Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/03/1969 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 330

del Codice penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 luglio 1966 dal giudice istruttore del

tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Agostinelli

Ottavio, Balsimelli Luciano, Merola Salvatore ed altri, iscritta al n.

88 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967;

2) ordinanza emessa il 2 marzo 1968 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Sica Giovanni, Giacomi Vittorio,

Bontatti Luigi, Santandrea Filippo ed altri, iscritta al n. 82 del

Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 152 del 15 giugno 1968;

3) ordinanza emessa il 7 marzo 1968 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Corsi Bernardino ed altri, iscritta al

n. 107 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968.

Visti gli atti di costituzione di Balsimelli ed altri, Merola ed

altri, Sica, Giacomi, Bontatti e Santandrea;

udita nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1969 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

uditi gli avvocati Ugo De Leone, Guido Martuscelli, Vincenzo Summa,

Luciano Ventura, Massimo Severo Giannini e Benedetto Bussi, per le

parti private costituite.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In relazione ad un procedimento penale in corso di istruzione

formale promosso nei confronti di 203 persone, imputate alcune dei

reati di cui all'art. 330 del Codice penale, per avere abbandonato

collettivamente il pubblico ufficio di vigile urbano nei giorni 30

giugno e 1 luglio 1965 e altre per avere promosso ed organizzato tale

abbandono collettivo, il Giudice istruttore di Roma ha sollevato

questione di legittimità costituzionale della suddetta norma penale

per violazione degli artt. 39 e 40 della Costituzione.

Nell'ordinanza in data 21 luglio 1966 si osserva preliminarmente

che la questione è rilevante, nonostante che i reati rubricati siano

coperti dall'intervenuta amnistia, poiché, ove l'art. 330 del Codice

penale fosse dichiarato incostituzionale, gli imputati dovrebbero

essere prosciolti nel merito, in applicazione dell'art. 152 cpv., del

Codice di procedura penale.

Nel merito l'ordinanza, dopo avere indicato i motivi i quali

conducono ad escludere che la originaria correlazione dell'art. 330 con

l'ordinamento corporativo sia così stretta da determinare la sua

automatica abrogazione, in seguito ai provvedimenti legislativi di

soppressione di tale ordinamento intervenuti negli anni 1943 e 1944,

passa a deliberare la fondatezza della questione di legittimità

costituzionale, che non gli appare preclusa dalla sentenza n. 123 del

1962 della Corte costituzionale, sia perché viene ora dedotta anche la

violazione dell'art. 39 della Costituzione, sia perché in tale

sentenza la questione non sarebbe stata pienamente affrontata e

risolta, dato che essa si limitò ad affermare l'applicabilità alla

fattispecie della scriminante di cui all'art. 51 del Codice penale,

sancendo così la validità dell'art. 330 Cod. pen. Nonostante i suoi

riconosciuti "aspetti d'incostituzionalità". Conclude pertanto per la

non manifesta infondatezza della questione, nei confronti oltreché

dell'art. 40, anche dell'art. 39, perché il riconoscimento della

libertà sindacale potrebbe direttamente giustificare la liceità

penale di tutte le varie forme di tutela degli interessi professionali.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 24 giugno 1967.

Avanti la Corte si sono costituiti due gruppi di imputati.

Il primo assistito dagli avv. Massimo Severo Giannini, Giuseppe

Sabatini e Guido Martuscelli, i quali, in una memoria a stampa

depositata il 14 gennaio 1969 hanno illustrato le conclusioni contenute

nell'atto di costituzione, tendenti a far dichiarare la illegittimità

costituzionale dell'art. 330 del Codice penale in riferimento agli

artt. 39 e 40 della Costituzione, o, quanto meno, l'inesistenza di una

questione di incostituzionalità per mancanza di azioni incriminabili

"essendo stati i fatti ascritti ai giudicabili assoggettati a limiti

atti a salvaguardare quegli interessi che potessero ritenersi

preminenti".

