Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 145/1988

    Questione infondata
    2 febbraio 1988

    La titolarita` del diritto di sciopero spetta non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche a quelli autonomi, come si evince dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione citata dal giudice a quo. (Manifesta infonda- tezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 333 cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 Cost.). - cfr. S. n. 222/1975.

    Art. 333 c.p. · Art. 40 cost. · Art. 51 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 46/1958

    Questione infondata
    2 luglio 1958

    È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 333 Cod. pen., che prevede genericamente l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro al fine di turbarne la continuità e la regolarità, sollevata in riferimento all'art. 40 della Costituzione, secondo il quale "il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano". Non si tratta di questione di legittimità costituzionale del citato art. 333, bensì di questione di pura interpretazione di tale norma, nel senso che essa non può trovare applicazione allorché l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro costituisca semplice partecipazione ad uno sciopero, se e in quanto questo possa essere considerato legittimo.

    Art. 333 c.p. · Art. 40 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ho migliorato la struttura del delitto di abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro (art. 333), quantunque nessuna osservazione sia stata fatta in proposito. Il progetto stabiliva l'aggravamento, dipendente dall'essere derivato pubblico nocumento, soltanto nel caso dell'effettivo abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro, e non anche in quello dei così detti ostruzionismo e sabotaggio. Io ho considerato che v'era ragione di ritenere aggravato il reato per la verificazione del nocumento anche in questo caso, che non solo non è meno grave, ma che apparisce anzi più odioso e insidioso, attesa l'ipocrisia, e talvolta la provocante perfidia del fatto. Ho quindi modificato l'articolo in modo da rendere possibile in entrambe le ipotesi l'applicazione di tale aggravamento.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 138

Che cosa è cambiato dal 29 giugno 1990

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 29 giugno 1990. 115 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il pubblico ufficiale, l'impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessita' non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita', il quale abbandona l'ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbarne la continuita' o la regolarita', e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

tolto: La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l'ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuita' o la regolarita'.

tolto: La pena e' aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art333 · fonte del testo

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