Corte costituzionale

Sentenza n. 222/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/08/1976 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 330 e 340

del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1972

dal pretore di Tivoli nel procedimento penale a carico di Meccarini

Giacomo ed altri, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27

novembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 15 giugno 1976 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 14 novembre 1972 (pervenuta alla Corte in

data 3 ottobre 1974), il pretore di Tivoli ha proposto questione di

legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 39 e 40

della Costituzione, degli artt. 330 e 340 del codice penale che

contemplano, rispettivamente, l'abbandono collettivo e l'interruzione

di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica

necessità.

Secondo il giudice a quo, le norme impugnate, anche nella loro

attuale formulazione a seguito della sentenza n. 31 del 1969 della

Corte costituzionale, negano ai dipendenti di imprese esercenti

pubblici servizi o servizi di pubblica necessità, e in particolare ai

dipendenti degli istituti manicomiali pubblici e privati, il diritto di

sciopero. Tale divieto sarebbe assoluto in quanto, alla stregua delle

disposizioni che regolano la attività e le funzioni del personale

ospedaliero manicomiale, non potrebbe essere contestata la esistenza

del requisito della essenzialità globale dei servizi demandati ai

manicomi. Da tale situazione deriverebbe una "evidente alterazione e

menomazione del principio della parità dei diritti che è fondamentale

in materia sindacale (art. 39), del principio di eguaglianza (art. 3) e

del diritto di sciopero (art. 40), spettante a tutti indistintamente i

lavoratori, senza che nessuna legge regolatrice dello sciopero sia

intervenuta a fissarne limiti, vincoli e condizioni".

L'ordinanza è stata ritualmente notificata comunicata e

pubblicata.

Dinanzi alla Corte nessuna delle parti si è costituita in giudizio

né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. La causa,

pertanto, viene decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26,

secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

Viene proposta alla Corte questione di legittimità costituzionale

dell'art. 330 del codice penale che contempla l'abbandono collettivo di

pubblici uffici, impieghi. servizi o lavori, e dell'art. 340, che

concerne l'interruzione di un servizio pubblico o di un servizio di

pubblica necessità.

Con sentenza n. 31 del 1969, l'art. 330, nei primi due commi, venne

dichiarato parzialmente illegittimo "limitatamente all'applicabilità

allo sciopero economico che non comprometta funzioni o servizi pubblici

essenziali, aventi carattere di preminente interesse generale ai sensi

della Costituzione".

Veniva così affermato il principio - che non può non importare

riflessi anche sull'art. 340 - che l'esercizio del diritto di sciopero

è garantito anche se implichi la interruzione di servizi pubblici,

eccetto che non si tratti di servizi il cui funzionamento sia da

considerarsi essenziale, e cioè indispensabile, alla collettività.

La individuazione di detti servizi, da ritenersi appunto essenziali

e tali da escludere, o almeno limitare, l'esercizio del diritto di

sciopero, veniva così rimessa ai giudici, ad opera dei quali, in

questi ultimi anni, si è formata sul tema una notevole giurisprudenza.

Ma il pretore di Tivoli, chiamato a giudicare per i reati di cui

agli artt. 330 e 340 codice penale i componenti del personale di un

ospedale psichiatrico che si erano posti in sciopero in proporzione

tale da incidere pesantemente sulla regolarità dei servizi, ha

osservato che in un nosocomio, in cui vengano ospitati e curati malati

di mente, tutti i servizi sono correlati e connessi, tanto da doversi

parlare di una loro essenzialità globale.

Dal che dovrebbe trarsi la conclusione che, per il personale di

tali istituti, l'esercizio del diritto di sciopero dovrebbe ritenersi

totalmente escluso; conclusione questa che contrasterebbe col disposto

degli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione.

La questione non è fondata.

La interdipendenza e la correlazione tra i servizi costituiscono

l'espressione di un fatto organizzatorio caratteristico di ogni tipo di

comunità, da cui, tuttavia, non può trarsi la conclusione che tutti i

servizi abbiano uguale grado di importanza e di indispensabilità.

Certo, tutti sono necessari e tra loro in qualche modo complementari,

quando la complessa attività cui dà luogo la vita della comunità si

svolge in regime di normalità.

Ma, quando ragioni di necessità, impongono di ridurre,

eventualmente anche al minimo, l'appagamento delle esigenze della

collettività o di una più ristretta comunità sociale, è sempre

possibile individuare tra i servizi quelli che debbono conservare la

necessaria efficienza - e che sono poi quelli essenziali - e quelli

suscettibili di essere sospesi o ridotti.

Orbene, quando ricorrono i presupposti perché uno sciopero venga

proclamato ed attuato, quei servizi essenziali debbono essere mantenuti

in efficienza, ed in nessun caso possono essere trasgredite le

specifiche norme inderogabili eventualmente al riguardo esistenti.

Per quanto riguarda la fattispecie presa in esame dal giudice a quo

e relativa ad un istituto destinato al ricovero di malati affetti da

alienazione mentale, ritiene la Corte che particolare attenzione debba

essere rivolta alla norma contenuta nell'art. 2, quarto comma, della

legge 18 marzo 1968, n. 431, la quale prescrive che "dovrà essere in

ogni caso assicurato il rapporto di un infermiere per ogni tre posti

letto e di una assistente sanitaria o sociale per ogni cento posti

letto".

I rilievi che precedono consentono pertanto di affermare,

contrariamente a quanto assume il giudice a quo, che non difettano,

nella disciplina della materia, norme valide a fornire, ai soggetti

interessati prima e all'interprete poi, i criteri atti ad individuare,

anche sul piano concreto, quali servizi debbano essere ritenuti

essenziali e quali esigenze debbano essere in ogni caso salvaguardate

dal personale addetto ai pubblici servizi che intenda avvalersi del

diritto di sciopero.

Dagli stessi rilievi discende che le limitazioni che tale diritto

riceve nella fattispecie in esame, dirette come sono ad assicurare

interessi costituzionalmente protetti attinenti alla tutela della

integrità fisica dei malati e di coloro che li assistono, non possono

implicare alcuna violazione degli artt. 39 e 40 che quel diritto

proclamano e garantiscono, nel rispetto dei principi fondamentali di

uno Stato democratico, fondato sul lavoro, ma che, tuttavia, "richiede

l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,

economica e sociale" (art. 2 Costituzione).

Né, per i medesimi motivi, è configurabile una violazione del

principio di eguaglianza, dal momento che questo è tutelabile solo in

presenza di situazioni identiche o simili e non di condizioni

oggettivamente e razionalmente differenziate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni

di legittimità costituzionale degli artt. 330 e 340 del codice penale,

proposte, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3, 39 e 40 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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