Nella memoria si deduce che l'art. 330 del Codice penale dovrebbe

ritenersi abrogato, sia per effetto della soppressione dell'ordinamento

corporativo (dato che esso ebbe come sua funzione di riprodurre e

completare disposizioni penali già contenute nella legge 3 aprile

1926, n. 563) sia per effetto dei nuovi principi introdotti

nell'ordinamento italiano con l'art. 40 della Costituzione sanzionanti

la libertà di sciopero e il diritto di sciopero. La tesi

dell'abrogazione, pur se non ancora adottata espressamente, sarebbe

tuttavia prevalente nel convincimento sostanziale e complessivo della

stessa Corte, come risulterebbe da riconoscimenti contenuti nella

motivazione di alcune sentenze, circa la sussistenza di un radicale

contrasto fra i principi dell'ordinamento corporativo e quelli del

vigente sistema costituzionale.

Si deduce poi che, anche a prescindere dall'abrogazione dell'art.

330 del Codice penale, l'azione degli imputati non risulterebbe

incriminabile per essere stata compiuta nell'esercizio di un diritto.

Ricordate le sentenze della Corte n. 46 del 1958, n. 29 del 1960 e n.

123 del 1962, la difesa passa ad affrontare la particolare posizione

che è propria dei vigili urbani, per dimostrare come anche ad essi

competa il diritto di sciopero, in applicazione del fondamentale

principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione.

Considerato che l'esclusione dei vigili urbani dal novero di coloro

che hanno diritto di scioperare è stata fatta dipendere dalla

circostanza che essi esercitano funzioni di polizia giudiziaria ed

hanno la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, la difesa, dopo

avere osservato che funzioni di polizia giudiziaria competono anche ad

altro personale, come alle guardie daziarie, campestri ed alle guardie

giurate, per le quali è inconcepibile l'esclusione del diritto stesso,

mette in rilievo che il riconoscimento prefettizio delle qualità di

agente di pubblica sicurezza non è automatico per tutti i vigili in

quanto tali, ma avviene con un provvedimento discrezionale ad personam

che comporta l'attribuzione a singoli vigili di mansioni estranee alle

funzioni istituzionali del Corpo.

Né la privazione del diritto di sciopero può farsi derivare

dall'art. 98 della Costituzione, perché questo prevede la possibilità

di limitare il divieto dell'iscrizione ai partiti politici solo per

determinate categorie di pubblici funzionari; e, poiché nessuna altra

norma costituzionale circoscrive il diritto di iscrizione ai sindacati

per tali categorie, se ne deve dedurre che ai membri di esse sia da

riconoscere, in via conseguenziale, anche il diritto di sciopero.

A parte queste considerazioni di ordine generale, la difesa stessa

fa comunque rilevare come l'azione di sciopero concretamente posta in

essere, ed alla quale si riferisce l'attuale incriminazione, fu

limitata alle funzioni che sono proprie dei vigili urbani come

dipendenti comunali, mentre gli stessi scioperanti sostarono nelle sedi

dei rispettivi reparti dichiarandosi pronti ad assolvere alle funzioni

di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza relative ad eventuali

incidenti stradali. Ciò in conformità alle direttive delle

organizzazioni sindacali, le quali avevano preso atto della circolare

emanata dal Prefetto di Roma, nell'imminenza dello sciopero, che

richiamava l'esigenza dell'assolvimento delle funzioni stesse, e ciò

non già al fine di legittimare lo sciopero (che essi ritengono in ogni

caso legittimo), ma per la responsabile salvaguardia di quegli

interessi pubblici più essenziali, la cui tutela è stata ritenuta

preminente e pregiudiziale nella sentenza n. 123 del 1962 della Corte

costituzionale.

Per il secondo gruppo di imputati gli avv. Benedetto Bussi, Ugo de

Leone e Alfredo Pirrone hanno presentato il 14 luglio 1967 un ampio

scritto di deduzioni nel quale si rileva innanzi tutto che non può

dubitarsi dell'ammissibilità della riproposizione della questione

(benché già risolta in senso negativo nella sentenza n. 123 del

1962), data la diversità dei termini in cui è ora prospettata. Nella

precedente sentenza, infatti, la legittimità costituzionale dell'art.

330 fu esaminata rifacendosi alla relazione esistente tra le norme

penali in esso contenute e la causa di giustificazione dell'esercizio

del diritto di sciopero, derivante dalla combinazione dell'art. 40

della Costituzione con l'art. 51 del Codice penale: pertanto la

questione fu ridotta ad un semplice problema di interpretazione e non

di legittimità costituzionale. Sulla base di quanto affermato dalla

Corte stessa nella sentenza n. 29 del 1960 risulta tuttavia che lo

sciopero, anche se non fosse riconosciuto come un "diritto" dall'art.

