la violenza

privata sta alla violenza o minaccia a pubblico ufficiale proprio

come l'ingiuria sta all'oltraggio". In conclusione, rileva il giudice

a quo, la previsione dell'indicato minimo edittale determinerebbe "un

irragionevole bilanciamento tra la tutela dell'amministrazione e del

pubblico ufficiale e il valore della libertà personale".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Osserva

l'Avvocatura che il trattamento sanzionatorio investe un'area

riservata alla discrezionalità del legislatore, sia pure nel

rispetto del limite della ragionevolezza. L'art. 336 del codice

penale si sottrarrebbe, dunque, alle dedotte censure in quanto "la

tutela differenziata della pubblica amministrazione corrisponde ad

una necessità insopprimibile dello Stato democratico". Neppure è

corretto evocare a raffronto il diverso trattamento previsto

dall'art. 610 del codice penale, considerata la diversità dei beni

giuridici protetti, mentre per ciò che concerne la dedotta

violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il richiamo

si rivela improprio giacché l'invocato parametro va riferito alla

sola fase di esecuzione della pena. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Chioggia,

impugna, per contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, e 97 della

Costituzione, l'art. 336 del codice penale, nella parte in cui

prevede come minimo edittale la pena di mesi sei di reclusione.

A parere del remittente varrebbero infatti integralmente, anche in

relazione alla fattispecie oggetto di impugnativa, le considerazioni

poste a fondamento della sentenza n. 341 del 1994, con la quale

questa Corte ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale

dell'art. 341, primo comma, del codice penale, nella parte in cui

prevedeva il medesimo minimo edittale. Così come, opina il giudice a

quo, fu in quell'occasione operato un raffronto tra il delitto di

oltraggio a pubblico ufficiale e quello di ingiuria, a identiche

conclusioni dovrebbe pervenirsi comparando fra loro la fattispecie

prevista dall'art. 336 del codice penale e il delitto di violenza

privata di cui all'art. 610 dello stesso codice.

2. - La questione è infondata, dal momento che nessuna delle

considerazioni svolte nella richiamata sentenza n. 341 del 1994 può

ritenersi pertinente alla fattispecie ora sottoposta a scrutinio

della Corte. Già l'art. 187 del codice penale del 1889, infatti,

prevedeva, in luogo delle blande sanzioni stabilite per il reato di

oltraggio, la pena minima di tre mesi di reclusione per chiunque

avesse usato violenza o minaccia verso un pubblico ufficiale "per

costringerlo a fare o ad omettere un atto del suo ufficio", cosicché

non potrebbe in alcun modo sostenersi che la sanzione stabilita nel

minimo dalla norma oggetto di censura abbia rappresentato, come la

pena minima prevista per l'oltraggio, un unicum, generato dal codice

penale del 1930", quale "prodotto della concezione autoritaria e

sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini tipica di

quell'epoca storica e discendente dalla matrice ideologica allora

dominante". V'è anzi da osservare, a tal proposito, che vale nella

specie l'esatto reciproco di quanto il giudice a quo mostra di

ritenere, giacché ove venisse accolto il petitum inteso a caducare

il minimo edittalmente previsto dall'art. 336 del codice penale, si

assimilerebbe, sotto questo aspetto, il relativo trattamento

sanzionatorio a quello ora stabilito per il delitto di oltraggio, in

aperto contrasto, come si è visto, con la stessa tradizione

codicistica, doverosamente attenta a rimarcare la maggior lesività

che presenta una sia pur "minima" violenza o minaccia ad un pubblico

ufficiale rispetto ad una parimenti "minima" offesa al suo onore o

prestigio.

D'altra parte, questa Corte, nel porre a raffronto la disciplina

prevista dall'art. 196 del codice penale militare di pace con quella

stabilita dall'art. 336 del codice penale ordinario, non ha mancato

di rilevare come in quest'ultima ipotesi fosse "previsto un elemento

teleologico di consistente gravità - che qualifica il comportamento

dell'autore - diretto a costringere il soggetto passivo del reato a

compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto

d'ufficio" (v. sentenza n. 405 del 1994): un elemento, questo, del

tutto estraneo alla fattispecie prevista dall'art. 610 del codice

penale, evocata dal remittente quale termine di comparazione, e che,

pertanto, adeguatamente giustifica il differente trattamento

sanzionatorio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 336 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt.

3, 27, terzo comma, e 97 della Costituzione, dal Pretore di Venezia -

Sezione distaccata di Chioggia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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