Art. 331 c.p. — Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità

[1]Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita', interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarita' del servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

[2]I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

[3]Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art331 · fonte del testo

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