40, costituirebbe egualmente un atto penalmente lecito in virtù del

disposto dell'art. 39 della Costituzione e di conseguenza il problema

della legittimità dell'art. 330 non può essere risolto in una

semplice relazione fra disposizione incriminatrice e causa di

giustificazione dell'esercizio del diritto, ma dovrebbe essere

esaminato in tutta la sua ampia portata di vera e propria questione di

legittimità costituzionale.

In merito a tale questione, dopo avere richiamato la sentenza n. 46

del 1958 secondo cui l'abbandono di un ufficio può avvenire anche per

ragioni diverse dallo sciopero, traendosene la conclusione che la norma

non poteva essere dichiarata costituzionalmente illegittima, obietta

che siffatta conclusione può venir rovesciata se si ammette - come

deve ammettersi ove si abbia presente l'origine storica della norma -

che la disposizione impugnata ha come suo fine, nella normale e

costante applicazione che se ne è fatta, l'incriminazione di un tipo

di attività (quella sindacale) che è espressamente prevista dalla

Costituzione, quanto meno come attività penalmente lecita. Ove poi

veramente la previsione di reato di abbandono di ufficio possa trovare

un valido fondamento in altro che nel divieto dell'attività sindacale

spetterà al legislatore ridimensionare l'ambito dell'incriminazione in

conformità ai principi della Costituzione.

Dopo aver ulteriormente illustrato il dedotto contrasto tra l'art.

330 del Codice penale, inteso come ispirato e condizionato direttamente

dai principi dello Stato corporativo, e gli artt. 39 e 40 della

Costituzione, che nel nuovo ordinamento costituzionale hanno

solennemente riaffermato, proprio in opposizione a quel sistema, il

principio della libertà sindacale inteso, già nella sentenza n. 29

del 1960, come libertà di azione sindacale, la difesa dei vigili

urbani conclude per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale

della norma.

Queste considerazioni sono state poi ulteriormente illustrate in

una memoria depositata il 16 gennaio 1969, nella quale si richiamano le

precedenti argomentazioni e si aggiunge che l'art. 39 costituisce un

logico sviluppo della proclamazione dell'art. 1 secondo cui "l'Italia

è una Repubblica democratica fondata sul lavoro" e che, pur essendo

inserito nel titolo terzo che regola i "rapporti economici" si

riconnette in una felice ed efficace sintesi con le altre disposizioni

regolanti i "rapporti civili". Aggiunge che la libertà sindacale non

può essere negata a particolari categorie di cittadini, stante il

divieto di discriminazioni di cui all'art. 3 della Costituzione, e

poiché il' diritto di sciopero è la principale manifestazione della

libertà sindacale non può come questa subire limiti di carattere

soggettivo. La diretta tutela che quest'ultimo diritto trova nell'art.

40 determina a suo favore una doppia liceità. In base a questi rilievi

la difesa dei vigili conclude perché l'art. 330 del Codice penale sia

dichiarato costituzionalmente illegittimo.

2. - Altra questione analoga è stata poi sollevata dal pretore di

Roma nel corso di un processo penale contro cinque autisti e fattorini

dell'Organizzazione Autoservizi Zeppieri di Roma, imputati del reati di

cui all'art. 330 del Codice penale per avere partecipato ad uno

sciopero impedendo improvvisamente le partenze dei pulmann, con

riferimento agli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione.

Nell'ordinanza 2 marzo 1968 il pretore osserva innanzi tutto che la

questione può essere risollevata nonostante che la Corte

costituzionale si sia già pronunciata sullo sciopero degli incaricati

di un pubblico servizio di autotrasporti, rifacendosi sostanzialmente

ai motivi già richiamati a proposito dell'ordinanza del giudice

istruttore per dedurne che la questione di costituzionalità è rimasta

impregiudicata. Argomenta la non manifesta infondatezza della questione

stessa facendo osservare che l'ammissione di limiti soggettivi al

diritto di sciopero, mentre violerebbe l'art. 3, sarebbe in contrasto

con l'art. 40 che consente solo limitazioni riguardanti l'esercizio,

non già la titolarità del diritto stesso, ed altresì con l'art. 39,

data la connessione fra quest'ultimo e la libertà sindacale.

