Art. 10 — Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Dopo il comma 4-bis dell'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono inseriti i seguenti: "4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorita' investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalita' indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalita' di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, puo' prevedere particolari modalita' di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilita' dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi. 4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui e' rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorita' richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici e' tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attivita' conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorita'. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale. 4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia".

Testo vigente dal 4 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;48~art10 · fonte del testo

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