Art. 330 c.p. — Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1969 al 29 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualita' di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita', non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita', i quali, in numero di tre o piu', abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuita' o la regolarita', sono puniti con la reclusione fino a due anni. 36 44

[2]I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. 44

[3]Le pene sono aumentate, se il fatto:

[4]1° e' commesso per fine politico;

[5]2° ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332

36

Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

Corte Costituzionale

44

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio - 17 marzo 1969, n. 31 (in G.U. 1ª s.s. 26/3/1969, n. 78), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 330, primo e secondo comma, del Codice penale, limitatamente all'applicabilita' allo sciopero economico che non comprometta funzioni o servizi pubblici essenziali, aventi caratteri di preminente interesse generale ai sensi della Costituzione".

Testo in vigore dal 27 marzo 1969 al 29 giugno 1990

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 31/1969

    Ha colpito questo articolo
    17 marzo 1969

    L'art. 330 del codice penale, che punisce l'abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori, non costituisce mera recezione dell'art. 19 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. Non potendo perciò essere considerato esclusivamente come una derivazione dell'ideologia corporativa della quale tale legge fu tipica espressione (come risulta anche dalla circostanza che l'abbandono dell'ufficio effettuato previo concerto in numero di tre o più persone era punito anche dal codice del 1889), l'art. 330 non può ritenersi abrogato per effetto dell'abolizione dell'ordinamento corporativo, tanto più che la genericità della sua formulazione lo rende applicabile anche a fatti di abbandono collettivo del lavoro i quali non abbiano finalità rivendicative degli interessi economici di coloro che l'effettuano. Cfr.: 29/1960.

    Art. 330 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 222/1976

    Questione infondata
    3 agosto 1976

    È vero che i servizi pubblici cui si riferiscono gli artt. 330 (nel testo risultante dalla dichiarazione di illegittimità parziale pronunciata con sent. n. 31 del 1969) e 340 cod. pen., vietandone, rispettivamente, l'abbandono collettivo e l'interruzione, sono tutti necessari e tra loro in qualche modo complementari perché interdipendenti, ma ciò non esclude che sia sempre possibile individuare quelli che debbono conservare la piena efficienza senza soluzione di continuità - e che sono poi i servizi essenziali - e quelli suscettibili di essere sospesi o ridotti; a tal fine, con riguardo agli ospedali psichiatrici, va tenuto presente l'art. 2, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 431, il quale prescrive che "dovrà essere in ogni caso assicurato il rapporto di un infermiere per ogni tre posti di letto e di una assistente sanitaria o sociale per ogni cento posti letto". Le limitazioni del diritto di sciopero e della parità in materia sindacale che ne conseguono trovano giustificazione nel rispetto dei principi basilari dell'ordinamento dello Stato, che è fondato sul lavoro, ma richiede ai sensi dell'art. 2 Cost. l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Ne' si verifica lesione del principio di eguaglianza attesa la diversità delle situazioni disciplinate. Pertanto, non sono fondate - in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 Cost. - le questioni di legittimità costituzionale dei succitati artt. 330 e 340, sollevate sotto il profilo che per il personale degli ospedali psichiatrici, non potendo contestarsi l'esistenza del requisito della essenzialità dei servizi demandati a tali istituti, il divieto di sciopero verrebbe ad essere assoluto.

    Art. 330 c.p. · Art. 340 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 39 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 38/1963

    Questione infondata
    16 marzo 1963

    La questione di legittimità costituzionale riproposta dopo che sia intervenuta al riguardo una decisione della Corte costituzionale, per cui la norma denunciata non possa in conseguenza della sentenza stessa e nei limiti della medesima, trovare applicazione, va dichiarata manifestamente infondata con ordinanza, restando escluso che si proceda a nuovo giudizio da parte della Corte. (La fattispecie concerneva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 330, prima parte, c.p. in relazione all'art. 40 Cost. e la Corte costituzionale con sentenza 13 dicembre 1962 n. 123 aveva stabilito che le sanzioni penali previste in tale articolo del codice penale non potevano essere irrogate a carico dei lavoratori o addetti a imprese di servizi pubblici partecipanti ad uno sciopero). Cfr.: 24/56 C

    Art. 330 c.p. · Art. 40 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 1969

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1966 al 27 marzo 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio - 17 marzo 1969, n. 31 (in G.U. 1ª s.s. 26/3/1969, n. 78), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 330, primo e secondo comma, del Codice penale, limitatamente all'applicabilita' allo sciopero economico che non comprometta funzioni o servizi pubblici essenziali, aventi caratteri di preminente interesse generale ai sensi della Costituzione".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art330 · fonte del testo

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