Passando a considerare il problema dei limiti obbiettivi del

diritto di sciopero, l'ordinanza osserva che esula dalla competenza

dell'autorità giudiziaria effettuare quella comparazione fra gli

interessi tutelati con l'esercizio del diritto di sciopero e quelli

generali preminenti da cui la Corte fa discendere uno di tali limiti.

Escluso poi che l'art. 330 comprenda in sé ipotesi di astensione dal

lavoro non qualificabili come sciopero, essendo ipotesi di tal genere

previste dal successivo art. 333, non è prospettabile l'eventualità

che dall'annullamento dell'art. 330 possa discendere una lacuna, tale

da precludere la pronunzia che lo sancisca.

Infine il pretore segnala l'antinomia che si determinerebbe tra

l'applicazione "residuale" dell'art. 330 e la previsione

dell'aggravante per l'ipotesi in cui il fatto abbia determinato

dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, la quale è conciliabile

invece con l'interpretazione da lui seguita.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 15 giugno 1968.

Avanti la Corte costituzionale si sono costituiti Sica Giovanni,

col patrocinio degli avv. Benedetto Bussi e Vincenzo Summa, Bontatti

Luigi e Santandrea Filippo, col patrocinio degli avv. Luciano Ventura e

Vincenzo Summa e Giacomi Vittorio col patrocinio degli avv. Carlo

Smuraglia e Vincenzo Summa, i quali hanno svolto le loro argomentazioni

nella memoria depositata il 16 gennaio 1969.

Anch'essi deducono preliminarmente che l'art. 330 del Codice penale

deve ritenersi escluso dal sistema positivo per effetto della caduta

dell'ordinamento corporativo e comunque a seguito dell'entrata in

vigore della Costituzione, per assoluta incompatibilità con l'art. 40

di questa e ricordano come in un primo tempo fosse stata addirittura

prospettata una sorta di eccezionale "desuetudine" di questa norma

penale e come in ogni caso la dottrina non abbia avuto dubbi circa la

sua abrogazione ai sensi dell'art. 15 delle preleggi.

Poiché tuttavia, in seguito, si è manifestato anche un

orientamento giurisprudenziale diretto a negare l'abolizione implicita

della norma, o a risolvere il problema mediante ricorso all'esimente di

cui all'art. 51 del Codice penale, appare necessario che si giunga ad

un completo chiarimento sul punto, col riconoscimento esplicito

dell'illegittimità costituzionale della norma.

Dopo avere ricordata la sentenza della Corte n. 123 del 1962 e la

giurisprudenza dei giudici ordinari, sempre restia ad applicare l'art.

330, i difensori si diffondono a dimostrare come l'abbandono del

servizio sia previsto anche da altre norme sanzionatorie, rispetto alle

quali quella in esame presenta la particolarità di essere diretta

contro le astensioni a carattere collettivo e contro l'organizzazione

dei lavoratori, come del resto era nelle intenzioni del legislatore

dell'epoca. Donde la conseguenza che l'art. 330 appare oggi o una

ripetizione superflua di altre norme penali o come una norma

incompatibile con i principi di libertà che informano l'ordinamento

vigente.

Dopo avere svolto varie considerazioni volte ad illustrare le

particolarità del rapporto di lavoro dei ferrotranvieri, i difensori

mettono in rilievo la diversa formulazione della norma impugnata

rispetto a quella dell'art. 328 del Codice penale che punisce chi

indebitamente rifiuta ecc., ed a quella dell'art. 333, che punisce ogni

prestazione del servizio svolta (al fine anziché soltanto in modo) da

turbarne la regolarità, ed osservano che molto più grave ne risulta,

di conseguenza, la limitazione alla libertà di azione sindacale. Per

contro, la formula dell'art. 330 è da avvicinare a quella dell'art.

502, secondo comma, del Codice penale, che fu infatti dichiarato

incostituzionale con la sentenza n. 29 del 1960.

Per queste ragioni insistono per la dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell'art. 330 del Codice penale, per violazione degli

artt. 3, 39 e 40 della Costituzione.

3. - Infine, altra simile questione di legittimità costituzionale

è stata sollevata dallo stesso pretore di Roma, con ordinanza 7 marzo

1968, nel corso del processo penale promosso contro Corsi Bernardino ed

altri dipendenti dell'Azienda Comunale Centrale del Latte di Roma che

avevano anch'essi abbandonato collettivamente il servizio per aderire

ad uno sciopero.

