Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/2000

Altra decisione · depositata il 15/02/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 5

marzo 1997, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall' onorevole Gaspare Nuccio, promosso dal Tribunale di Pesaro, con

ricorso depositato il 17 luglio 1999 ed iscritto al n. 125 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico dell'ex

deputato Gaspare Nuccio - imputato del reato di cui all'art. 326

c.p., per aver divulgato le liste degli iscritti a logge massoniche

attive nella provincia di Pesaro benché coperte da segreto

istruttorio (in quanto in possesso della Commissione parlamentare

"Antimafia") - il Tribunale di Pesaro aveva sollevato conflitto di

attribuzione tra i poteri dello Stato avverso la deliberazione della

Camera dei deputati del 5 marzo 1997, con cui tale Assemblea aveva

dichiarato che i fatti per i quali il Nuccio era sottoposto al

suddetto procedimento penale concernevano opinioni espresse

nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione;

che, secondo il tribunale, l'organo parlamentare sarebbe

pervenuto alla decisione "alla stregua di valutazioni prettamente di

merito della vicenda processuale, ritenendo, nella sostanza, non

provato l'elemento materiale del reato, in quanto gli elenchi diffusi

dal Nuccio non sarebbero coincisi con quelli in possesso della

Commissione Antimafia e, conseguentemente, ritenendo l'attività

contestata al predetto come rientrante nell'esercizio delle

attribuzioni parlamentari previste dall'art. 68 della Costituzione";

che il conflitto era stato dichiarato ammissibile con l'ordinanza

n. 325 del 16 ottobre 1997, depositata in cancelleria il 30 ottobre;

che, in seguito a ciò, il 5 novembre 1997 il Tribunale di Pesaro

aveva notificato il proprio ricorso e la predetta ordinanza alla

Camera dei deputati, la quale si era ritualmente costituita in

giudizio;

che il ricorso e l'ordinanza, con la prova delle avvenute

notifiche, erano stati, invece, depositati in cancelleria il 9

dicembre 1997;

che, con la sentenza n. 274 del 7 luglio 1998, la Corte

costituzionale, accogliendo l'eccezione in tal senso formulata dalla

Camera, aveva dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione,

poiché il deposito del ricorso con la prova delle relative notifiche

era stato effettuato oltre il termine di venti giorni dalla notifica,

stabilito dall'art. 26, terzo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che ora il Tribunale di Pesaro ripropone il conflitto di

attribuzione, ritenendo che alla data del 9 dicembre 1997 (in cui

avvenne il deposito del ricorso notificato) non fosse ancora decorso

il termine di decadenza di cui al citato art. 26, essendo lo stesso

sospeso dal decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 (Interventi urgenti

a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle Regioni

Marche ed Umbria), che aveva appunto disposto la sospensione - nei

confronti dei soggetti residenti o aventi sede operativa nelle

Regioni Marche ed Umbria - di tutti i termini perentori e di tutti

quelli di prescrizione, legali e convenzionali, sostanziali e

processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi

diritto, azione ed eccezione, in scadenza fra il 26 settembre e il 31

dicembre 1997 (termine finale ridotto, dall'art. 61 della legge 27

dicembre 1997, n. 449, al 20 dicembre per i soggetti non direttamente

coinvolti dal sisma, fra cui quelli residenti od operanti nel comune

di Pesaro);

che, d'altra parte, il ricorrente rileva che, non essendosi la

Corte costituzionale espressa nel merito del conflitto, questo

dovrebbe potersi riproporre e, a tal fine, richiama integralmente la

motivazione del precedente ricorso del 4 aprile 1997.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art.

37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte costituzionale

è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se "esiste la

materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche

in punto di ammissibilità;

che, pertanto, in questa sede è sufficiente rilevare che non è

previsto alcun termine di decadenza per sollevare un conflitto di

attribuzione fra poteri dello Stato, per cui non appare prima facie

preclusa la riproposizione, qualora sia stato in precedenza

dichiarato improcedibile per tardività del deposito, a condizione

che permanga l'interesse a ricorrere;

che dal tenore dell'ordinanza del Tribunale di Pesaro sembra

permanere tale interesse, non risultando variazioni nella situazione

processuale che ha originato il conflitto;

che nella fattispecie sussistono anche i requisiti, soggettivo ed

oggettivo, del conflitto;

che infatti, quanto al primo, devono ritenersi legittimati ad

essere parti del presente conflitto sia il Tribunale di Pesaro -

essendo principio costantemente affermato da questa Corte che i

singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in

situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono

da considerarsi legittimati, attivamente e passivamente, ad essere

parti di conflitti di attribuzione - sia la Camera dei deputati, in

quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria

volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione (cfr., da ultimo, la sentenza n. 11 del 2000 e

l'ordinanza n. 363 del 1999);

che, quanto al profilo oggettivo, il Tribunale ricorrente lamenta

la lesione di attribuzioni ad esso spettanti in base alla

Costituzione, assumendo che "la Camera si è attribuita un potere

sostanzialmente giurisdizionale, riservato esclusivamente

all'autorità giudiziaria" (cfr., da ultimo, le sentenze nn. 11 del

2000 e 329 del 1999);

che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal Tribunale per

proporre il ricorso, non può ritenersi inidonea per una valida

instaurazione del conflitto - ove sussistano sostanzialmente i

requisiti richiesti - come ripetutamente affermato da questa Corte

(cfr., da ultimo, le sentenze nn. 10 e 11 del 2000);

che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e

"le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di

Pesaro nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso

indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al Tribunale di Pesaro, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo

Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione,

per essere poi depositati presso la cancelleria della Corte entro

venti giorni dalla notifica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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