Codice penale

Art. 263 c.p. — Utilizzazione dei segreti di Stato

[1]Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

[2]Se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole e' punito con la morte. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

5

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Testo vigente dal 5 ottobre 1944

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 429/1992

    Ha colpito questo articolo
    10 novembre 1992

    Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 263 del codice penale militare di pace, nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pal…

    Art. 263 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 78/1989

    Ha colpito questo articolo
    3 marzo 1989

    Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 263 del codice penale militare di pace e 9 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni) convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 (Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante l'istituzione e il funzionamento del…

    Art. 263 c.p. · Art. 373 c.p. · Art. 270 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 311/2000

    Questione infondata
    20 luglio 2000

    Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, 151, e 263 del codice penale militare di pace, in relazione all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), nonché degli articoli 5, 37, 223, e 263 del codice penale militare di pace, in relazione…

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 103 cost. · Art. 5 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 ottobre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art263 · fonte del testo

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