Dopo avere svolto considerazioni preliminari analoghe a quelle

esposte nelle altre ordinanze, il pretore osserva che la statuizione di

questa Corte, secondo cui l'art. 330 può trovare ancora applicazione

per gli scioperi a finalità non economiche, e per quelli dei

funzionari esercenti attività la cui interruzione riesca lesiva degli

interessi generali tutelati dalla Costituzione, in quanto ha per

conseguenza di affidare al giudice ordinario la identificazione della

natura dello sciopero e la valutazione comparativa degli interessi

confliggenti, viene a contrastare con il principio della riserva di

legge posta dall'art. 40 della Costituzione che non consente di

decidere nei singoli casi, e con criteri necessariamente variabili da

caso a caso, quali siano gli interessi suscettibili di imporre

limitazioni soggettive ed oggettive del diritto in questione, e

contrasta altresì con l'altro principio dell'eguaglianza consacrato

nell'art. 3. Aggiunge che, anche a volere ammettere la sussistenza di

limiti di tal genere, non se ne può senz'altro argomentare che dalla

loro violazione siano da far discendere sanzioni penali, essendo invece

possibile ipotizzare conseguenze intermedie fra l'illecito penalmente

sanzionato e il diritto, la cui determinazione non è stata operata dal

legislatore, né è desumibile dall'interpretazione data dalla Corte.

Altro contrasto con i principi il giudice desume dall'ipotesi di

aggravamento che il n. 1 dell'ultimo comma dello stesso art. 330

prevede pel caso che l'abbandono dei pubblici servizi avvenga per

finalità politica. Ipotesi che (mentre non appare integrata nel

vigente sistema costituzionale che è sorto da esperienze storiche che

hanno conferito agli scioperi politici rilievo fondamentale, e che

riconosce all'autotutela popolare una funzione di garanzia contro

involuzioni antidemocratiche dell'ordinamento) presenta il pericolo che

si ravvisi una finalità politica in ogni forma di sciopero di pubblici

dipendenti. Fa rilevare infine che l'esclusione dal diritto di sciopero

per intere categorie di lavoratori importa gravi conseguenze in ordine

alla libertà sindacale, che è in stretta correlazione con quel

diritto (come la Corte ha altre volte ritenuto) e determina di

conseguenza anche una violazione dell'art. 39.

L'ordinanza debitamente notificata e comunicata è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 10 agosto 1968. Nel giudizio

innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita. Considerato in diritto :

Le tre cause, aventi ad oggetto una stessa disposizione legislativa

e richiedenti l'interpretazione delle disposizioni costituzionali

attinenti alla stessa materia vanno riunite e decise con unica

sentenza.

1. - L'ordinanza del giudice istruttore denuncia l'illegittimità

costituzionale dell'art. 330 del Codice penale, per violazione, oltre

che dell'art. 40 della Costituzione, già preso in esame dalla

precedente sentenza n. 123 del 1962, anche dell'art. 39, mentre le due

del pretore aggiungono a queste la violazione dell'art. 3.

Si rende opportuno, prima di procedere all'esame delle censure

riferite, prendere in considerazione il motivo, fatto valere più

particolarmente dalla difesa di parte, che, se vero, sarebbe

assorbente, secondo cui, avendo l'art. 330 recepito in ogni sua parte

(con in più l'aggravamento delle pene) l'art. 19 della legge 3 aprile

1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di

lavoro, ed essendo perciò permeato dell'ideologia corporativa della

quale quella legge fu tipica espressione, non se ne può ammettere la

permanenza in un ordinamento come quello ora vigente poggiante su

concezioni con essa contrastanti. Sicché, anche a non volerne

dichiarare l'avvenuta abrogazione (come la Corte ebbe a ritenere nei

confronti dell'art. 502, con la sentenza 29 del 1960), sia da statuire

l'illegittimità dell'intera disciplina ivi contenuta.

Il richiamo all'art. 502 è però inconferente perché questo

puniva lo sciopero effettuato per motivi contrattuali, contrastante con

l'ordine del lavoro e rubricato fra i delitti contro l'economia

pubblica, sicché, strettamente collegato com'era ad un insieme di

istituti creati per la composizione in via giurisdizionale dei

conflitti fra le classi addette alla produzione, non poté sopravvivere

alla loro caduta. Differente è invece la valutazione da fare dell'art.

