Corte costituzionale

Ordinanza n. 325/1997

Altra decisione · depositata il 30/10/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Pesaro nei confronti

della Camera dei deputati, sorto a seguito della deliberazione di

detta Camera del 5 marzo 1997, con la quale si è stabilito che le

opinioni espresse dall'onorevole Gaspare Nuccio devono considerarsi

insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

conflitto promosso con ricorso depositato il 3 giugno 1997 ed

iscritto al n. 76 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che avanti il Tribunale di Pesaro è in corso un

procedimento penale a carico di Gaspare Nuccio, deputato nell'XI

legislatura, imputato del reato di cui all'art. 326 del codice

penale, per avere divulgato i nomi degli iscritti a logge massoniche

attive nella provincia di Pesaro, benché - ai sensi degli artt.

25-octies e 25-novies della legge 7 agosto 1992, n. 356 - la lista

fosse coperta da segreto istruttorio ed acquisita agli atti della

"Commissione Antimafia";

che la Camera dei deputati, con deliberazione del 5 marzo 1997,

ha dichiarato, su conforme proposta della Giunta per le

autorizzazioni a procedere in giudizio, che i fatti, per i quali è

in corso il suddetto procedimento penale, "devono essere considerati

insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione";

che il Tribunale dubita che la Camera abbia fatto corretto uso

del proprio potere, perché sarebbe pervenuta "alla decisione

suesposta alla stregua di valutazioni prettamente di merito della

vicenda processuale, ritenendo, nella sostanza, non provato

l'elemento materiale del reato, in quanto gli elenchi diffusi dal

Nuccio non sarebbero coincisi con quelli in possesso della

Commissione Antimafia e, conseguentemente, ritenendo l'attività

contestata al predetto come rientrante nell'esercizio delle

attribuzioni parlamentari previste dall'art. 68 della Costituzione";

che, pertanto, con ordinanza del 4 aprile 1997, il tribunale di

Pesaro ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato,

ai sensi degli artt. 134 della Costituzione e 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87;

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della

citata legge n. 87 del 1953, la Corte, in questa fase, è chiamata a

deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in

quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti

alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore

decisione anche in punto di ammissibilità;

che deve essere riconosciuta la legittimazione del tribunale di

Pesaro a sollevare conflitto, essendo principio costantemente

affermato da questa Corte che "i singoli organi giurisdizionali,

esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza,

costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati,

attivamente e passivamente - ad essere parti di conflitti di

attribuzione" (cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975, n. 68 del

1993, nn. 6, 269 e 339 del 1996, n. 132 del 1997 e sentenze n. 231

del 1975, n. 379 del 1996, n. 265 del 1997);

che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere

parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare

definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (cfr. ordinanze n. 68

del 1993, nn. 6 e 339 del 1996, n. 132 del 1997 e sentenze n. 1150

del 1988, n. 443 del 1993, n. 129 del 1996 e n. 265 del 1997);

che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il tribunale

ricorrente lamenta la lesione di attribuzioni ad esso spettanti in

base alla Costituzione, assumendo che "la Camera si è attribuita un

potere sostanzialmente giurisdizionale, riservato esclusivamente

all'autorità giudiziaria" (cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975, n.

68 del 1993, n. 339 del 1996, n. 132 del 1997 e sentenze n. 231 del

1975, n. 1150 del 1988, n. 129 del 1996, n. 265 del 1997);

che la forma dell'ordinanza utilizzata dal tribunale per proporre

il ricorso previsto dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953, deve

ritenersi adeguata per una valida instaurazione del conflitto, come

ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. ordinanze nn. 228 e 229

del 1975, n. 68 del 1993, n. 339 del 1996 e sentenza n. 231 del

1975);

che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e

"le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di

Pesaro nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso

indicato in epigrafe;

Dispone:

che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della

presente ordinanza al tribunale di Pesaro ricorrente;

che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo

Presidente, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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