Art. 330 c.p. — Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori
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[1]I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualita' di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita', non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita', i quali, in numero di tre o piu', abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuita' o la regolarita', sono puniti con la reclusione fino a due anni.
[2]I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.
[3]Le pene sono aumentate, se il fatto:
[4]1° e' commesso per fine politico;
[5]2° ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 4 giugno 1966