330, riguardante un reato iirriducibile all'altro per la diversità dei

soggetti e degli interessi coinvolti nell'abbandono del servizio.

Infatti il Codice lo fa rientrare fra i reati contro la pubblica

Amministrazione, considerando suoi soggetti attivi, oltre ai lavoratori

dipendenti, anche alcune categorie di lavoratori autonomi e persino

soggetti, quali i pubblici funzionari, del tutto estranei ai rapporti

di lavoro cui si riferiva l'ordinamento corporativo.

Si può aggiungere che nei confronti di questi ultimi anche il

Codice penale prefascista del 1889, puniva all'art. 181 l'indebito

allontanamento dall'ufficio effettuato previo concerto in numero di tre

o più persone. Allontanamento che, secondo le concezioni del tempo,

era considerato "indebito" pur quando fosse stato promosso dall'intento

di ottenere mutamenti delle norme regolanti rapporti di lavoro con lo

Stato o con altri enti pubblici (come può desumersi anche dal

confronto con il disposto dell'art. 166, dettato per i rapporti

disciplinati da convenzioni di diritto privato, rispetto ai quali

perseguito penalmente era l'abbandono del lavoro solo se promosso o

accompagnato da violenza o da minacce).

Se una correlazione è dato riscontrare fra l'art. 330 e l'assetto

politico vigente al tempo della sua emanazione, essa non attiene alla

disciplina giuridica dei rapporti di lavoro o di servizio ivi

considerati, ma piuttosto alla generale concezione autoritaria della

posizione dello Stato nei rapporti con i cittadini che ispirava il

regime dell'epoca e conduceva a ridurre la tutela dei diritti pubblici

soggettivi di costoro, quando non anche a negarne il riconoscimento;

concezione che trova un riflesso, per quanto riguarda l'articolo in

esame, nella gravità delle sanzioni penali dal medesimo comminate

(tanto più evidente quando si pongano a confronto con quelle prima

disposte dall'art. 181, fatte consistere solo nella multa e

nell'interdizione temporanea dall'ufficio). Ma, a parere della Corte,

tale circostanza non è sufficiente a far ritenere caducato l'articolo,

né per la parte precettiva, né per quella sanzionatoria.

Che l'art. 330 non possa in nessun caso venir meno nella sua

totalità emerge poi anche dall'altro rilievo che la genericità della

sua formulazione lo rende applicabile a fatti di abbandono collettivo

del lavoro i quali non abbiano finalità rivendicative degli interessi

economici di coloro che l'effettuano, sicché verrebbe a conservare una

sua propria ragione d'essere (contrariamente a quanto si sostiene, e

senza considerare il precedente rilievo sull'incongruenza della pena)

anche se dovesse venire affermata l'incostituzionalità della

particolare fattispecie criminosa costituita dallo sciopero in senso

tecnico. Né vale a far ritenere diversamente l'argomento desunto

dall'intitolazione data all'articolo in esame poiché, se pure essa

corrispondeva all'intenzione del legislatore dell'epoca di considerare

lo sciopero come fattispecie tipica del crimine voluto reprimere, non

esclude la possibilità di far rientrare nell'ampia sua formulazione

anche ipotesi differenti da quella tipica. Può aggiungersi che

l'ordinamento antecedente prevedeva come reato a sé stante l'abbandono

dell'ufficio da parte di un singolo pubblico ufficiale (art. 181,

secondo comma), dal che può argomentarsi che la pluralità degli

agenti era considerata costitutiva di un reato a sé stante,

differenziabile quindi da quello cui dà luogo la comune figura del

concorso di più persone in uno stesso reato. Il che sembra sufficiente

a contestare l'esattezza della tesi enunciata dalla difesa di parte,

secondo cui la caduta dell'art. 330 non determinerebbe alcuna lacuna

riguardo alla repressione dell'abbandono collettivo dell'attività, per

il fatto che vi si potrebbe provvedere ricorrendo all'applicazione

dell'art. 333 del Codice penale. La diversità delle due ipotesi

appare comprovata dal fatto che, mentre quest'ultimo articolo

condiziona la punibilità alla prova del dolo specifico (abbandono al

fine di turbare la continuità o regolarità del servizio), l'altro ne

prescinde, nella presunzione che tale turbamento si accompagni

necessariamente all'abbandono effettuato da un gruppo di persone

d'accordo fra loro.

Più persuasivo dei precedenti non è neppure un ultimo argomento

che si ritiene di poter trarre dall'aggravamento di pena sancito dal n.

2 del secondo comma dell'art. 330 pel caso che l'abbandono abbia

determinato dimostrazioni o tumulti, poiché, comprendendo la

disposizione, come si è detto, ogni specie di astensione dal lavoro,

non si sarebbe potuto non considerare l'ipotesi che i fini perseguiti

da qualcuna di esse o le modalità del suo svolgimento inducessero a

fatti di violenza o di turbamento dell'ordine pubblico.

2. - Passando ora a considerare le censure dedotte dall'art. 40,

con riferimento allo sciopero ivi considerato, caratterizzato (secondo

l'origine e la funzione attribuita al termine nell'attuale fase

storica) dalla sospensione dell'attività di lavoro da parte di

lavoratori dipendenti, strumentale pel conseguimento dei beni

economico-sociali che il sistema costituzionale collega alle esigenze

di tutela e di sviluppo della loro personalità, la Corte deve

riconfermare l'interpretazione data nella precedente sentenza n. 123

del 1962 circa l'ambito da assegnare ai limiti che l'articolo stesso

connette all'esercizio del diritto di sciopero.

Si è in contrario pregiudizialmente sostenuto che, avendo l'art.

40 assegnato alla legge la determinazione di siffatti limiti,

l'interprete non potrebbe sostituirsi ad essa senza violare la riserva

disposta a suo favore. È agevole replicare che la libertà del

legislatore in materia non può esercitarsi in misura tale da riuscire

lesiva di altri principi costituzionali, indirizzati alla tutela o di

beni di singoli, pari ordinati rispetto a quelli affidati

all'autotutela di categoria, oppure delle esigenze necessarie ad

assicurare la vita stessa della comunità e dello Stato. E non può

esser dubbio che competa alla Corte costituzionale la funzione di

accertare se limiti di tal genere si desumano dal sistema, procedendo

nell'affermativa alla loro determinazione, allorché ciò si renda

necessario, come avviene nella specie, per potere decidere della loro

applicabilità alla legge denunciata. Ove si ritenesse diversamente

risulterebbe violata non già la riserva di legge, ma l'altra riserva

che l'art. 134 dispone nei confronti della Corte quando le affida il

compito di giudicare della legittimità costituzionale delle leggi.

L'ampia discrezionalità spettante al legislatore per l'assolvimento

del compito conferitogli dall'art. 40 non potrebbe mai esercitarsi in

modo da pregiudicare gli interessi fondamentali dello Stato previsti e

protetti dalla Costituzione. Né può ammettersi che l'intervento della

Corte si renda possibile solo dopo che il potere predetto sarà stato

esercitato ed in confronto alla legge a tale scopo emanata, perché, a

parte l'assurdo di un diritto suscettibile di svolgersi per un tempo

indeterminato all'infuori di ogni limite, il vincolo a carico del

legislatore, proveniente da una fonte sopraordinata, com'è la

Costituzione, precede e condiziona la sua attività.

La tesi enunciata dalle ordinanze secondo cui l'art. 40, prevedendo

solo limitazioni all'esercizio del diritto, non tollera che esse si

estendano alla sua titolarità, si dimostra inesatta sulla base

dell'osservazione che queste ultime sono necessariamente collegate alle

prime. Infatti, una volta ammesso, com'è indubbio, che la libertà di

sciopero, per rimanere nell'ambito corrispondente al suo oggetto, di

libertà di non fare, deve svolgersi in modo da non ledere altre

libertà costituzionalmente garantite, com'è quella consentita a

quanti non aderiscono allo sciopero, di continuare nel loro lavoro, o

altri diritti egualmente protetti, quale quello di poter continuare a

fruire dei beni patrimoniali privati o di appartenenza pubblica senza

che essi siano esposti al pericolo di danneggiamenti o ad occupazioni

abusive, se ne deve dedurre che, già pur sotto questo circoscritto

punto di vista, non sia contestabile l'esigenza di limitare il diritto

in parola per coloro cui siano demandati compiti rivolti ad assicurare

il rispetto degli interessi che potrebbero riuscire compromessi da

scioperanti indotti a sostenere le proprie ragioni con intimidazioni o

violenze, e rispetto a cui si rende indispensabile l'impiego di congrui

mezzi di prevenzione o di repressione. Rilievo ancora maggiore assumono

le prospettate esigenze garantiste quando si abbia riguardo ai valori

fondamentali legati all'integrità della vita e della personalità dei

singoli, la cui salvaguardia, insieme a quella della sicurezza verso

l'esterno, costituisce la prima ed essenziale ragion d'essere dello

Stato.

Si potrebbe ritenere che la soddisfazione di tali finalità non

richieda necessariamente e sempre l'esclusione dall'esercizio del

diritto per tutti i preposti ai compiti di protezione di cui si è

parlato, potendo risultare sufficiente, almeno per alcuni di essi,

consentire l'esercizio stesso in una misura tale da assicurare almeno

un minimo di prestazioni che attengano iai servizi essenziali. Ma è

chiaro che la disciplina di un siffatto uso parziale non potrebbe

essere consentita altrimenti che con apposita legge, cui competerebbe

fissarne i casi di ammissibilità, nonché le condizioni ed i modi

necessari ad assicurare la efficienza e la continuità dei servizi

stessi.

Le conclusioni alle quali si è pervenuto nell'interpretazione

dell'art. 40 non sono in nessun modo influenzate dal richiamo che le

ordinanze fanno all'art. 3, dato che l'eguaglianza nel godimento dei

diritti può farsi valere fino a quando sussista parità di situazioni,

e tale presupposto non si verifica per i preposti ad organi e per gli

appartenenti a corpi che importano l'assoggettamento dei medesimi a

quei particolari doveri ai quali è legato il conseguimento delle

finalità prima menzionate.

Parimenti non decisivo deve ritenersi il richiamo all'art. 39

poiché, anche ad ammettere che la libertà di associazione di

categoria per coloro il cui rapporto di lavoro non sia regolato dalla

contrattazione collettiva trovi fondamento in detta norma, e non debba

piuttosto farsi discendere dal principio consacrato nell'art. 18, e pur

tenendo presente quanto la Corte ha statuito con le due sentenze n. 29

del 1960 e n. 141 del 1967, secondo cui la libertà di organizzazione

sindacale trova il suo necessario corollario nella libertà di azione,

non può senz'altro farsene discendere in ogni caso una sua

indiscriminata pienezza di esercizio, una volta dimostrato, come si è

fatto, che la libertà stessa, considerata in sé e nel sistema, non

può non risultare limitata. Ed è chiaro che anche l'art. 81, lett. e,

della legge delegata n. 3 del 1957, sullo statuto degli impiegati

civili dello Stato, invocato dalla difesa di parte, deve essere

interpretato alla stregua del criterio delineato. Naturalmente

competerà poi al legislatore stabilire i mezzi di azione sindacale per

la difesa degli interessi di categoria dei funzionari, per i quali il

limite in parola fosse fatto valere.

Discende dalle precedenti considerazioni che per i soggetti non

addetti alle menzionate funzioni essenziali debba riconoscersi pienezza

di esercizio del diritto di sciopero, salva sempre la potestà del

legislatore di regolarne le modalità.

3. - Il compito affidato alla Corte non può spingersi al di là

della determinazione del criterio generale, qual'è desumibile

dall'interpretazione sistematica dell'art. 40 della Costituzione.

Compete al giudice di merito procedere alla applicazione del criterio

stesso ai casi concreti, che dovrà effettuarsi in base alla

valutazione di tutti gli elementi che, nelle singole situazioni,

concorrono a far decidere circa l'appartenenza a categorie per le quali

il riconoscimento del diritto all'astensione collettiva dal lavoro

rischi di compromettere funzioni o servizi da considerare essenziali

pel loro carattere di preminente interesse generale, ai sensi della

Costituzione.

Non è esatto quanto asserito in qualcuna delle ordinanze, che

cioè sfugga al potere del giudice la valutazione comparativa degli

interessi, quale si rende necessaria per la risoluzione delle

controversie in materia, poiché a valutazioni siffatte l'organo

giudicante necessariamente deve procedere tutte le volte che la

formulazione delle norme da applicare le richieda.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 330, primo e

secondo comma, del Codice penale, limitatamente all'applicabilità allo

sciopero economico che non comprometta funzioni o servizi pubblici

essenziali, aventi caratteri di preminente interesse generale ai sensi

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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